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Data pubblicazione: 02 August 2011

Delibera 28 July 2011

ARG/gas 106/11

Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e del corrispettivo transitorio per l’attività di misura del trasporto del gas, relativi all’anno 2012, in attuazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2010, ARG/Gas 119/10 e 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed i relativi Allegato A (di seguito: RTTG) e Allegato B (di seguito: RMTG);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: RTSG);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 202/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
  • il documento per la consultazione 26 maggio 2011, DCO 19/11 (di seguito: DCO 19/11);
  • il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218 del 30 giugno 2010) (di seguito: Piano di adeguamento).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 13 della RTSG, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie relative ai corrispettivi unici d'impresa per l'anno successivo;
  • il decreto legislativo n. 130/10 prevede che l'Autorità definisca:
    1. i corrispettivi per l'accesso alla capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del medesimo decreto, con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
    2. i corrispettivi per l'accesso alle misure transitorie di anticipazione degli effetti nel mercato della nuova capacità di stoccaggio offerte dal Gestore Servizi Energetici (di seguito: GSE);
  • con la deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, nonché dei corrispettivi per l'accesso alle misure transitorie; e che, ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione, il soggetto realizzatore, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 13 della RTSG, trasmette all'Autorità il valore dei suddetti corrispettivi unitari, nonché le informazioni utilizzate per il loro calcolo;
  • il comma 9.11 della deliberazione RTSG ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria US1 a copertura degli eventuali squilibri di perequazione;
  • l'articolo 12 della RTSG, in applicazione dell'articolo 2, comma 558 della legge finanziaria 2008, ha definito i criteri per la quantificazione del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle Regioni interessate; e che il gettito necessario a finanziare il suddetto contributo compensativo è recuperato attraverso l'applicazione della componente tariffaria US2 di cui all'articolo 6 della RTSG;
  • l'articolo 15, comma 2, della RTSG, prevede che eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di stoccaggio e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di stoccaggio pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 euro;
  • l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), ha pubblicato il DCO 19/10 in materia di criteri per il conguaglio dei costi per il ripristino dei siti di stoccaggio.

Considerato che:

  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio 2011 (prot. Autorità A/15126 del 1 giugno 2011), come successivamente integrata con comunicazione in data 7 giugno 2011 (prot. Autorità A/15651 del 7 giugno 2011), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 13 della RTSG relativa all'anno 2012, nonché una proposta di aggiornamento per l'anno 2012 del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CMiS; in tale proposta la società ha chiesto il riconoscimento di costi operativi incrementali relativi ai nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della RTSG;
  • in data 16 giugno 2011 (prot. Autorità P/16484 del 16 giugno 2011) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. una richiesta di approfondimenti in relazione al riconoscimento dei costi operativi incrementali, in considerazione del principio in base al quale l'ammissibilità di tali costi è subordinata al fatto che siano ragionevolmente ascrivibili agli investimenti realizzati nel 2009 e non siano già coperti dai ricavi tariffari già riconosciuti;
  • con comunicazione in data 7 luglio 2011 (prot. Autorità A/18374 del 8 luglio 2011), come successivamente integrata con comunicazione in data 18 luglio 2011 (prot. Autorità A/19171 del 19 luglio 2011), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria che risulta essere conforme ai criteri di cui alla RTSG; e che la reiterata istanza di riconoscimento dei costi incrementali presentata dalla società in tale comunicazione non può essere accolta per carenza delle motivazioni descritte nel precedente alinea.

Considerato che:
 

