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Comunicato stampa

Direttiva per una bolletta del gas che sia semplice, trasparente e completa

Roma, 13 May 1999

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato una direttiva al fine di rendere più trasparenti ed omogenee le bollette del gas distribuito a mezzo rete urbana. Il provvedimento,

in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

avrà validità immediata e riguarda le bollette di 15 milioni di utenti del

gas. Tutti gli esercenti i servizi di distribuzione di gas dovranno modificare

le loro bollette ed adeguarsi ai nuovi criteri di trasparenza entro sei mesi.

L'Autorità ha ritenuto necessario intervenire sui requisiti

minimi della bolletta del gas in quanto non esisteva alcun provvedimento

specifico in materia (mentre il contenuto delle bollette elettriche è già

regolamentato) e le bollette inviate dai circa 800 esercenti ai loro utenti sono

risultate estremamente disomogenee, spesso poco chiare o mancanti di

informazioni di grande importanza per l'utenza. Pur nel rispetto delle norme di

legge in materia di fatturazione, sono stati riscontrati casi di bollette in cui

risulta di estrema difficoltà la ricostruzione delle diverse componenti di

costo per l'utente, è necessario fare complessi calcoli per raccordare la

lettura del contatore (in metri cubi) con i conti sulla bolletta espressi in

lire per megacalorie o lire per kilowattora, viene indicato di sfogliare gli

elenchi telefonici se necessita un intervento dei servizi di emergenza, mancano

totalmente le informazioni sulle modalità di pagamento e le sanzioni in caso di

ritardo.

L'obiettivo della direttiva è quello di garantire che le

informazioni essenziali relative alla fatturazione giungano all'utente in modo

chiaro e dettagliato, per avere una bolletta semplice e completa. Viene lasciata

libertà all'azienda di scegliere formato e modalità di comunicazione delle

informazioni essenziali.

La nuova bolletta dovrà riportare tra l'altro:

  • conti chiari, con i consumi espressi in metri cubi come sul contatore;
  • informazioni sulle modalità di pagamento;
  • informazioni sulle penalità per il mancato o ritardato pagamento, con indicazione esplicita degli interessi applicati;
  • un numero di telefono per il pronto intervento in caso di emergenza;
  • informazioni sull'esistenza di una assicurazione per i danni causati da incidenti avvenuti per l'utilizzo del gas.

Il provvedimento dell'Autorità, come di consueto, è stato

preceduto dalla diffusione di un documento per la consultazione che ha ricevuto

osservazioni e proposte da 24 soggetti tra associazioni dei distributori e

singoli esercenti. Il documento per la consultazione fu preceduto da un esame

comparativo della forma e del contenuto delle bollette emesse da 70 esercenti,

per un totale di circa 6,5 milioni di utenti e di 9,2 miliardi di metri cubi (mc)

di gas erogato, rilevando problemi per quanto concerne la comprensibilità e la

completezza dei documenti di fatturazione.

Le bollette, per il contenuto che le contraddistingue,

rappresentano uno strumento di diffusione delle informazioni che interessa tutti

gli utenti e il miglioramento della leggibilità e la completezza dei dati sono

fra gli obiettivi che la legge n.481/95 conferisce all'Autorità in tema di

tutela di consumatori e utenti

L'Autorità con il suo intervento non richiede ai soggetti

esercenti modifiche che comportino una ridefinizione delle condizioni del

rapporto di utenza; richiede invece che i contenuti di tale rapporto siano

chiaramente specificati. La Direttiva è quindi indipendente sia dalla

metodologia tariffaria adottata, sia dalle problematiche, a volte complesse,

associate al rapporto di utenza, che potranno essere oggetto di successivi

interventi dell'Autorità

Come accennato, attualmente le bollette del gas riportano

consumi misurati in metri cubi (mc), tariffe stabilite in lire per megacalorie

(L/Mcal) o lire per Kilowattora (L/kWh) o in lire per metri cubi (L/mc), o

contemporaneamente in L/Mcal e L/mc ed infine imposte contabilizzate in L/mc.

Questo avviene perché da una parte i provvedimenti tariffari in vigore fanno

riferimento a tariffe espresse in L/Mcal, mentre dall'altra l'utente vede,

attraverso il contatore che è installato presso la sua abitazione o ufficio, il

proprio consumo di gas misurato in mc.

Gli utenti devono poter conoscere con certezza non solo le

modalità del pagamento, ma anche le penalità in cui si incorre per ritardato o

mancato pagamento. Oggi i riferimenti a questi aspetti sono presenti in bolletta

con il ricorso a formulazioni che nella maggior parte dei casi risultano

generiche o omissive. Secondo l'Autorità la trasparenza delle condizioni di

pagamento o la possibilità di ottenere informazioni sulla correttezza dei

consumi imputati prima di procedere al pagamento sono la condizione fondamentale

per mantenere un buon rapporto d'utenza.

