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Comunicato stampa

Gas: accesso prioritario ai terminali di rigassificazione per chi investe nella loro costruzione

Milano, 16 May 2002

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito le regole che

disciplinano l'accesso prioritario ai nuovi terminali di rigassificazione del

gas naturale liquefatto per i soggetti che investono nella loro realizzazione.

La decisione dell'Autorità conclude un processo di consultazione avviato con la

diffusione di proposte e durato alcuni mesi. Il provvedimento,

di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito

internet www.autorita.energia.it

La capacità conferita ai finanziatori dell'impianto, secondo la delibera

dell'Autorità, non potrà essere superiore all'80 per cento della nuova

capacità di rigassificazione di ciascun terminale. Il diritto decadrà al

termine di un periodo di tempo che non supererà i venti anni dall'entrata in

esercizio del terminale. Nessun operatore potrà disporre di capacità riservata

superiore ad un terzo della capacità nazionale complessivamente disponibile. La

capacità restante (20%) e quella eventualmente non concessa in via prioritaria

saranno disponibili per tutti gli altri operatori alle tariffe fissate

dall'Autorità.

Questo criterio di conferimento resterà in vigore sino al raggiungimento di

una capacità complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 miliardi di

metri cubi per anno e riguarderà i soli impianti che entreranno in esercizio

entro il 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'Autorità è incentivare la disponibilità della capacità di

rigassificazione necessaria per far fronte ai previsti aumenti di consumo nei

prossimi otto anni, rendendo contemporaneamente disponibile capacità per almeno

5 miliardi di metri cubi di gas in favore di tutti gli operatori del mercato. E'

anche favorito lo sviluppo di un mercato "spot", con partite di gas

che si rendessero disponibili nel breve periodo, in grado di fornire un

significativo stimolo alla concorrenza.

Il conferimento di accesso prioritario ai soggetti che sostengono il costo

dell'allestimento del terminale di rigassificazione dà attuazione al principio

fissato dal decreto legislativo di liberalizzazione del mercato del gas (n. 164

del 2000) che prevede che "l'accesso non può essere rifiutato ove il

cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di

capacità di connessione".

Al fine di garantire condizioni di massima trasparenza al mercato,

l'Autorità ha anche stabilito un obbligo di pubblicità delle condizioni

economiche negoziate tra il soggetto che detiene il terminale e il soggetto

titolare dell'accesso prioritario, con la loro pubblicazione su internet. Gli

interessati all'accesso prioritario sono tenuti a farne richiesta all'Autorità,

che valuterà le richieste nell'ordine temporale di ricezione. Le richieste

dovranno essere accompagnate dalla descrizione delle modalità di finanziamento

degli impianti e da copia degli atti amministrativi necessari per la loro

realizzazione.

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