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Data pubblicazione: 14 October 2011

Delibera 13 October 2011

ARG/gas 140/11

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2010-2012, per un terzo gruppo di 7 imprese di distribuzione di gas naturale che partecipano, dal 2010, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, ai sensi della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas, approvata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 agosto 2008,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'Allegato, recante  "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 142/09 (di seguito: deliberazione VIS 142/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 215/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 215/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 93/11).

Considerato che:

  • l'articolo 32 della RQDG prevede:
    1. al comma 32.1, lettera a), che le imprese distributrici di gas naturale (di seguito: imprese distributrici) che, al 31 dicembre 2007, servivano almeno 50.000 clienti finali debbano partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dall'anno 2010;
    2. al medesimo comma 32.1, che le imprese distributrici, di cui alla precedente lettera a., possano partecipare, in via volontaria, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009, dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009;
    3. al comma 32.3, che:
      1. gli incentivi e le penalità, derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza, siano calcolati su base di ambito provinciale di impresa;
      2. gli ambiti provinciali di impresa vengano definiti, dall'Autorità, con riferimento all'anno di prima partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza e con validità per l'intero periodo regolatorio;
    4. ai commi 32.9 e 32.12, che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, il livello di partenza e il livello tendenziale per ogni ambito provinciale;
  • con deliberazione ARG/gas 199/09, poi integrata e modificata con deliberazione ARG/gas 61/10, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare, in via volontaria, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dal 2009, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008, con esclusione di Toscana Energia S.p.A., la cui partecipazione volontaria al sistema incentivante è stata sospesa in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
  • con deliberazione ARG/gas 215/10, l'Autorità ha determinato, per l'anno 2009 ed ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, gli incentivi e le penalità per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare, in via volontaria, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, rinviando la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009, riguardanti Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., a successivi provvedimenti;
  • con deliberazione ARG/gas 216/10, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per un primo gruppo di imprese distributrici che, al 31 dicembre 2007, servivano almeno 50.000 clienti finali sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  • con deliberazione ARG/gas 26/11, l'Autorità ha determinato, per Toscana Energia S.p.A., i livelli di partenza e i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per il periodo di regolazione 2009-2012 ed i recuperi di sicurezza per l'anno 2009;
  • con deliberazione ARG/gas 55/11, l'Autorità ha, tra l'altro, ridefinito, per Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo di regolazione 2009-2012, nonché determinato i recuperi di sicurezza per l'anno 2009, ai sensi della RQDG;
  • con deliberazione ARG/gas 93/11, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per un secondo gruppo di imprese distributrici di gas naturale che, al 31 dicembre 2007, servivano almeno 50.000 clienti finali sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  • delle imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11 e ARG/gas 93/11, è ad oggi possibile procedere, sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità, alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo 2010-2012, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009, per il seguente terzo gruppo di imprese:
  1. ACAM GAS S.p.A., Via A. Picco 22, 19124 La Spezia;
  2. AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l., Viale Carlo Cattaneo  45, 20081 Abbiategrasso (MI);
  3. AGSM DISTRIBUZIONE S.p.A., Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
  4. AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS S.p.A., Via Accolti Gil Z.I., 70123 Bari;
  5. MOLTENI S.p.A., Via Vittorio Emanuele II 4/28, 25030 Roncadelle (BS);
  6. PESCARA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l., Via G. Carducci 83, 65122 Pescara;
  7. UNIGAS DISTRIBUZIONE S.r.l., Via Lombardia 27, 24027 Nembro (BG).

Ritenuto che:

  • si debba procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale delle imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11 e ARG/gas 93/11, per le quali sia ad oggi possibile procedere a tale determinazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  • sia necessario rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità, al termine degli approfondimenti in corso:
    1. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale, delle rimanenti imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010;
    2. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale, delle imprese distributrici che partecipano dal 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, che risulti eventualmente aggiuntivo, per effetto di variazioni impiantistiche, rispetto agli ambiti provinciali già individuati per tali imprese con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11

 

DELIBERA

  1. di determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale, per il terzo gruppo di 7 imprese distributrici di gas, tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11 e ARG/gas 93/11, per le quali è ad oggi possibile procedere a tale determinazione, sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  2. di rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità, al termine degli approfondimenti in corso:
    1. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale, delle rimanenti imprese distributrici di gas naturale tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010;
    2. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza, per gli anni 2010-2012, per ciascun ambito provinciale, delle imprese distributrici di gas naturale, che partecipano dal 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, che risulti eventualmente aggiuntivo, per effetto di variazioni impiantistiche, rispetto agli ambiti provinciali già individuati per tali imprese con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle 7 imprese di cui al punto 1;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet (www.autorita.energia.it).


Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


13 ottobre 2011                                                                           

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati:


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