  • la società Stogit S.p.A. con comunicazione in data 31 maggio 2011 (prot. Autorità A/15086 del 31 maggio 2011), ha trasmesso, relativamente all'anno 2012, la proposta tariffaria di cui all'articolo 13 della RTSG, i corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 29/11, nonché una proposta di aggiornamento del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CMiS;
  • nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria della società Stogit S.p.A., è emerso che la società Speia S.p.A. ha prelevato gas di riserva strategica senza provvedere né al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 11, della deliberazione 21 giugno 2011, ARG/gas 119/05, né al reintegro del gas di riserva strategica prelevato; e che l'ammontare dei corrispettivi per l'utilizzo di gas strategico fatturato da Stogit S.p.A. alla società Speia S.p.A. fino al 31 dicembre 2010 ammonta a circa 130 milioni di euro;
  • in data 16 giugno 2011 (prot. Autorità P/16485 del 16 giugno 2011) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Stogit S.p.A. una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria, evidenziando in particolare che la componente AR deve essere calcolata in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della RTSG, e quindi includendo:
    1. i ricavi derivanti dal servizio di bilanciamento degli utenti di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera c), della deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09;
    2. gli importi fatturati alla società Speia S.p.A., al netto dei costi di reintegro del gas adibito a riserva strategica;
  • con comunicazione in data 7 luglio 2011 (prot. Autorità A/18408 del 8 luglio 2011), la società Stogit S.p.A. ha presentato:
    1. una prima proposta tariffaria coerente sotto il profilo formale con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con comunicazione in data 16 giugno 2011;
    2. una seconda proposta tariffaria in cui la società Stogit S.p.A. ha determinato le componenti di ricavo capacitive, ed i relativi corrispettivi specifici d'impresa, sospendendo tutte le componenti di ricavo relative alla componente AR, rimandando il conguaglio di tutte le partite economiche afferenti tale componente a valle della soluzione della situazione creditoria relativa alla società Speia S.p.A.;
    3. una terza proposta tariffaria in cui la società Stogit S.p.A. ha determinato le componenti di ricavo capacitive, ed i relativi corrispettivi specifici d'impresa, sospendendo le componenti di ricavo relative alla componente AR, attribuibili alla società Speia S.p.A.; tale proposta risulta conforme ai criteri di cui alla RTSG, ad eccezione delle partite economiche relative all'utilizzo di gas adibito a riserva strategica da parte di Speia S.p.A. ed ai corrispettivi di bilanciamento dovuti dalla medesima società.

Considerato infine che:

  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio (prot. Autorità A/15125 del 31 maggio 2011), ha presentato un'istanza di correzione di errori nelle tariffe dell'anno termico 2009-2010 e 2011; e che tali errori comporteranno per la società, relativamente al periodo aprile 2009 - dicembre 2011, un maggior ricavo pari a 194.691,41 euro;
  • la società Stogit S.p.A. non è stata in grado di fornire la stima peritale dei costi di ripristino di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), della RTSG, nelle tempistiche previste per la presentazione delle proposte tariffarie; e che la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha manifestato l'esigenza di presentare un ulteriore aggiornamento delle stime peritali presentate all'Autorità nelle suddette proposte tariffarie.

Ritenuto opportuno:

  • approvare i corrispettivi specifici d'impresa relativi al servizio di stoccaggio proposti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. relativamente all'anno 2012, non accogliendo l'istanza di riconoscimento dei costi operativi incrementali;
  • in deroga ai criteri di cui all'articolo 10, comma 5, della RTSG, approvare la terza proposta tariffaria presentata da Stogit S.p.A. che sospende le componenti di ricavo AR attribuibili alla società Speia S.p.A., al fine di assicurare, stante l'entità della posizione creditoria di Stogit S.p.A. nei confronti di Speia S.p.A., che le tariffe siano coerenti con gli effettivi costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio;
  • determinare, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 8.1 della RTSG, i corrispettivi unici nazionali per il servizio di stoccaggio per l'anno 2012;
  • non adeguare la componente di ricavo a remunerazione del gas destinato a riserva strategica della società Stogit S.p.A. in quanto si presume che i quantitativi di gas mancanti saranno reintegrati entro il corrente anno in modo da garantire la sicurezza del sistema del gas;
  • prevedere che gli importi delle componenti di ricavo AR attribuibili alla società Speia S.p.A., una volta riscossi dalla società Stogit S.p.A., siano versati sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 10bis della RTSG; e che tali importi contribuiranno pertanto a ridurre l'entità degli oneri di sistema recuperati applicando agli utenti del servizio di trasporto il corrispettivo unitario variabile CVOS, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), della RTTG;
  • prorogare, nelle more della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla RMTG, le disposizioni in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10, determinando tale corrispettivo anche sulla base dei costi operativi;
  • approvare, relativamente all'anno 2012, i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa CMiS proposti dalle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. e determinare il corrispettivo di misura transitorio CMS sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 119/10;
  • approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/gas 29/11, i corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 ed i corrispettivi unitari per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, proposti dalla società Stogit S.p.A..

