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Data pubblicazione: 09 June 2011

Delibera 01 June 2011

VIS 65/11

Avvio di indagine conoscitiva sulla diffusione e l’impatto delle procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la raccomandazione 98/257/CE della Commissione europea del 30 marzo 1998;
  • la raccomandazione 2001/310/CE della Commissione europea del 4 aprile 2001;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo economico (di seguito: MSE) 23 dicembre 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2007, n. 35/07 (di seguito: deliberazione n. 35/07);
  • l'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 20 maggio 1997, n.61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08 (di seguito deliberazione ARG/com 129/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 Aprile 2009, GOP 15/09 (di seguito: deliberazione GOP 15/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 75/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: deliberazione GOP 44/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2010, GOP 7/10 (di seguito: deliberazione GOP 7/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2010, GOP 13/10 (di seguito: deliberazione GOP 13/10).

Considerato che:

  • l'Autorità, ai sensi della legge istitutiva n. 481/95, persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas;
  • con deliberazione GOP 15/09 l'Autorità ha approvato il Protocollo d'intesa tra l'Autorità medesima ed il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito: CNCU), sottoscritto dalle Parti il 13 maggio 2009 (di seguito: Protocollo di intesa), che costituisce un'evoluzione del precedente Protocollo di intesa sottoscritto il 17 ottobre 2001, e che il nuovo Protocollo di intesa ha confermato tra le proprie finalità, tra l'altro, la promozione dell'accesso dei consumatori a forme stragiudiziali di risoluzione del contenzioso complementari a quelle disponibili, che siano rapide, economiche, facilmente accessibili, nei settori regolati dall'Autorità e coerenti con i principi e le finalità delle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE;
  • nel quadro dei Protocolli di intesa stipulati con il CNCU, con le deliberazioni n.35/07 ARG/com 129/08 e ARG/com 75/09l'Autorità ha inteso promuovere, per gli anni 2007-2009, lo sviluppo di iniziative volte alla diffusione di procedure di conciliazione derivanti da Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita ai clienti finali nei settori regolati, da un lato, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05, mediante il sostegno finanziario alle attività di formazione e aggiornamento del personale delle Associazioni dei consumatori dedicato all'attuazione delle procedure di conciliazione;
  • l'art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal MSE su proposta dell'Autorità stessa;
  • con riferimento alla previsione di cui al precedente alinea l'Autorità, con deliberazione GOP 44/09 ha proposto al MSE la realizzazione, tra l'altro, di progetti denominati Progetti conciliazione stragiudiziale (PCS), articolati in:
    1. progetti per la realizzazione di attività di formazione di primo livello e di aggiornamento di conciliatori delle Associazioni di consumatori (PCS1), finalizzate allo svolgimento di procedure conciliative definite nell'ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti rappresentate nel CNCU;
    2. progetti per il contributo ai costi dei conciliatori delle Associazioni di consumatori (PCS2), riconosciuto alle medesime Associazioni di consumatori in relazione alla conclusione con esito positivo, documentato da apposito verbale sottoscritto dalle Parti, delle singole procedure di conciliazione svolte nel quadro dei Protocolli di intesa di cui alla precedente lettera a);
  • con la medesima deliberazione GOP 44/09 l'Autorità ha inoltre proposto:
    1. di individuare nella Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) il soggetto destinatario delle risorse finanziarie impegnate, ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori dei Progetti, affidando ad essa il compito di attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti attuatori, mediante la pubblicazione di bandi definiti dalla CCSE in base agli indirizzi dettati dall'Autorità e sottoposti all'approvazione preventiva dell'Autorità medesima, nonché di svolgere le attività materiali, amministrative, contabili, di rendicontazione e, in generale, strumentali alla gestione dei progetti medesimi;
    2. di stanziare nel biennio 2010-2011 per la realizzazione dei progetti PCS un importo pari a euro 890.000,00, incluso il contributo per lo svolgimento dell'attività di gestione a favore della CCSE, di cui euro 500.000,00 per il progetto PCS1 ed euro 390.000,00 per il progetto PCS2;
  • con la medesima deliberazione GOP 44/09 l'Autorità ha inoltre stabilito di riservarsi la possibilità di avviare monitoraggi e ispezioni specifiche sullo stato di attuazione dei progetti, nonché di richiedere in qualunque momento ogni genere di documentazione inerente i progetti medesimi, sia presso la CCSE sia presso i soggetti attuatori;
  • il MSE, con decreto 23 dicembre 2009, ha approvato le proposte formulate dall'Autorità con deliberazione GOP 44/09;
  • con deliberazione GOP 7/10 l'Autorità ha dettato gli indirizzi alla CCSE per la definizione dei bandi inerenti ai progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS), prevedendo tra l'altro che:
    1. i soggetti attuatori dei progetti PCS1 siano individuati nelle Associazioni o gruppi di Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU, che possono operare direttamente, oppure in Associazioni senza fine di lucro con competenze specifiche nel campo della formazione e della conciliazione e con esperienza specifica nel comparto dell'energia espressamente delegate da gruppi di Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
    2. con riferimento al progetto PCS2, oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei rimborsi, la CCSE e l'Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all'effettivo svolgimento delle conciliazioni tradizionali ed on line, sia di acquisizione di documentazione contabile inerente l'attività di progetto;
  • con deliberazione GOP 13/10 l'Autorità ha approvato il Bando di gara e l'Avviso pubblico predisposti dalla CCSE inerenti, rispettivamente, ai Progetti per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (PCS1) e ai Progetti per il contributo ai costi dei conciliatori delle Associazioni di consumatori (PCS2), di cui alla deliberazione GOP 7/10;
  • in seguito alla pubblicazione del Bando di gara sopra richiamato, la CCSE ha ammesso nel mese di luglio 2010 al finanziamento due progetti PCS1 presentati rispettivamente da una Associazione senza fini di lucro e da una Associazione di consumatori, in entrambi i casi delegate da un Gruppo di Associazioni di consumatori; la medesima CCSE ha inoltre dato avvio all'erogazione dei contributi di cui al progetto PCS2 con riferimento alle richieste relative a procedure conciliative concluse positivamente a partire dall'1° gennaio 2010. I progetti PCS1 e PCS2 dovrebbe complessivamente coprire il periodo 1 gennaio 2010- 31 dicembre 2011;
  • le attività del Progetto PCS1, che si protrarranno per tutto il 2011, hanno preso avvio dal mese di ottobre 2010 e, alla data del 10 marzo 2011, risultano svolti 11 corsi di formazione che hanno interessato, complessivamente, 226 unità di personale delle Associazioni; su tale attività sono state effettuate ispezioni a campione da parte dell'Autorità in 5 casi, volte a verificare la rispondenza di detti corsi alle specifiche previste dal bando di gara;
  • i contributi ai costi per le conciliazioni effettuate dalle Associazioni (PCS2) ed andate a buon fine, così come già rendicontate alla CCSE ammontano complessivamente a 24.925 euro alla data del 23 maggio 2011 per un totale di 394 conciliazioni andate a buon fine.

