Comunicato stampa
Energia: nuove regole per il recesso dai contratti di fornitura di elettricità e del gas
Milano, 26 June 2007
Un mese di preavviso al vecchio venditore per aderire ad un eventuale nuovo
contratto. E' una delle nuove regole previste dall'Autorità per l'energia sul
"recesso” nei contratti di fornitura, dell'energia elettrica e del gas naturale,
per rafforzare il ruolo dei consumatori in vista della liberalizzazione dal
prossimo 1 luglio.
L'Autorità ha anche fissato tempi e modalità di recesso di cui si possono
eventualmente avvalere le imprese fornitrici per interrompere i contratti.
La delibera n. 144/07 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it e
costituisce uno dei provvedimenti che l'Autorità sta adottando per consentire ai
consumatori una scelta sempre più consapevole ed una transizione ordinata al
nuovo contesto liberalizzato.
Recesso e ripensamento da parte dei clienti
Per i clienti, sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si
eserciti il recesso per uscire dal mercato "vincolato” o per risolvere un
contratto già concluso nel libero mercato.
Nel primo caso tutti i clienti che escono dal mercato "vincolato” per la prima
volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo già
liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore)
possono recedere con un preavviso di un mese.
Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati:
- non superiore a un mese per i clienti domestici; quindi, il cliente finale domestico ha diritto di recedere dal contratto, anche se di fornitura congiunta (dual fuel, gas ed energia elettrica), in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese.
- non superiore a tre mesi per le piccole imprese, cioè i clienti non domestici passati al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200.000 mc/anno) o di entrambi in forma congiunta.
- non superiore a tre mesi o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali) per le altre imprese (clienti non domestici diversi da quelli al punto precedente), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il
nuovo venditore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore,
semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando eventuali equivoci
o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.
L'invio della comunicazione di recesso da parte del cliente finale è invece
prevista nei casi di definitiva cessazione della fornitura.
Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l'esercizio del "diritto di
ripensamento” per eventuali nuovi contratti sottoscritti.
Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una
proposta di contratto, il venditore deve confermare l'accettazione della stessa
proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si
intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.
Recesso da parte dei venditori
Per i venditori, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi,
superabile solo con l'accordo di entrambe le parti e fatte salve le norme
correnti nei casi di morosità. L'esercente può avvalersi del diritto di recesso
solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il mercato libero e
manifestandolo in forma scritta.
Dalle nuove regole restano esclusi i contratti per utenze stagionali o
ricorrenti, inferiori a dodici mesi.
Tempi di applicazione
Per l'energia elettrica, le nuove regole si applicano dal 1° luglio prossimo
a tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole
imprese (con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a
dieci milioni di euro) connessi in bassa tensione. Per tutti gli altri clienti
l'applicazione è dal 1° ottobre prossimo.
Per il gas, le nuove regole si applicano dal 1° ottobre a tutti i nuovi
contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i
contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla data
di pubblicazione del provvedimento.
Ai contratti di fornitura congiunta (dual fuel) si applica la tempistica più
favorevole al cliente finale.