Comunicato operatori
Chiarimenti in ordine alla deliberazione 116/2020/R/com
15 April 2020
Sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori, richieste di chiarimento sulle modalità applicative della disciplina dei commi 1.1 e 1.3 della deliberazione 116/2020/R/com relativamente alla modalità di determinazione della percentuale degli importi della fattura di trasporto e distribuzione funzionale all'applicazione delle medesime disposizioni.
Come chiarito nella motivazione della richiamata deliberazione, le disposizioni in esame sono volte a tutelare l'utente del servizio di trasporto di energia elettrica e l'utente del servizio di distribuzione del gas naturale che incontrino difficoltà nei pagamenti delle fatture emesse per tali servizi dalle imprese distributrici e aventi scadenza nel mese di aprile, mediante la sospensione della disciplina degli inadempimenti previsti dalla regolazione dei rispettivi servizi, qualora tale difficoltà sia una conseguenza dei possibili mancati incassi che i predetti utenti subiscano dai clienti finali che beneficiano delle misure introdotte dall'Autorità con la deliberazione 60/2020/R/com (con riferimento al settore dell'energia elettrica, punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, punti di prelievo in bassa tensione per illuminazione pubblica e punti di prelievo in bassa tensione altri usi; con riferimento al settore del gas naturale, punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici e punti di riconsegna relativi a condomini con usi domestici e per usi diversi ma con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno).
Poiché, però, rispetto alla fattura emessa dall'impresa distributrice, sarebbe stato particolarmente complesso e oneroso identificare la quota parte degli importi riconducibili ai soli punti di prelievo/riconsegna beneficiari della deliberazione 60/2020/R/com, l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare criteri che facciano riferimento a una quota percentuale degli importi fatturati dall'impresa distributrice: in particolare, il comma 1.1 della deliberazione 116/2020/R/com fa riferimento a una quota non inferiore al 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, mentre il comma 1.3 fa riferimento a una quota non inferiore all'80% dell'importo complessivamente fatturato (non essendo possibile, nel settore del gas, identificare sottoclassi di punti di riconsegna più prossime alle categorie di beneficiari della deliberazione 60/2020/R/com).
Pertanto, perché operi la sospensione della disciplina degli inadempimenti disposta dai richiamati commi 1.1 e 1.3 della deliberazione 116/2020/R/com, è necessario, per l'utente del trasporto di energia elettrica, versare l'intero importo della fattura relativo ai punti di prelievo connessi in media e alta tensione e almeno il 70% dell'importo della quota-parte della fattura riferentesi ai punti di prelievo connessi in bassa tensione; invece, per l'utente della distribuzione del gas naturale, è necessario aver versato almeno l'80% degli importi fatturati dall'impresa di distribuzione.
Inoltre, l'Autorità, ha ritenuto necessario chiarire, al comma 1.5, che le suddette sospensioni non comportano alcuna deroga ai termini di pagamento e che, quindi, gli utenti sono comunque tenuti ai pagamenti delle fatture con la dovuta diligenza e correttezza, essendo loro vietato "ogni tipo di comportamento contrario a correttezza e buona fede, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omettere di corrispondere all'impresa distributrice quanto incassato dalla propria clientela". Con ciò, l'Autorità - come espressamente chiarito anche nella motivazione del provvedimento - ha inteso vietare espressamente ogni tipo di condotta opportunistica che, in un tale contesto, sarebbe particolarmente grave da parte di un operatore.
L'inosservanza di tale divieto costituisce presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità. A tal fine, infatti, il successivo comma 1.6 della deliberazione 116/2020/R/com preannunzia successivi controlli a campione in cui sarà verificato, a mero titolo di esempio, che eventuali versamenti parziali delle fatture con scadenza ad aprile 2020, coerenti coi criteri previsti dai commi 1.1 e 1.3, trovino giustificazione nell'eventuale effettiva situazione di criticità relativa ai mancati incassi subita dall'utente medesimo da parte dei relativi clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/com.
In tale contesto, a fronte di alcune richieste pure pervenute, si ritiene opportuno precisare sin d'ora che risulta coerente con quanto previsto dal richiamato comma 1.5, l'eventuale pagamento parziale, da parte dell'utente del servizio di trasporto/distribuzione, che sia allineato a un valore percentuale di incasso calcolato come segue e nei casi in cui tale valore percentuale di incasso risulti superiore al valore percentuale (70% e 80%) indicato dai commi 1.1 e 1.3. Nei casi in cui tale valore percentuale di incasso risulti invece inferiore al valore percentuale indicato dai commi 1.1. e 1.3, l'eventuale pagamento parziale dovrà in ogni caso allinearsi al suddetto valore percentuale minimo da versare.
Il valore percentuale di incasso è calcolato dal soggetto interessato considerando le fatture emesse nei confronti dei clienti finali relative ai punti di prelievo oggetto della deliberazione 60/2020/R/com, scadute successivamente alla data 10 marzo 2020 (o a una data prossima a questa che il medesimo soggetto possa dimostrare essere stata individuata con criterio di ragionevolezza e diligenza) e fino al momento in cui i dati sono disponibili in tempo utile per il versamento della fattura di trasporto/distribuzione. Con riferimento alle sole fatture appena descritte, la percentuale d'incasso è ottenuta dal rapporto tra il totale degli ammontari incassati e il totale degli ammontari fatturati. Tale percentuale di incasso è intesa con riferimento alle fatture scadute a partire dal giorno 10 marzo 2020 in modo progressivo, aggiornata in modo continuativo ogniqualvolta nuovi dati di incasso siano disponibili e fino al momento prossimo al versamento degli importi delle fatture di trasporto/distribuzione. In particolare, la valutazione dell'importo di ciascuna fattura di trasporto/distribuzione da versare da parte degli utenti del trasporto/distribuzione alle imprese distributrici è effettuata con riferimento al valore complessivo degli importi delle fatture di trasporto/distribuzione in scadenza a partire dal mese di aprile 2020, dei relativi versamenti già effettuati e della percentuale di incasso progressiva sopra richiamata applicata a tali importi complessivi delle fatture di trasporto/distribuzione.
Eventuali discrepanze potranno ovviamente essere adeguatamente giustificate dall'impresa in sede di verifica da parte dell'Autorità.