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Comunicato stampa

Stranded cost: pubblicati i ricavi riconosciuti degli impianti Eurogen

Milano, 30 October 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha

determinato l'ammontare dei ricavi riconosciuti per ciascuno degli impianti

della società Eurogen per l'anno 2000 e le modalità di aggiornamento da

applicare nei prossimi 6 anni sulla base dei dati che saranno disponibili anno

per anno. Gli ammontari saranno calcolati annualmente a consuntivo dalla Cassa

conguaglio per il settore elettrico. La delibera è disponibile sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it

I criteri di calcolo per la determinazione dell'ammontare

complessivo degli stranded cost degli impianti che ne hanno diritto in base ai

decreti ministeriali 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, utilizzati per Eurogen,

furono stabiliti dall'Autorità con la

delibera 114 del maggio scorso.

Gli stranded cost sono sovracosti di produzione relativi ad

impegni assunti dalle società elettriche prima della liberalizzazione che non

possono essere recuperati a causa dell'apertura del mercato, compromettendo la

redditività dell'impresa. La loro quantificazione è regolata dai decreti

ministeriali che a tal fine prevedono che l'Autorità determini i ricavi

necessari a ciascun impianto per coprire i propri costi fissi, il costo unitario

variabile riconosciuto per ciascun impianto e la sua producibilità

convenzionale, nonché il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta

sul mercato nazionale (libero e vincolato). Nel complesso, questi elementi

rappresentano la base per il calcolo della quota dei costi fissi che l'impianto

non riesce a coprire attraverso i ricavi da vendita di elettricità e servizi

connessi, cioè degli stranded cost.

L'aggiornamento con cadenza annuale dei ricavi riconosciuti

terrà conto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo, di un recupero

di produttività pari al 4% annuo in termini nominali e degli investimenti

relativi ad impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997. È

inoltre previsto che i ricavi riconosciuti siano adeguatamente ridotti nel caso

in cui l'impianto ottenga ricavi ulteriori a quelli relativi alla cessione di

energia elettrica, quali ad esempio quelli per la fornitura dei servizi di

riserva al Gestore della rete.

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