Follow us on:






Data pubblicazione: 19 December 2011

Delibera 15 December 2011

ARG/com 183/11

Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica

Visti:

  • la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
  • la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
  • la raccomandazione 98/257/CE della Commissione europea del 30 marzo 1998;
  • la raccomandazione 2001/310/CE della Commissione europea del 4 aprile 2001;
  • la legge 23 agosto 1988, n. 400 (di seguito: legge n. 400/88);
  • la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (di seguito: legge n. 580/93);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: d.l. n. 35/05);
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 2, comma 142, che ha modificato l'art. 11-bis del citato d.l. 35/05;
  • la legge 18 giugno 2009, n. 69;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito: D.lgs. n. 28/10);
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. n. 93/11);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2009 (di seguito: decreto 23 dicembre 2009);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 35/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 Aprile 2009, GOP 15/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: deliberazione GOP 44/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2010, GOP 7/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2010, GOP 13/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, VIS 65/11 (di seguito: deliberazione VIS 65/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, VIS 98/11 (di seguito: deliberazione VIS 98/11).

Considerato che:

  • ai sensi delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE gli Stati membri garantiscono la predisposizione di un meccanismo indipendente al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie dei clienti finali relative ai servizi elettrico e gas naturale;
  • il D.lgs. n. 93/11, con cui sono state recepite nell'ordinamento italiano le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, prevede all'articolo 44, comma 4, che l'Autorità  assicura  il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente Unico S.p.A. e vigila affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
  • l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 dispone che con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, delle legge n. 400/88 siano definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge n. 580/93 e che fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile, costituendo il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale titolo esecutivo;
  • l'art. 11-bis del d.l. n. 35/05 prevede che l'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità, ai sensi della propria legge istitutiva, sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) su proposta dell'Autorità stessa e che in base a tale previsione l'Autorità, con deliberazione GOP 44/09, ha proposto al MSE la realizzazione, tra l'altro, di progetti denominati PCS1 e PCS2, aventi ad oggetto rispettivamente la formazione di primo livello e l'aggiornamento dei conciliatori delle Associazioni dei consumatori impegnati nelle procedure di negoziazione paritetica a favore dei clienti dei servizi elettrico e gas (PCS1) e un contributo ai medesimi conciliatori (PCS2); progetti che l'MSE ha approvato con decreto 23 dicembre 2009 e che sono stati avviati nel 2010;
  • le procedure di negoziazione paritetica, definite nell'ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti rappresentate nel Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti, non esauriscono l'offerta di procedure alternative al ricorso alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie eventualmente insorte tra cliente finale e proprio fornitore, poiché Protocolli d'intesa analoghi sono stati negoziati tra imprese e Associazioni rappresentative dei clienti finali non domestici, mentre procedure di conciliazione sono altresì disponibili presso le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato in base alla legge n. 580/93 e sono inoltre previste anche dal d.lgs. n. 28/10.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione VIS 65/11, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare la diffusione e l'impatto delle procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas, i cui esiti sono esposti nel Rapporto di sintesi acquisito dall'Autorità con deliberazione VIS 98/11 come conclusivo dell'indagine medesima;
  • il Rapporto di sintesi acquisito con deliberazione VIS 98/11 evidenzia le principali criticità in merito al trattamento efficace delle procedure di conciliazione dei clienti finali rilevate in esito all'analisi degli elementi informativi e documentali esaminati, con particolare riferimento alla non ancora ottimale diffusione ed efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie attualmente disponibili;
  • il suddetto Rapporto di sintesi espone, inoltre, alcune ipotesi in merito a possibili interventi da parte dell'Autorità in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra clienti finali e imprese in considerazione della necessità di una loro maggiore diffusione .

Ritenuto necessario:

  • garantire la disponibilità di una pluralità di procedure che presentino adeguati requisiti di accessibilità, efficacia ed economicità, in particolare che assicurino la possibilità per le parti di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas di avvalersi di una procedura conciliativa;
  • avviare, alla luce di quanto sopra, un procedimento finalizzato a garantire l'efficace trattamento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie, come previsto dall'articolo 44, comma 4, del d.lgs. n. 93/11 e alla luce della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento al fine di provvedere, con successivo provvedimento, alla promozione della conciliazione quale procedura alternativa di risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali ed all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, del D.lgs. n. 93/11, in armonia con l'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n.481/95;
  2. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;
  3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


15 dicembre 2011                                                                    

Il Presidente
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DCQS