Follow us on:






Area operatori

FAQ - Illuminazione pubblica - delibera ARG/elt 29/08

La deliberazione ARG/elt 29/08 si applica a tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica indipendentemente dall'esercente il servizio di vendita. In particolare per i punti connessi in media tensione si applica il trattamento su base oraria, secondo le stesse modalità previste per tutti gli altri punti di prelievo connessi in media tensione. Per i punti connessi in bassa tensione, invece, si applica il profilo convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08. Quest'ultimo, essendo calcolato sulla base dell'energia oraria convenzionale, è calcolabile ex-ante dalle imprese distributrici e dagli UdD (combinando il valore dell'energia oraria, pubblicata da Terna in base ai dati fornitile dalle imprese distributrici ai sensi del comma 8.5, e il profilo definito dall'Autorità in allegato alla deliberazione ARG/elt 29/08) ed è portato in deduzione dal prelievo residuo di area.

Ai sensi della definizione di punto di prelievo riportata all'articolo 1 del TIT, i punti di prelievo per impianti di illuminazione pubblica ricadono nelle seguenti tipologie:

  1. in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, di singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;
  2. insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un unico cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW;
  3. punto coincidente con il singolo impianto di illuminazione (lampada, torre faro, etc&).

Per i punti in MT, indipendentemente dalla tipologia, vale l'obbligo di installazione del misuratore orario ai sensi dell'articolo 22 del TIT. Tale obbligo è altresì sotteso dall'applicazione del trattamento orario per tutti i punti in MT ai sensi della deliberazione n. ARG/elt 29/08.

Per i punti in BT valgono, invece, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 292/06 in materia di misuratori elettronici. In previsione della possibilità anche a regime di punti non telegestibili e tenuto conto delle oggettive difficoltà in merito all'installazione dei misuratori per i punti di prelievo corrispondenti ad illuminazione pubblica, il comma 9.5 della deliberazione n. ARG/elt/29/08 prevede che i prelievi complessivi in ciascun anno solare dei punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non corrispondenti ad una linea dedicata siano calcolati tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati all'utente del dispacciamento nel cui contratto tali punti risultano inclusi.

In analogia a quanto previsto al comma 26.3 del TILP, anche l'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica deve essere maggiorata per tenere conto delle perdite convenzionali sulle reti di trasmissione e distribuzione. Dal momento che l'energia oraria convenzionale dipende dall'energia prelevata l'anno precedente, il suo valore deve già includere la maggiorazione relativa alle perdite convenzionali.

Il profilo orario convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08 si basa sugli orari convenzionali di accensione e spegnimento distinti per fascia geografica. I minuti di accensione da utilizzare per la determinazione dell'energia oraria convenzionale sono, pertanto, quelli convenzionali, desunti applicando gli orari convenzionali di accensione e spegnimento di cui alla tabella 1, opportunamente corretti per tenere conto della fascia geografica, come indicato all'articolo 9 della deliberazione stessa.

In attesa dell'installazione del misuratore orario, i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica in MT sono soggetti al profilo convenzionale applicato ai punti di prelievo in BT.

L'attivazione del trattamento orario decorre dal primo giorno del mese successivo per installazioni del misuratore entro il giorno 15 del mese, dal primo giorno del secondo mese successivo per installazioni del misuratore dopo il giorno 15 del mese. L'energia prelevata da questi punti non concorre alla determinazione del delta PRA da pubblicarsi il mese con numerario dispari precedente al bimestre convenzionale in cui transita al trattamento orario in quanto con decorrenza 1 aprile 2008 a tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria si applica il profilo convenzionale della deliberazione ARG/elt 29/08 che viene portato in deduzione dal PRA ai sensi del TILP.

Le imprese distributrici di riferimento comunicano i dati di cui al comma 10.9 con le stesse modalità con le quali rendono disponibile il valore del delta PRA di cui al comma 16.4 del TILP. Tali dati devono rimanere disponibili sul sito Internet dell'impresa distributrice di riferimento fintantoché la normativa continua a prevedere la pubblicazione bimestrale del delta PRA.

Le comunicazioni di cui ai commi 10.8 e 10.9 sono funzionali alla corretta previsione del prelievo residuo di area da parte degli utenti del dispacciamento: esse forniscono indicazioni sull'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica che erano ricompresi all'interno del prelievo residuo di area (PRA) ai sensi della deliberazione n. 118/03 e che ai sensi del TILP ne sono esclusi perché soggetti al trattamento orario (punti in MT) o al profilo convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08 (punti in BT).

La comunicazione riguarda pertanto esclusivamente l'energia prelevata da:

1. i punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ricompresi nel servizio di maggior tutela al 31 marzo 2008 (per il servizio di maggior tutela si applica la normativa relativa al mercato vincolato: di conseguenza tutti i punti di prelievo di illuminazione pubblica ricompresi nel servizio di maggior tutela erano ricompresi nel prelievo residuo di area ai sensi della deliberazione n. 118/03); con decorrenza 1 aprile 2008 l'energia prelevata da questi punti non è più ricompresa nel PRA, in quanto ad essi viene applicato il profilo convenzionale della deliberazione ARG/elt 29/08; in questo insieme rientrano anche gli eventuali punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007 per i quali con decorrenza 1 luglio 2007 è stato attivato il servizio di salvaguardia (per essi l'attivazione del servizio di salvaguardia, equiparato, ai fini del dispacciamento, al mercato libero, ha comportato l'uscita dal PRA dell'energia da loro prelevata e la contestuale applicazione del profilo convenzionale di cui alla deliberazione n. 52/04; l'applicazione di tale profilo, a meno della correzione per la presenza di dispositivi tecnici per la modulazione del flusso luminoso, è stata successivamente confermata con la deliberazione ARG/elt 29/08)

2. i punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica trattati su base oraria ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007 (questi punti sono usciti dal PRA con decorrenza 1 luglio 2007 contestualmente all'attivazione del servizio di salvaguardia; per essi, da luglio 2007 a marzo 2008, si è applicato il profilo convenzionale di cui alla deliberazione n. 52/04, mentre da aprile 2008 si applica il trattamento orario ai sensi della deliberazione ARG/elt 29/08);

 

I punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW devono essere trattati orari ai sensi del TILP oppure sono soggetti al profilo convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08?

Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW si applica il profilo convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08 e non il trattamento orario, come invece disposto ai sensi del TILP per gli altri punti di prelievo in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW.

Ciò è dovuto alle peculiarità della definizione di punto di prelievo di cui all'articolo 1 del TIT, per effetto della quale i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW comprendono sia i punti coincidenti con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata agli impianti di illuminazione pubblica sia l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un unico cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW. Di conseguenza, ai sensi del comma 9.5 della deliberazione ARG/elt-29/08, i prelievi di detti punti possono essere determinati applicando opportuni algoritmi ingegneristici che rendono inopportuna l'applicazione del trattamento orario.

Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW si applica il profilo convenzionale di cui alla deliberazione ARG/elt 29/08 e non il trattamento orario, come invece disposto ai sensi del TILP per gli altri punti di prelievo in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW.

Ciò è dovuto alle peculiarità della definizione di punto di prelievo di cui all'articolo 1 del TIT, per effetto della quale i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW comprendono sia i punti coincidenti con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata agli impianti di illuminazione pubblica sia l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un unico cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW. Di conseguenza, ai sensi del comma 9.5 della deliberazione ARG/elt-29/08, i prelievi di detti punti possono essere determinati applicando opportuni algoritmi ingegneristici che rendono inopportuna l'applicazione del trattamento orario.

Documenti collegati