Con il provvedimento dell'Autorità non potranno più essere

utilizzate formulazioni del tipo:

 

"In caso di ritardo nel pagamento, fermo restando la

facoltà di sospendere la fornitura, o di risolvere il contratto a norma delle

apposite clausole in esso contenute, l'utente si obbliga a pagare oltre agli

interessi di mora (norme di Regolamento) anche le maggiori spese di

esazione."

che risultano lacunose perchè:

  • non si sa quando verrà sospesa la fornitura
  • non si capisce a quanto ammontano gli interessi da pagare sul ritardato pagamento
  • non si sa cosa siano le spese di esazione
  • si rimanda ad un contratto ed ad un Regolamento che non sono di facile consultazione

ed ambigue:

  • non si sa in base a quali criteri l'esercente deciderà di sospendere la fornitura piuttosto che

applicare gli interessi di mora

Nel caso dell'assicurazione andrà invece aggiunta una frase

del tipo:

" l'utente allacciato alla rete urbana di distribuzione

del gas ha una copertura assicurativa gratuita contro i danni e gli incidenti

che abbiano origine negli impianti ed apparecchi presso l'utente. Per

informazioni ci si può rivolgere....."

Per la necessità di un pronto intervento, in caso di

emergenza, la bolletta dovrà chiaramente riportare un numero di telefono a

disposizione dell'utente, e non più frasi del tipo:

"Allorchè si percepisce odore di gas in un ambiente

avvisare subito il personale della Società. Per il recapito telefonico vedere

elenco abbonati"

 


 

I REQUISITI MINIMI DELLE BOLLETTE DEL GAS

PREVISTI DALLA DIRETTIVA DELL'AUTORITÀ

 

La fatturazione dei consumi

 

Tariffe e codici d'utenza

  • Le tariffe vanno citate solo ricorrendo alle denominazioni e ai codici d'utenza previsti dalla normativa vigente.

 

Periodo di riferimento e lettura misuratori

  • Va indicato il periodo a cui si riferisce la fatturazione, le date in cui sono state effettuate le letture o le autoletture, il tipo di lettura.

 

Unità di misura

  • I consumi vanno indicati in mc.
  • Le tariffe vanno indicate in lire per mc (lire/mc).

 

Addebito quota fissa

  • La quota fissa va indicata in lire, se fissata indipendentemente dai consumi, e in lire/mc nel caso in cui venga definita con riferimento ai consumi.

 

Addebito per imposte

  • Le imposte devono essere chiaramente distinte dalle tariffe e ne devono essere indicate, oltre ai totali, le singole aliquote.

 

Pagamenti relativi alle bollette precedenti

  • Va evidenziata la presenza di bollette non ancora pagate.

 

Separazione della fatturazione dei consumi da altri oneri o spese

  • Interessi di mora, spese di sollecito, anticipi sui consumi o altre spese vanno distinte dal calcolo dei consumi e delle imposte.
  • Per gli interessi di mora deve essere esplicitato il tasso di interesse di riferimento, il periodo di applicazione e il totale.
  • Per prestazioni specifiche di altra natura (interventi per guasto, verifiche contatori, interventi per spostamento contatore, ecc) può essere richiesto dall'utente un documento di fatturazione separato.

 

 

 


Informazioni obbligatorie agli utenti

 

 

Informazioni sulle modalità di pagamento

  • Indicazione delle modalità di pagamento della bolletta.
  • Numeri di telefono per informazioni sulle fatture e sui pagamenti.
  • Descrizione analitica dei tassi di interesse applicati sui pagamenti ritardati.
  • Numero di giorni minimo che intercorre tra la scadenza della bolletta ed il distacco della fornitura.
  • Eventuali modalità di comunicazione all'esercente dei pagamenti dopo la data di scadenza per gli utenti morosi.
  • Procedure e costo dei distacchi per gli utenti morosi.

 

Informazioni sui diritti degli utenti

  • Numeri di telefono di pronto intervento sicurezza.
  • Nota sull'esistenza di una copertura assicurativa (almeno 1 volta all'anno).
  • Richiamo alla Carta dei servizi (almeno 1 volta all'anno).

 

Informazioni sulle caratteristiche della fornitura

  • Definizione per esteso dei codici relativi alle tariffe.
  • Nota sul rapporto tra mc e potere calorifico del gas erogato.

 

Per i soggetti esercenti multiservizio

  • Obbligo di adeguarsi alle linee guida nella fatturazione del gas.
  • Introduzione della possibilità per gli utenti di pagare l'ammontare relativo al servizio di gas in maniera disgiunta.

Documenti collegati