Considerato inoltre che:

  • le procedure conciliative definite nell'ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti rappresentate nel CNCU, non esauriscono l'offerta di procedure alternative al ricorso alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie eventualmente insorte tra cliente finale e proprio fornitore, poiché Protocolli d'intesa analoghi sono stati negoziati tra imprese e Associazioni rappresentative dei clienti finali non domestici, mentre procedure di conciliazione sono altresì disponibili presso le Camere di commercio, agricoltura industria ed artigianato in base alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nn. 2009/72/CE e 2009/73/CE, il cui decreto legislativo di recepimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2011 ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevedono tra l'altro che gli Stati membri garantiscano la predisposizione di un meccanismo indipendente per la risoluzione stragiudiziale delle controversie dei clienti dei servizi elettrico e gas naturale.

Ritenuto che:

  • la disponibilità di procedure alternative al ricorso alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie eventualmente insorte tra cliente finale e proprio fornitore, quale strumento che concorre alla realizzazione del diritto di accesso alla giustizia per i clienti finali, risulta di primaria importanza nei settori di competenza dell'Autorità;
  • in ragione del quadro normativo e regolatorio sopra rappresentato e anche in attuazione della deliberazione GOP 44/09 l'Autorità ritiene necessario acquisire gli elementi informativi necessari per valutare i risultati e le eventuali criticità dei progetti a sostegno delle procedure conciliative a favore dei quali è stata destinata per il periodo 2010-2011 parte delle risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità; in particolare, la valutazione dell'impatto di tali progetti, focalizzata sugli esiti delle domande di conciliazione, consentirà, grazie agli elementi raccolti, di valutare se i predetti progetti per la promozione delle procedure conciliative possano essere migliorati anche ai fini della loro riproposizione con soluzioni maggiormente funzionali alla diffusione dello strumento della conciliazione e ad un'efficace soluzione del relativo contenzioso;
  • sia inoltre opportuno acquisire informazioni anche in merito all'eventuale disponibilità per i clienti finali domestici dei servizi elettrico e gas di ulteriori forme di soluzione extragiudiziale delle controversie al di fuori dei ricordati Protocolli di intesa ed al loro impatto, con richiesta dei relativi dati agli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas;
  • l'esito di tale attività di approfondimento e monitoraggio potrà consentire di adottare le decisioni più opportune in merito a un'eventuale riproposizione al MSE degli strumenti di sostegno già attuati, ma potrà altresì concorrere alla definizione di ulteriori o diversi interventi dell'Autorità a favore dei consumatori nel campo delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un'indagine conoscitiva in ambito nazionale finalizzata a verificare l'impatto delle procedure extragiudiziali di soluzione delle controversie tra imprese e clienti finali domestici dei servizi elettrico e gas;
  • prevedere che, ai fini della verifica di cui al precedente alinea, vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità

 

DELIBERA

  1. di avviare un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare la diffusione e l'impatto delle procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas;
  2. di prevedere che, ai fini della verifica di cui al precedente punto 1 vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità;
  3. di attribuire la responsabilità dell'indagine conoscitiva di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  4. di prevedere che l'indagine conoscitiva venga conclusa entro 120 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

1 giugno 2011 

Il Presidente
Guido Bortoni


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