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Data pubblicazione: 20 June 2011

Delibera 16 June 2011

ARG/elt 76/11

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all’Enel S.p.A. S.E.P. S.p.A. e SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. per l’anno 2009. Modificazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 maggio 2010, ARG/elt 71/10

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 71/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 71/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A., e in particolare le comunicazioni 24 gennaio 2011 prot. 326 (prot. Autorità n. 2021 del 24 gennaio 2011), 9 marzo 2011 prot. 1022 (prot. Autorità n. 7504 del 15 marzo 2011), 21 marzo 2011 prot. 1152 (prot. Autorità n. 8046 del 22 marzo 2011), 11 maggio 2011 prot. 1973 (prot. Autorità n. 13630 del 18 maggio 2011);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., e in particolare le comunicazioni 21 gennaio 2011 prot. 283 (prot. Autorità n. 1779 del 24 gennaio 2011), 21 marzo 2011 prot. 1154 (prot. Autorità n. 8017 del 22 marzo 2011), 11 maggio 2011 prot. 1972 (prot. Autorità n. 13552 del 17 maggio 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3, della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 71/10, l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. operante sull'isola di Ponza;
  • con deliberazione ARG/elt 84/10, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. operante sull'isola del Giglio;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 2009 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno 2008;
  • con la comunicazione del 21 marzo 2011 prot. 1152 (prot. Autorità n. 8046 del 22 marzo 2011), la Cassa ha rilevato come, nel corso della definizione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa S.E.P. S.p.A., è emerso che, per mero errore materiale, "nel file di calcolo dell'aliquota 2008 era stato riportato, sia per l'anno 2007 che per l'anno 2008, il medesimo valore di integrazione tariffaria spettante"; "Detto errato ammontare ha comportato il riconoscimento di una maggiore remunerazione del patrimonio netto spettante per l'anno 2008... e di conseguenza un maggior valore dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2008". La Cassa ha dunque provveduto a ricalcolare l'aliquota corretta;
  • con le comunicazioni sopra citate, ed in particolare con le comunicazioni 11 maggio 2011 prot. 1973 (prot. Autorità n. 13630 del 18 maggio 2011) e 11 maggio 2011 prot. 1972 (prot. Autorità n. 13552 del 17 maggio 2011), la Cassa ha trasmesso le proposte di aliquote definitive di integrazione tariffaria per l'anno 2009 spettanti alle imprese elettriche minori S.E.P. S.p.A. e SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., nonché la proposta di rettifica dell'aliquota definitiva per l'anno 2008 per S.E.P. S.p.A.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06, l'Autorità ha fatto confluire il procedimento, di cui al precedente alinea, nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed ha associato tale provvedimento ad una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
  • con la deliberazione ARG/elt 6/11, l'Autorità ha fatto confluire la riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori nel procedimento per la formazione di provvedimenti per il periodo di regolazione 2012 -2015.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative all'anno 2009 per le imprese elettriche minori S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza) e SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.  (isola del Giglio), in conformità con le proposte della Cassa;
  • che l'aliquota definitiva oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • rettificare l'aliquota di integrazione tariffaria definitiva precedentemente approvata con la deliberazione ARG/elt 71/10, correggendo l'errore materiale precedente

 

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2009 per ogni kWh venduto dalle imprese:
    -     S.E.P. S.p.A.,
    -     SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.,
    secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2010 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2010 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2009 approvata con il presente provvedimento;
  3. di modificare la tabella 1, allegata alla deliberazione ARG/elt 71/10, sostituendo l'aliquota definitiva approvata per l'impresa S.E.P. S.p.A., con il valore indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati:


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