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Comunicato stampa

Sicurezza degli impianti a gas: aggiornato il Regolamento dell'Autorità per l'energia e rafforzato il ruolo di controllo dei Comuni

Milano, 27 April 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato il Regolamento

(limitatamente agli impianti di utenza nuovi) emanato nel marzo 2004 con la

delibera n° 40/04, al fine di

semplificare ulteriormente alcuni aspetti applicativi tesi a tutelare sempre

meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza. Gli attuali aggiornamenti del

Regolamento verranno applicati gradualmente, al fine di assicurare a tutti gli

operatori tempi adeguati per l'apprendimento delle novità introdotte, e per

consentire le necessarie modifiche sia delle procedure aziendali sia dei sistemi

informativi utilizzati.

Nel rispetto del principio che il distributore attivi di norma la fornitura

di gas solo a seguito dell'accertamento con esito positivo sulla documentazione

prevista dalla

Legge

n° 46/90, il distributore di gas attiverà la fornitura anche in caso

d'incompletezza della documentazione inviata dal cliente finale, purché abbia

ricevuto almeno la parte di documentazione con la quale l'installatore dichiara

di avere realizzato l'impianto in modo conforme alla legislazione in tema di

sicurezza. Inoltre, il controllo diretto da parte dei Comuni viene rafforzato:

in caso di mancato invio da parte del cliente finale di tutta la documentazione

prevista dalla Legge n° 46/90, il Comune potrà effettuare una verifica diretta

dell'impianto di utenza con un contributo alle spese di verifica a carico del

cliente ancora inadempiente. Vengono altresì introdotte semplificazioni sia nel

calcolo dei tempi di attivazione della fornitura di gas (che decorrono dalla

data di ricevimento della documentazione minima di cui sopra), sia nei moduli da

utilizzare per l'invio della documentazione al fine di favorire il più possibile

la piena attuazione del regolamento da parte di tutti i soggetti interessati.

Infine, particolare attenzione è stata riservata all'informativa da dare ai

clienti finali sul Regolamento: questi riceveranno due comunicazioni

(rispettivamente all'atto della richiesta di preventivo per l'esecuzione di un

nuovo allaccio, ed all'atto della richiesta di attivazione della fornitura) che

li informeranno per tempo della necessità di avvalersi di un installatore

abilitato e di farsi dare da quest'ultimo tutta la documentazione di corredo

dell'impianto prevista dalla Legge n° 46/90.

Il Regolamento emanato dall'Autorità nel marzo 2004 (delibera

n° 40/04) dispone procedure per gli

accertamenti sulla sicurezza degli impianti a gas che alimentano caldaie per il

riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature. Il

Regolamento non modifica l'attuale legislazione in tema di sicurezza in vigore

dal 1990, ma prevede che il distributore di gas, prima di attivare la fornitura,

accerti che l'impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista

dalla Legge n° 46/90. Tale documentazione, che deve essere obbligatoriamente

rilasciata dall'installatore, certifica la corretta esecuzione dell'impianto di

utilizzo del gas, ed è destinata a garantire la piena sicurezza dell'impianto

stesso. Con il Regolamento, viene oggi erogato il gas agli impianti di nuova

realizzazione solo nel caso in cui un installatore qualificato si sia preso

piena responsabilità della corretta e sicura esecuzione. Il Regolamento, pur con

le inevitabili difficoltà di prima applicazione, ha portato risultati di

assoluto rilievo: nel primo anno di attuazione per oltre 80.000 impianti di

utenza si é proceduto all'accertamento con esito positivo, verificando quindi

l'esistenza di tutta la documentazione prevista dalla legge.

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