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FAQ - Testo integrato trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - TIT - delibera 348/07

Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l'anno 2008

Sì, il comma 2.2 della deliberazione n. 348/07 prevede che le imprese distributrici non ammesse al regime tariffario semplificato applichino fino al 31 marzo 2008 le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007 con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in bassa tensione per usi diversi e del 5% per le utenze in media tensione per usi diversi.

Il comma 2.1 della deliberazione n. 348/07 prevede che le imprese distributrici applichino fino al 31 marzo 2008 le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007 riducendo i corrispettivi in quota fissa, in quota potenza ed in quota energia del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione. Sono esclusi pertanto i corrispettivi MIS e TRAS.

Le opzioni devono essere applicate con lo stesso criterio che sarebbe adottato se intervenisse una cessazione (ancorché virtuale) del contratto in data 31 marzo 2008.

No, la riduzione del 10% per le altre utenze in bassa tensione e del 5% per le altre utenze in media tensione deve essere applicata, come previsto dal comma 2.1 della deliberazione n. 348/07, ai corrispettivi in quota fissa, in quota potenza e in quota energia dell'opzione tariffaria.

No, nel caso delle tipologie contrattuali altre utenze in bassa tensione e altre utenze in media tensione, fino al 31 marzo 2008 l'impresa distributrice deve applicare obbligatoriamente le opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007 ridotte sulla base delle disposizioni del comma 2.1 della deliberazione n. 348/07.

Qualora le opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007 prevedessero modalità di calcolo dei consumi forfetarie nel caso di connessioni non permanenti alla rete, l'impresa distributrice è tenuta ad applicare tali condizioni fino al 31 marzo 2008. Dall'1 aprile 2008 non esistono vincoli normativi specifici relativi alla definizione della durata dei contratti e delle ore di utilizzo della potenza impegnata, fermo restando il principio di non discriminatorietà nell'applicazione delle tariffe di cui al comma 3.1 del TIT, fatto salve le disposizioni fiscali vigenti.

Definizioni e criteri generali di regolazione dei corrispettivi

No. Il combinato disposto degli articoli 1 e 3 del TIT prevede la seguente casistica:

  • potenza contrattualmente impegnata, espressamente riportata nel contratto, con limitatore di potenza: la potenza rilevante in questo caso è la potenza contrattualmente impegnata;
  • potenza contrattualmente impegnata, espressamente riportata nel contratto, senza limitatore di potenza (per motivi di sicurezza): la potenza rilevante è la potenza contrattualmente impegnata;
  • potenza disponibile senza limitatore di potenza: la potenza rilevante è la potenza massima prelevata.

La potenza contrattualmente impegnata è definita come il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata. Nella definizione di "potenza contrattualmente impegnata" all'articolo 1 del TIT è precisato che per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza.
Il comma 3.2 del Testo integrato tariffe prevede che l'esercente renda disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW e che, entro il limite di 30 kW, l'esercente possa rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata. Il successivo comma 3.3, inoltre, precisa che entro il sopra richiamato limite di 30 kW, il limitatore della potenza prelevata è tarato al livello della potenza contrattualmente impregnata aumentato di almeno il 10%.
Relativamente alla definizione di potenza impegnata e contrattualmente impegnata si rimanda anche al punto 21.9 e seguenti della relazione tecnica della deliberazione 348/07.

I corrispettivi espressi in centesimi di euro/kW impegnato per anno previsti nella tabella 3 del TIT, per tutte le tipologie contrattuali e per qualsiasi livello di potenza disponibile, si applicano a scaglioni assoluti.
Con riferimento all'esempio proposto, ipotizzando che si tratti di un caso riferito a un punto di prelievo con potenza disponibile pari a 16,5 kW, regolato da un contratto dove non sia prevista una potenza contrattualmente impegnata (e dunque senza limitatore di potenza), e supponendo che il prelievo di potenza pari a 18 kW sia stato effettuato occasionalmente e non ricorrano quindi le condizioni per l'adeguamento del contratto ai sensi di quanto disposto al comma 8.2 del TIC, viene addebitato un importo pari al prodotto della quota potenza (considerando le quote annuali) di 2890,22 centesimi di euro/kW anno e della potenza impegnata, pari a 18 kW. Per lo stesso punto di prelievo, nel caso in cui in un diverso mese la potenza prelevata sia pari a 3 kW, viene addebitato un importo pari al prodotto della quota potenza (considerando le quote annuali) di 2608,42 centesimi di euro/kW anno e della potenza impegnata, pari a 3 kW.

