Follow us on:






OS.21 Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica

La transizione energetica e l'integrazione dei mercati europei richiedono un adeguamento della regolazione del mercato elettrico, per garantire sufficienti livelli di flessibilità e adeguatezza al sistema parallelamente allo sviluppo degli impianti di generazione rinnovabile a livello decentrato, della capacità di stoccaggio, delle nuove forme di autoconsumo, anche in forma collettiva, e della partecipazione attiva dei consumatori.

Oltre ad un'implementazione rapida ed efficace della normativa europea in materia di energie rinnovabili e mercato interno dell'energia elettrica, come recepita dai decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210, l'Autorità intende migliorare l'integrazione tra la disciplina del dispacciamento nazionale e i mercati integrati europei, tenendo conto anche dell'armonizzazione e della condivisione tra Stati membri delle risorse per alcuni servizi ancillari (in particolare il bilanciamento).

Sarà altresì necessario favorire nel percorso di transizione energetica lo sviluppo di mercati a termine per garantire i necessari livelli di adeguatezza del sistema. In questo contesto, l'Autorità intende monitorare attentamente l'evoluzione del mercato per adeguare, ove opportuno, la disciplina del mercato delle capacità, nonché, ad esempio, (come peraltro richiesto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210) per definire opportuni strumenti che consentano la realizzazione e la gestione, da parte di soggetti terzi, dei sistemi di accumulo necessari per garantire la copertura del carico in un contesto sempre più caratterizzato dalla forte incidenza di produzione da fonti rinnovabili.
È necessario, inoltre, un generale adeguamento della regolazione vigente in materia di connessioni alle reti elettriche degli impianti di produzione, dei regimi commerciali speciali per gli impianti di produzione e degli strumenti incentivanti per quanto compete all'Autorità. È infine necessario l'adeguamento del settlement, per accompagnare adeguatamente le modifiche al mercato e un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio dei mercati all'ingrosso anche in attuazione di REMIT.

Principali linee di intervento

  1. Innovazione regolatoria del servizio di dispacciamento ai fini della transizione energetica, nel rispetto del quadro normativo e regolatorio europeo. Con il progressivo venir meno delle risorse, che storicamente hanno erogato i servizi ancillari (in particolare gli impianti termoelettrici), occorre fare in modo che tali servizi siano erogati da altre unità (di produzione o di consumo) anche in forma aggregata, tramite i rispettivi BSP11. Serve inoltre valutare l'opportunità di innovare le modalità di approvvigionamento e di remunerazione dei servizi ancillari già esistenti, affinché siano più efficaci, stante il nuovo contesto. Serve, infine, introdurre nuovi servizi (e le rispettive modalità di remunerazione), che potrebbero diventare necessari in futuro, a causa del progressivo venir meno degli impianti termoelettrici.
  2. Completamento dell'innovazione regolatoria per garantire la compatibilità della disciplina del dispacciamento nazionale con i mercati integrati europei. Occorre completare le modalità di coordinamento tra i mercati dell'energia (in particolare MI) e il MSD, tenendo conto del quadro normativo europeo, con particolare riferimento allo spostamento della gate closure all'ora che precede quella a cui si riferisce l'oggetto della negoziazione; occorre altresì completare l'armonizzazione e la condivisione dei servizi necessari, a garantire la sicurezza del sistema (servizi ancillari, in particolare il bilanciamento).
  3. Evoluzione regolatoria finalizzata a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, tramite l'evoluzione, ove occorra, del capacity market, nonché la realizzazione e la gestione, da parte di soggetti terzi, dei sistemi di accumulo, necessari per garantire la copertura del carico, in un contesto sempre più caratterizzato da fonti rinnovabili variabili.
  4. Revisione del ruolo dei distributori di energia elettrica, sia in termini di facilitatori neutrali nell'approvvigionamento di servizi ancillari globali, sia in termini di acquirenti di servizi ancillari locali, per un miglior esercizio della propria rete, nel nuovo contesto di produzione (crescita della generazione diffusa) e consumo (crescita dei consumi elettrici anche per effetto di soluzioni di efficientamento e diffusione delle auto elettriche). Allo scopo, occorre anche revisionare la disciplina di separazione funzionale delle attività (unbundling), per rafforzare l'indipendenza del distributore, dal gruppo verticalmente integrato di appartenenza, anche in vista della rimozione dei servizi di tutela (cfr. OS 23).
  5. Adeguamento del settlement per tenere conto delle innovazioni e garantire un funzionamento efficiente del mercato e la corretta trasmissione dei segnali di prezzo. In particolare, le innovazioni si rendono necessarie sia per tenere conto dalla progressiva disponibilità dei dati di misura trattati su base oraria (anche in relazione all'energia immessa e prodotta), sia per il progressivo venir meno dell'Acquirente Unico, in qualità di utente del dispacciamento per la maggior tutela.
  6. Evoluzione della regolazione relativa alla valorizzazione delle diverse forme di autoconsumo dando attuazione a quanto previsto dai decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210 di attuazione della normativa europea relativa alle energie rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità, in materia di sistemi semplici di produzione e consumo, sistemi di distribuzione chiusi, forme di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche.
  7. Ulteriori evoluzioni o aggiornamenti della regolazione ai fini della transizione energetica, quali quelli attinenti alle garanzie d'origine, ai regimi commerciali speciali per i produttori di energia elettrica, agli strumenti di incentivazione delle fonti rinnovabili e ai certificati bianchi per quanto di competenza dell'Autorità, alla regolazione tecnica e procedurale per le connessioni alle reti elettriche ivi incluse le relative semplificazioni ove previste (cfr. anche OS 27), nonché l'innovazione del dispacciamento per le isole non interconnesse.