Comunicato stampa
Qualità commerciale gas: fissati i tempi massimi delle prestazioni
Indennizzi automatici in bolletta se non saranno rispettati
Milano, 14 April 2000
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato
una direttiva che stabilisce i livelli specifici e generali della qualità
commerciale del servizio gas. I nuovi livelli, che i distributori dovranno
rispettare nelle forniture di gas, sono obbligatori e unici su tutto il
territorio nazionale. La delibera, di prossima pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, è disponibile su internet (www.autorita.energia.it).
La direttiva introduce tempi massimi per le cinque
prestazioni più frequenti (preventivi per nuovi allacciamenti, allacciamenti
con lavori semplici, attivazione di nuovi contratti, disattivazione di utenti,
riattivazioni degli utenti morosi) e per il rispetto degli appuntamenti
personalizzati con gli utenti. Per queste prestazioni l'Autorità ha fissato
"livelli specifici di qualità", a cui i distributori sono tenuti ad
attenersi per ciascuna prestazione. Per gli utenti domestici e tutti gli altri
piccoli consumatori, dovranno essere rispettati i seguenti tempi massimi:
- Preventivo per nuovi allacciamenti: 15 giorni lavorativi
- Esecuzione di lavori semplici (es. sostituzione contatore): 15 giorni lavorativi
- Attivazione nuovi contratti: 5 giorni lavorativi
- Disattivazione del contratto: 5 giorni lavorativi
- Riattivazione del servizio agli utenti morosi: 2 giorni feriali
I nuovi livelli obbligatori sostituiscono gli standard di
qualità fino ad oggi autonomamente definiti dalle imprese di distribuzione del
gas nelle proprie Carte dei servizi, e che hanno comportato notevole disparità
di trattamento degli utenti nelle diverse zone del paese. Le imprese di
distribuzione potranno comunque adottare propri livelli di qualità migliori di
quelli minimi nazionali introdotti dall'Autorità. I nuovi livelli di qualità
dovranno essere applicati anche dai fornitori che non si sono dotati delle Carte
dei servizi e che forniscono circa un milione di utenti.
La delibera dell'Autorità entra in vigore il prossimo
primo gennaio e riguarda 15 milioni di utenti allacciati in bassa pressione (di
cui 13 milioni di famiglie e 2 milioni di altri utenti civili). I distributori
con meno di 5000 utenti (alcuni ne hanno solo poche centinaia), che forniscono
circa il 5 per cento degli utenti totali, sono temporaneamente esclusi.
Il mancato rispetto dei tempi massimi dà diritto ad un
rimborso automatico in bolletta. Il rimborso è di 50.000 lire per gli utenti
domestici e piccoli consumatori commerciali, di 100.000 lire per gli utenti con
consumi intermedi e di 200.000 lire per gli utenti maggiori, sempre alimentati
in bassa pressione. L'automaticità dei rimborsi, già introdotta da Italgas e
poche altre imprese di distribuzione (che servono circa il 30 per cento degli
utenti), è necessaria perché i meccanismi di rimborso su richiesta hanno
dimostrato di non funzionare: nel 1998, 12.366 consumatori avrebbero avuto
diritto ad un rimborso per il mancato rispetto di standard contenuti nelle Carte
dei servizi; solamente 119 di questi hanno presentato domanda e 29 l'hanno
ottenuto.
La direttiva dell'Autorità introduce la possibilità per l'utente
di scegliere tra la tempestività nell'esecuzione della prestazione richiesta
con il rispetto dei tempi massimi sopra indicati, e la puntualità, quando l'utente
richiede invece un appuntamento personalizzato. La fascia massima di
puntualità, pari a tre ore, entro la quale il personale del distributore deve
presentarsi all'appuntamento, e la personalizzazione dell'appuntamento,
vanno incontro alle esigenze sia degli utenti sia delle imprese distributrici
In aggiunta ai livelli individuali di qualità, garantiti al
singolo utente, l'Autorità ha introdotto anche livelli generali di qualità,
che saranno controllati con riferimento all'insieme dell'utenza. Si tratta
delle prestazioni tecnicamente più complesse, che prevedono ad es. l'interramento
di nuove tubature, le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione, il
pronto intervento, il numero di letture effettive dei consumi per ogni utente e
la puntualità degli appuntamenti per sopralluoghi di preventivazione. Le
prestazioni dei diversi fornitori saranno confrontate e pubblicizzate; l'Autorità
potrà introdurre eventuali misure correttive.
La direttiva impone ai distributori obblighi di informazione
nei confronti degli utenti che comprendono: informazione generale periodica sui
livelli di qualità garantiti, informazione specifica all'utente che faccia
richiesta di una certa prestazione, informazione sui risultati effettivamente
raggiunti dall'esercente nel corso dell'anno.