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Data pubblicazione: 13 June 2011

Delibera 09 June 2011

ARG/gas 70/11

Approvazione di due proposte di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., relative al recepimento dei decreti legislativi n. 231/01, n. 196/03 e n. 231/07 ed alle clausole in materia di garanzie bancarie

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: decreto legislativo n. 231/01);
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
  • il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito: decreto legislativo n. 231/07);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la lettera della società Snam Rete Gas S.p.A. 23 dicembre 2010, prot. Autorità 41742-10 (di seguito: lettera 23 dicembre 2010);
  • la lettera della società Snam Rete Gas S.p.A. 13 maggio 2011, prot. Autorità 13283 del 13 maggio 2011 (di seguito: lettera 13 maggio 2011);
  • la lettera della società Snam Rete Gas S.p.A. 13 maggio 2011, prot. Autorità 13463 del 16 maggio 2011 (di seguito: lettera 16 maggio 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto;
  • con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rete e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice di rete approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
  • il decreto legislativo n. 231/01 definisce la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
  • il decreto legislativo n. 196/03 reca il codice in materia di protezione dei dati personali;
  • il decreto legislativo n. 231/07 ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  • con la lettera 23 dicembre 2010 Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità di aver avviato le procedure di consultazione dei soggetti interessati, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, relativamente ad una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, allegata alla lettera stessa, finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 231/01, n. 196/03 e n. 231/07;
  • con la lettera 16 maggio 2011 Snam Rete Gas, a conclusione del processo di consultazione, ha confermato la proposta di aggiornamento già trasmessa in allegato alla lettera 23 dicembre 2010;
  • la proposta trasmessa con lettera 23 dicembre 2010 è volta ad allineare le disposizioni del codice di rete in materia di responsabilità amministrativa, protezione dei dati personali e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo con il quadro normativo vigente;
  • con lettera 13 maggio 2011 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, finalizzata al recepimento di alcune richieste di revisione delle clausole in materia di garanzie bancarie, pervenute a Snam Rete Gas da alcuni utenti del servizio di trasporto;
  • la proposta di cui al precedente punto, in particolare, prevede che l'utente che ottiene il conferimento per l'anno termico successivo, invece di presentare una nuova garanzia, abbia titolo ad estendere al nuovo anno l'oggetto della garanzia presentata per l'anno precedente;
  • le due proposte di aggiornamento del codice di rete sopra richiamate non contengono disposizioni incoerenti con la disciplina dei servizi di dispacciamento e trasporto, né sono idonee a ostacolare l'accesso o l'erogazione dei servizi medesimi; la seconda proposta, inoltre, garantisce una maggiore efficienza nella gestione del rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e i suoi utenti.

Ritenuto che:

  • sia opportuno approvare, nei termini di cui sopra, le proposte, pervenute da Snam Rete Gas con lettere 23 dicembre 2010 e 13 maggio 2011

 

DELIBERA

  1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas con lettera 23 dicembre 2010 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di approvare, nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas con lettera 13 maggio 2011 ed allegata al presente provvedimento (Allegato B);
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, ai sensi di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.


9 giugno 2011                                                                            

Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati: