Scheda tecnica
Mercato dell’energia elettrica: revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – PCV e RCV
Consultazione 514/2015/R/eel
02 November 2015
Il documento per la consultazione 514/2015/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha la finalità di rivedere le modalità di determinazione del prezzo di commercializzazione PCV che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti in tale servizio e della componente unitaria RCV riconosciuta a ciascun esercente la maggior tutela.
Il prezzo PCV viene commisurato alla remunerazione che dovrebbe ricevere un operatore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero, mentre la componente RCV viene fissata con l'obiettivo di remunerare gli esercenti la maggior tutela rispetto allo svolgimento delle loro attività.
Per la determinazione del PCV e dell'RCV è stato chiesto ad un campione rappresentativo di venditori del mercato libero ed esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria di fornire:
- alcune grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
- dati economici e patrimoniali dell'anno 2013 e i dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2014;
- informazioni relative alla morosità;
- informazioni circa i clienti serviti e i costi sostenuti per servirli.
Dall'esame di tali dati è, in particolare, emerso:
- per quanto riguarda la morosità e l'unpaid ratio (tasso di mancato incasso delle fatture trascorsi 24 mesi dalla loro emissione) differenziazioni tra tipologie di clienti (domestici vs BT altri usi), tra mercati (servizio di maggior tutela vs mercato libero), tra tipologie contrattuali (clienti attivi vs clienti cessati) e tra regioni;
- per quanto riguarda gli altri costi operativi con riferimento al servizio di maggior tutela una rilevante differenza tra il costo unitario dell'operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri operatori (effetto dimensione).
Sulla base dei dati raccolti da cui sono stati esclusi i valori estremi, ai fini della determinazione del prezzo PCV, l'orientamento avanzato nel documento considera opportuno valutare l'implementazione di modalità di determinazione in grado di trasmettere il corretto segnale di prezzo, anche regionale, connesso all'attività di vendita al dettaglio, ipotizzando una differenziazione territoriale per quanto concerne il riconoscimento della morosità (valore per Centro Nord e valore per Centro Sud) e l'introduzione - coerentemente con il settore del gas naturale - di una quantificazione parametrica dell'ammontare riconosciuto del livello del capitale circolante netto (CCN), superando il riferimento ai dati di bilancio puntuali dei venditori.
In tale ottica il documento 514/2015/R/eel prospetta i seguenti livelli del prezzo PCV dal 1° gennaio 2016, articolato esclusivamente in quota fissa in continuità con quanto attualmente previsto, ponendo in consultazione l'ipotesi di mantenimento di un valore unico nazionale e l'ipotesi alternativa di adozione di livelli differenziati per zona territoriale :
Prezzo PCV - unico nazionale
€/cliente/anno | |
CLIENTI DOMESTICI | 53,22 |
CLIENTI NON DOMESTICI | 115,69 |
Prezzo PCV - zone territoriali
€/cliente/anno | Centro Nord | Centro Sud |
CLIENTI DOMESTICI | 50,42 | 57,55 |
CLIENTI NON DOMESTICI |
107,71 |
129,49 |
Relativamente alla quantificazione della componente RCV dal 1° gennaio 2016, l'Autorità intende mantenere la differenziazione territoriale attualmente prevista (Centro Nord - Centro Sud) ed introdurre una ulteriore differenziazione delle componenti al fine di considerare l'effetto dimensione, prevedendo un valore (RCV) per gli esercenti societariamente separati che servono un numero rilevante di clienti finali (per esempio superiore a 10 milioni), un valore (RCVsm) per gli altri esercenti societariamente separati ed un valore (RCVi) per gli esercenti non societariamente separati:
Componenti RCV
Valori in €/cliente/anno |
Centro Nord |
Centro Sud |
RCV |
||
CLIENTI DOMESTICI |
26,56 |
30,52 |
CLIENTI NON DOMESTICI |
51,44 |
74,98 |
|
RCVsm |
|
CLIENTI DOMESTICI |
36,99 |
42,95 |
CLIENTI NON DOMESTICI |
67,66 |
111,72 |
|
RCVi |
|
CLIENTI DOMESTICI |
22,22 |
25,56 |
CLIENTI NON DOMESTICI |
42,87 |
64,10 |
L'Autorità prevede inoltre che sia il prezzo PCV che la componente RCV siano monitorati ed eventualmente aggiornati con cadenza annuale anche in ragione del processo di evoluzione del servizio di tutela. Quanto prospettato nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel rappresenta infatti un primo passaggio di modifica delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela in un'ottica evolutiva verso il servizio di ultima istanza e dell'eventuale introduzione della Tutela SIMILE, come all'esame nell'ambito del processo di riforma in corso delle attuali tutele di prezzo (cfr. dco 421/2015/R/eel). Al riguardo, per quanto riguarda il prezzo PCV, relativamente ai clienti BT altri usi i livelli di prezzo potrebbero essere ulteriormente modificati già nel corso del 2016 in considerazione dell'eventuale implementazione della Tutela SIMILE; per quanto riguarda, invece, la RCV l'aggiornamento dovrà tenere anche conto degli esiti del procedimento ad oggi in corso relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto per i servizi infrastrutturali e degli eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (cosiddetto debranding).
Al fine di indurre l'equilibrio economico finanziario degli esercenti la maggior tutela, nel documento sono infine considerati ulteriori meccanismi di compensazione dei costi di commercializzazione a cui tali esercenti potranno accedere a fronte di determinate condizioni. Tali meccanismi sono relativi all'effetto dimensione con riferimento all'unpaid ratio e all'evoluzione del servizio di maggior tutela, considerando il potenziale rischio di mancata copertura dei costi in ragione dell'uscita dei clienti finali.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 25 novembre 2015.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.