Nell'applicazione della tariffa obbligatoria di distribuzione e delle componenti A e UC, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare all'utenza, si fa riferimento alla potenza impegnata così come definita dall'articolo 1 del Testo integrato, pertanto si può fare riferimento alla potenza contrattualmente impegnata solamente nei casi previsti.

E' corretto procedere alla riduzione delle componenti delle opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2007, secondo le regole di arrotondamento indicate nel quesito.

No, nel caso di forniture di durata inferiore all'anno, sulla base di quanto previsto dal comma 3.6 del TIT, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto e 365 (trecentosessantacinque).

Per l'anno 2008 è consentita l'applicazione del criterio previsto dal comma 3.6 del TIT, anche al di fuori dei casi ivi disciplinati, a condizione che si proceda all'arrotondamento solo dopo aver moltiplicato le singole componenti per il coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni rilevanti ai fini della fatturazione e 365 (trecentosessantacinque).
Per l'anno 2009 l'Autorità intende definire modalità univoche per l'applicazione delle componenti tariffarie.

Tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione

Non è possibile accorpare o suddividere le sottotipologie previste dalla tabella 3 del TIT. Si ritiene opportuna l'identificazione di appositi codici identificativi, che è auspicabile vengano applicati in modo omogeneo a livello nazionale. A titolo esemplificativo nella tabella che segue sono riportati codici che potrebbero trovare applicazione generalizzata.

Codici per le tariffe obbligatorie

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 Sottotipologia Codice
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica   BTIP
lettera c) Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW BTA1
    per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW BTA2
    per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW BTA3
    per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW BTA4
    per potenze impegnate superiori a 10 kW BTA5
  Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW   BTA6
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica   MTIP
lettera e) Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW   MTA1
  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e fino a 500 kW   MTA2
  Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW   MTA3
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)   ALTA
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV   AATE

L'onere in capo ai distributori per il finanziamento del Fondo per eventi eccezionali è già stato preso in considerazione in sede di determinazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2008.

Corrispettivo per prelievo di energia reattiva

Ai fini dell'applicazione delle penalità per prelievi con insufficiente fattore di potenza, disciplinate dagli articoli 8 e 15 del TIT rilevano, attualmente, solamente gli assorbimenti di energia reattiva induttiva.

L'interpretazione prospettata è corretta.

A decorrere dall'1 gennaio 2008 si applicano esclusivamente i corrispettivi per assorbimenti con basso fattore di potenza previsti dall'articolo 8 del TIT.

Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l'anno 2008

Il comma 11.9 del TIT stabilisce che agli investimenti di cui al comma 11.4, entrati in esercizio nell'anno t-2, la maggiore remunerazione di cui al comma 10.3, lettera d) venga riconosciuta a partire dal 2010. Di conseguenza, l'applicazione del tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati, in sede di aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 10 del TIT, avrà efficacia a partire dalle determinazioni relative all'anno 2010, che dovranno essere assunte entro il 31 ottobre 2009. Conseguentemente, la relativa perequazione farà riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2010.

Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese produttrici e per i distributori

Il riconoscimento del corrispettivo al GSE, secondo quanto riportato nell'articolo 13 del TIT, calcolato tenendo conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, è alternativo al riconoscimento al soggetto titolare dell'impianto di produzione.

Per il riconoscimento al GSE di tali importi è necessaria la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

  • l'energia elettrica a cui si applica il corrispettivo è prodotta da unità di produzione CIP 6/92 connessa ad un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media e bassa tensione;
  • l'energia elettrica è ritirata dal GSE.

Come precisato dal comma 16.7 del TIT, le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sono regolate dalla deliberazione n. 280/07. Pertanto, con riferimento a tale energia, si applicano le previsioni di cui al punto 13.1, lettera a), punto ii) del TIT.

Ai soli fini dell'applicazione del comma 16.4 del TIT, per l'identificazione di "servizi ausiliari di generazione" è possibile fare riferimento alla definizione dell'UNIPEDE [1] (ora Eurelectric), utilizzata anche da Terna per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico. In particolare, "potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprende quella utilizzata - sia durante l'esercizio che durante la fermata della centrale - per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l'impianto dell'acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale". Dalla definizione di "centrale" data dall'UNIPEDE, consegue che, nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari anche i prelievi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.).
Non rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione.
Secondo quanto previsto dal comma 16.4 del TIT, inoltre, sono inclusi tra i prelievi dei servizi ausiliari anche i prelievi di energia elettrica degli impianti di pompaggio. Rientrano infine in tale ambito i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere anche collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione.