Ritenuto inoltre opportuno:

  • determinare il valore complessivo del contributo compensativo di cui all'articolo 2, comma 558, della legge finanziaria 2008, per l'anno solare 2012, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 12 della RTSG, prevedendo che la ripartizione dell'importo complessivo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio sia determinato secondo le modalità di cui al comma 12.2 della RTSG;
  • prevedere che, per l'anno 2012, la componente US1 sia mantenuta pari a zero in quanto le giacenze presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono sufficienti a garantire la copertura di eventuali squilibri di perequazione futuri; e che la componente US2 sia dimensionata in modo da garantire il gettito derivante dai flussi finanziari di cui al precedente alinea; e che, ai fini del dimensionamento delle suddette componenti, si tenga conto della capacità di stoccaggio di working gas di cui al comma 8.2 della RTSG;
  • approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2011, approvato con deliberazione ARG/gas 202/10, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, sulla base delle capacità di stoccaggio comunicate dalle imprese;
  • applicare, con riferimento all'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 delle deliberazione ARG/gas 119/10, le disposizioni di cui al medesimo articolo, comma 1, prevedendo al contempo che, nelle more di una completa definizione del quadro regolatorio inerente i criteri di riconoscimento dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, le imprese di stoccaggio possano determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, della RTSG, anche per l'anno 2013;
  • prevedere che il maggior ricavo conseguente alla presenza di errori nelle tariffe specifiche d'impresa relativo agli anni termici aprile 2009 - dicembre 2011 della società Edison Stoccaggio S.p.A. venga versato dalla società alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio" di cui all'articolo 9, comma 16, della RTSG

 

DELIBERA

  1. di approvare i corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio di cui al comma 8.9 della RTSG presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2012;
  2. di determinare i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio per l'anno 2012, ai sensi degli articoli 6 e 8 della RTSG, in misura pari ai valori definiti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  3. di prorogare per l'anno 2012 l'applicazione delle norme in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10, prevedendo che tra i ricavi riconosciuti di cui al comma 2.2 della medesima deliberazione siano inclusi anche i costi operativi relativi al servizio di misura del trasporto del gas svolto dalle imprese di stoccaggio;
  4. di approvare i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa CMiS proposti dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2012;
  5. di determinare il corrispettivo transitorio di misura CMS per l'anno 2012 sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 119/10, in misura pari al valore definito nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  6. di approvare i coefficienti ss d'impresa di cui al comma 6.3 della RTSG, riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2012;
  7. di approvare le proposte di riduzioni dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui al comma 7.2 della RTSG, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2012, come riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
  8. di fissare il valore della componente tariffaria US1, per l'anno 2012, pari a 0 euro/gigajoule per anno;
  9. di fissare il valore della componente tariffaria US2, per l'anno 2012, pari a 0,002578 euro/gigajoule per anno;
  10. di fissare, per l'anno solare 2012, il valore complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni pari a 1.572.430,13 euro;
  11. di approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2011, di cui al punto 9 della deliberazione ARG/gas 202/10, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, come risultanti dalla Tabella 5;
  12. di approvare i corrispettivi unitari di accesso cfix e di utilizzazione cvar della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2012, come riportati nella Tabella 6;
  13. di approvare i corrispettivi unitari cvrt e CVS per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2012, come riportati nella Tabella 7;
  14. di applicare, con riferimento all'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 delle deliberazione ARG/gas 119/10, le disposizioni di cui al medesimo articolo, comma 1, e di prevedere che le imprese di stoccaggio possano determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino sulla base delle disposizioni di cui al all'articolo 3, comma 10, della RTSG, anche per l'anno 2013;
  15. di determinare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2, della RTSG, a carico della società Edison Stoccaggio S.p.A., in misura pari a 3.000 euro; tale indennità amministrativa è versata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., entro il 30 settembre 2011, alla Cassa, sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio";
  16. di prevedere che, entro 30 giorni dalla conclusione dell'anno 2011, la società Edison Stoccaggio S.p.A. versi alla Cassa, sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio", euro 194.691,41;
  17. di notificare il presente provvedimento alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), ed Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  18. di notificare il presente provvedimento alla Regione Lombardia, con sede legale in via Fabio Filzi 22, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 44, 40100 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Vinci 1, 67100 L'Aquila, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  19. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa di cui ai precedenti punti 1 e 4;
  20. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Eni S.p.A.;
  21. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


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