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FAQ - Chiarimenti sul sistema indennitario

L'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 219/10 prevede che la registrazione al sistema informatico previsto dal Regolamento e dalla disciplina semplificata per l'anno 2011 (di seguito: disciplina semplificata) è condizione necessaria per poter presentare una richiesta di indennizzo. Successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo, il Gestore verifica che tale richiesta sia completa degli elementi previsti ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato  B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 e che sia stata presentata nel periodo compreso tra 6 mesi e 12 mesi dalla data di effetto dello switching del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito.
Conseguentemente, la richiesta di indennizzo risulta ammissibile anche con riferimento a switching la cui data di effetto sia relativa a 6/12 mesi precedenti rispetto alla richiesta di partecipazione. Con riferimento alla prima implementazione, la citata deliberazione prevede comunque che la data di effetto dello switching non può essere precedente all'1 gennaio 2011.

Il comma 2.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 prevede che l'indennizzo sia garantito all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching. Di conseguenza, ai fini della determinazione del credito, possono essere considerate tutte le fatture non pagate che abbiano contabilizzato consumi, o parte di consumi, relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione del servizio. L'importo del credito è pari alla somma degli importi relativi alle citate fatture non pagate, senza l'esigenza di scorporare la parte di tali fatture relativa ai consumi degli ultimi mesi. Va sottolineato che comunque il valore dell'indennizzo che viene riconosciuto all'esercente la vendita uscente, stante le modalità di determinazione dell'indennizzo medesimo riportate nel Regolamento e nella disciplina semplificata, non sarà comunque superiore al valore medio degli importi fatturati con riferimento a 2 (due) mesi di erogazione della fornitura, fatti salvi eventuali corrispettivi CMOR precedente non riscossi.

Il comma 2.2 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10 prevede, tra l'altro, che il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore. In questo caso, quindi, se le fatture non pagate considerate contabilizzano corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore, il credito dovrà essere determinato scorporando la quota parte dell'importo delle fatture considerate relative a tali corrispettivi.

  • Ai fini del calcolo dell'indennizzo l'esercente deve prendere in considerazione gli importi fatturati relative a due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari. Tali fatture non devono comprendere, secondo quanto specificato nella risposta alla domanda 3, i corrispettivi per la ricostruzione dei consumi.

Nel caso di clienti che hanno stipulato un contratto relativamente a più punti di prelievo, la richiesta di indennizzo può essere presentata a condizione che l'esercente la vendita abbia cessato il rapporto contrattuale con il cliente finale con riferimento alla totalità dei punti di prelievo oggetto del contratto. Di conseguenza, con riferimento a tali clienti:Deve essere presentata una richiesta di indennizzo per ciascun POD (entro i termini di ammissibilità di ciascuna richiesta) ed il livello del credito e dell'indennizzo dovranno essere attribuiti a ciascun POD sulla base di quanto fatturato per il singolo punto o, se tale dato non è disponibile, sulla base del relativo consumo.

  1. le richieste di indennizzo devono essere presentate se il contratto con il cliente finale è stato interamente risolto;
  2. il credito viene contabilizzato con riferimento agli importi fatturati e non pagati relativi agli ultimi 3 mesi di fornitura nei confronti del cliente finale;
  3. l'indennizzo viene determinato con riferimento alle fatture emesse nei confronti del cliente finale.

La fatturazione del corrispettivo CMOR può essere effettuata con le medesime modalità con cui l'esercente la vendita provvede alla fatturazione dei corrispettivi aggiornati dall'Autorità relativi al servizio di distribuzione.

Se la richiesta di chiusura o di modifica della titolarità del punto perviene all'impresa di distribuzione entro il termine a sua disposizione per l'identificazione dell'esercente la vendita entrante, la richiesta di indennizzo non può più avere seguito.
Nel caso in cui, invece, la richiesta di chiusura o di modifica della titolarità del punto perviene dopo tale termine, la richiesta di indennizzo prosegue l'iter previsto.

L'accordo conciliativo per la regolarizzazione di una posizione debitoria del cliente, avendo titolo esecutivo, rientra nel caso di cui all'art.13.1, lettera b) del TISIND per cui "il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva". Ne consegue che in esito all'accordo conciliativo l'utente uscente non può presentare la richiesta di indennizzo CMOR per lo stesso credito per cui si è raggiunto l'accordo e qualora ne avesse già presentata una è tenuto ad annullarla ai sensi dell'art. 13 del TISIND.

Qualsiasi tipo di penale eventualmente prevista dal contratto, ove consentito dal contesto normativo e regolatorio, incluse quelle per recesso anticipato, non è riconducibile ai "consumi e oneri" richiamati al comma 2.2 del TISIND. Pertanto, le penali non vanno considerate al fine della determinazione del valore dell'indennizzo CMOR, di cui all'articolo 5 del TISIND.

L'onere dell'indennizzo CMOR riconosciuto all'utente uscente non è "a carico del sistema", in quanto è posto sul cliente finale nei cui confronti si riferiscono gli oneri della morosità per i quali è richiesto l'indennizzo medesimo. Pertanto, gli importi relativi ai corrispettivi CMOR non sono inclusi tra quelli richiamati dall'art. 30.15 del TIUC e dall'art 24.1 del TIUF, la cui erogazione da parte di CSEA può essere sospesa in caso di mancato adempimento all'obbligo di presentazione dei Conti Annuali Separati previsti dal TIUC e delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF.

Per poter presentare una richiesta di indennizzo CMOR devono sussistere due condizioni necessarie:

  1. essere titolare dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica o di distribuzione di gas naturale in vigore;
  2. essere registrati al sistema indennitario nell'ambito del SII, ai sensi dell'art. 3 del TISIND.

Qualora successivamente all'accettazione da parte del SII di una richiesta di indennizzo CMOR, ai sensi dell'art.8 del TISIND, l'utente uscente (richiedente) sia oggetto di risoluzione contrattuale dei contratti di dispacciamento o di trasporto di energia elettrica o di distribuzione di gas naturale (di seguito risoluzione contrattuale), rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 del TIMOE e dell'art. 25 e 26 bis della deliberazione 138/04, è necessario che l'utente uscente sia in grado di annullare la richiesta di indennizzo, ai sensi del comma 13.1 del TISIND, nei casi in cui:

  • il cliente sani l'intera posizione debitoria con la controparte commerciale uscente o il credito risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
  • sia accertato il mancato rispetto delle condizioni per richiedere l'indennizzo, di cui all'art. 4 del TISIND.

Pertanto, in seguito alla risoluzione contrattuale dell'utente uscente:

  1. l'iter finanziario dell'indennizzo CMOR prosegue fintanto che l'utente uscente (ormai oggetto di risoluzione) sia ancora accreditato al SII, registrato al sistema indennitario e in grado di operare nell'ambito del SII;
  2. la richiesta di indennizzo CMOR decade quando viene meno una delle condizioni di cui alla precedente lettera a. In tale ipotesi, è il Gestore del SII che procede all'annullamento della richiesta.