[1] Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica.

No, rileva solo il fatto che l'energia prelevata per il tramite del punto di connessione sia esclusivamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione, indipendentemente dalla modalità scelta per la cessione dell'energia elettrica immessa in rete.

Sì, in particolare si ritiene che i prelievi per i servizi ausiliari di generazione e per gli impianti di pompaggio, non rientrando nell'ambito degli usi finali dell'energia elettrica, non possano essere assoggettati alle componenti UC, alla componente MCT e alle componenti A.

No, il comma 16.4 riguarda solo i corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione Non si applicano pertanto la componente TRAS e le tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione. Non si applicano nemmeno le componenti A, UC e MCT né i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.
Resta invece ferma la disciplina del dispacciamento (deliberazione dell'Autorità n. 111/06) che obbliga alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo. Pertanto, anche sui prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione si regolano i corrispettivi previsti dalla deliberazione n. 111/06 per i punti di dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'acquisto dell'energia elettrica prelevata.
Ai prelievi di energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione inoltre si applicano i corrispettivi a copertura dei costi di misura.

Nei casi in cui, attraverso un unico punto di connessione alla rete, si effettuino prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare sia i servizi ausiliari, sia altre utenze, i commi 16.4 e 16.5 del TIT non trovano applicazione.

L'impresa distributrice verifica e provvede ad applicare, se del caso, i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, sia per gli impianti connessi alla propria rete, sia per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, sulla base dei dati trasmessi da Terna ai sensi del medesimo comma 16.5 del TIT.

La verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese, in coerenza con la definizione del Testo integrato.

No, il contratto di trasporto deve essere comunque stipulato.

Per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dal comma 16.4 del TIT trovano applicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 16.5, entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.

Sì, i produttori che facciano richiesta scritta al distributore per l'ottenimento dell'agevolazione prevista dal comma 16.4 del TIT oltre la data del 30 giugno 2008, avranno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta. La documentazione attestante il diritto all'agevolazione ai sensi del comma 16.5 del TIT dovrà essere fornita dal produttore all'impresa distributrice contestualmente all'atto della richiesta dell'agevolazione medesima.

La perizia può essere rilasciata da un tecnico indipendente iscritto all'ordine professionale.

In applicazione della definizione di "servizi ausiliari di generazione" data da Eurelectric, è possibile affermare che tutte le apparecchiature installate presso gli impianti di generazione che nascono con la finalità esclusiva di produrre energia elettrica e installati in siti in cui non vi sono altre attività diverse dalla produzione di energia elettrica, sono "direttamente connesse alla attività di produzione di energia elettrica" e, pertanto, rientrano tra i "servizi ausiliari di generazione". Ne consegue che, qualora nel sito ove è installato l'impianto di produzione non siano presenti altri consumi di energia elettrica destinati ad attività diverse dalla produzione, l'energia elettrica prelevata, a titolo d'esempio, per l'illuminazione dell'impianto stesso, per il funzionamento di impianti di videosorveglianza nonché di sistemi di allarme antincendio e antintrusione è compresa nei servizi ausiliari.  

No, la deliberazione 47/2013/R/efr definisce i criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale da applicarsi per gli impianti di produzione di energia elettrica ammessi a beneficiare degli incentivi di cui ai decreti interministeriali  5 e 6 luglio 2012, e, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT.  

No, qualora siano rispettate le condizioni previste dal comma 16.2, le condizioni tariffarie previste dal comma 16.1 del TIT trovano applicazione a prescindere dall'indicazione della destinazione d'uso della fornitura passiva.  

No, in tal caso è sufficiente indicare il POD del punto di connessione attraverso il quale viene prelevata dalla rete l'energia elettrica necessaria ad alimentare i servizi ausiliari.  

Per perizia indipendente si intende una perizia effettuata da una persona che possiede le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per sottoscrivere la certificazione relativa alla potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione e che non abbia alcun tipo di collegamento o di dipendenza o di interesse in comune, sia nelle fasi di progettazione che nelle fasi di realizzazione, messa in servizio e gestione dell'impianto di produzione, con il titolare dell'impianto di produzione e con il produttore, qualora diverso dal titolare.

Corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

No, anche in presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi sia per immissioni di energia elettrica, il ricavo conseguito in ciascun punto non può eccedere l'importo delle componenti riportate nella tabella 8.1 del TIT.

L'Autorità con deliberazione 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08 ha provveduto a modificare ed integrare il TIT 2008-2011 regolando, tra l'altro, i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione per il terzo periodo di regolazione.