Follow us on:






Comunicato stampa

Nuove regole per le separazioni contabile e amministrativa delle attività elettriche

Milano, 16 July 1999

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con una

href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/99/61-99" title="Delibera n.61/99">direttiva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale distribuita oggi (disponibile anche su

internet: www.autorita.energia.it), ha stabilito le nuove regole di separazione

contabile e amministrativa per gli operatori del settore elettrico e per quelli

che operano congiuntamente in questo e in altri settori.

Le nuove regole si applicano anche ai soggetti istituiti dal

decreto 79/99 di liberalizzazione del mercato elettrico: gestore della rete di

trasmissione nazionale, acquirente unico, rivenditori di energia elettrica.

Le separazioni contabile e amministrativa sono finalizzate a

rendere trasparenti e omogenei i bilanci, nel rispetto della riservatezza dei

dati, assicurando la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle

varie attività elettriche, promuovendo concorrenza, efficienza e adeguati

livelli di qualità del servizio elettrico.

L'Autorità sarà in grado di verificare che la concorrenza

sul libero mercato non subisca distorsioni nella delicata fase di avvio della

liberalizzazione. Le imprese integrate, che svolgono più attività nel settore

elettrico o in altre attività, potrebbero "trasferire" parte dei

costi delle attività liberalizzate (generazione e vendita) a carico delle

attività regolamentate (trasporto dell'energia elettrica) e quindi godere di un

indebito vantaggio competitivo rispetto a chi opera solo nelle attività in

concorrenza.

Le imprese integrate dovranno costituire apposite strutture

amministrative separate alle quali attribuire costi, ricavi, attivi e passivi

rispettivamente sia per le attività elettriche (generazione, trasmissione e

dispacciamento, proprietà degli impianti di trasmissione e di teleconduzione,

distribuzione, vendita, attività elettriche estere) che per le altre attività.

Ciascuna attività dovrà essere gestita in modo autonomo,

come se la stessa fosse un'impresa separata, e i sistemi di controllo dovranno

consentire la rilevazione delle variazioni nello stato patrimoniale e nel conto

economico pertinenti a ciascuna attività. Le nuove regole definiscono anche i

servizi comuni, come ad esempio le funzioni di direzione generale e di

amministrazione, gestibili congiuntamente dall'impresa per più attività e le

relative modalità di attribuzione dei costi.

Gli obblighi contabili prevedono la redazione di rendiconti

analitici ad uso esclusivo dell'Autorità e di rendiconti sintetici da

pubblicare nella relazione sulla gestione. I bilanci separati contabilmente

dovranno essere sottoposti a revisione e dovranno essere certificati.

Per evitare eccessivi oneri per le aziende di piccole

dimensioni, la direttiva prevede soglie di esenzione, basate sulla quantità di

energia elettrica ceduta annualmente, e una graduazione degli obblighi. Le

imprese sono tenute ad applicare le nuove regole dalla redazione del bilancio

del primo esercizio che si concluda entro il 31 dicembre 2000.

Documenti collegati