Data pubblicazione: 11 July 2011
Delibera 07 July 2011
ARG/com 94/11
Avvio di procedimento per la modifica dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07, finalizzato all’introduzione di misure volte a promuovere l’adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU), approvato con la deliberazione n. 11/07;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe del 20 ottobre 2010, n. 6/10 (di seguito: determinazione n. 6/10);
Considerato che:
- la deliberazione n. 11/07 e il relativo TIU hanno ridefinito le disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già introdotte con le deliberazioni n. 61/99, 310/01 e 311/01 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 481/95 e, in coerenza con le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e la legge n. 125/07, ha introdotto disposizioni in materia di separazione funzionale;
- il decreto legislativo n. 93/11 ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73CE, di fatto confermando il vigente quadro normativo in materia di separazione contabile e rafforzando gli obblighi di separazione funzionale;
- le informazioni di separazione contabile relative ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sono essenziali allo svolgimento delle funzioni di regolazione cui l'Autorità è preposta ed in particolare per le determinazioni di tipo tariffario e incentivante;
- gli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIU sono finalizzati a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali laddove queste siano controllate da imprese verticalmente integrate o appartenenti a gruppi societari verticalmente integrati, come definiti dal comma 1.1 del TIU, e che a tali imprese sono imposti obblighi specifici in merito all'organizzazione aziendale ed alla gestione delle informazioni sensibili, anche al fine di ridurre il rischio di sussidiazione incrociata tra attività;
- i commi 21.4, 26.3 e 34.4 del TIU stabiliscono le modalità di invio dei conti annuali separati;
- la determinazione n. 6/10, in attuazione delle disposizioni del TIU, ha istituito una modalità di raccolta telematica delle informazioni di stato e dei documenti obbligatori previsti dalle disposizioni di separazione funzionale di cui al TIU;
- il mancato invio dei conti annuali separati da parte degli esercenti comporta per l'Autorità una carenza informativa in relazione alle grandezze economiche, patrimoniali e fisiche necessarie, direttamente o indirettamente, alla regolazione tariffaria e alla corretta determinazione delle altre prestazioni a carico del sistema;
- il mancato invio, tramite il sistema telematico di raccolta, delle informazioni di stato e dei documenti obbligatori di separazione funzionale di cui alla determinazione n. 6/10 da parte degli esercenti le attività di cui al comma 7.1 del TIU non permette all'Autorità l'accertamento, tra le altre cose, dell'adozione da parte dell'impresa verticalmente integrata di adeguate procedure che impediscano il sussidio incrociato di risorse tra le attività oggetto di regolazione tariffaria e attività libere;
- è essenziale per l'Autorità, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, che le imprese soggette agli obblighi previsti dal TIU ottemperino ai suddetti obblighi secondo le modalità e nei termini previsti dalla medesima normativa;
- alcune imprese potrebbero trarre vantaggio da decisioni o riconoscimenti stabiliti dall'Autorità sulla base di dati e informazioni incompleti;
- l'invio oltre i termini previsti di dati e informazioni da parte delle imprese regolate, ovvero la loro rettifica successiva, comporta in taluni casi la necessità per l'Autorità di procedere alla revisione di grandezze aggregate, rilevanti per le determinazioni tariffarie, con ricadute sia sulle altre imprese che sui clienti finali in termini di necessità di conguaglio, con conseguenti oneri amministrativi per l'intero sistema.
Ritenuto opportuno:
- avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di misure volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la modifica dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07, finalizzato all'introduzione di misure volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico degli esercenti nel settore elettrico e del gas, che includano anche la sospensione delle erogazioni perequative, compensative o incentivanti, a questi spettanti;
- di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, al fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- di concludere il procedimento entro il 30 settembre 2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
7 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni