Follow us on:






Data pubblicazione: 16 November 2010

Delibera 11 November 2010

ARG/gas 197/10

Avvio di procedimento per la revisione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 settembre 2005, n. 185/05 in tema di qualità del gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007;
  • il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione  n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05 (di seguito: deliberazione n. 185/05), come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/gas 64/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: GOP 1/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 che ha approvato la Parte I del "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG)", recante la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) che ha approvato le Parti II e III del "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG)", recanti rispettivamente la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG) e la Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), come successivamente modificata ed integrata;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas Spa, approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 75/03, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del gas";
  • il codice di trasporto di Società Gasdotti Italia Spa, approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 144/03, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del gas";
  • il codice di trasporto di Edison Stoccaggio Spa, approvato dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 64/08, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del gas";
  • il piano di adeguamento tecnologico e manutenzione degli impianti di misura, predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: piano di adeguamento degli impianti di misura).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 185/05 l'Autorità ha definito le "Disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale" (di seguito: Disposizioni in tema di qualità del gas) con lo scopo principale di rafforzare la tutela dei clienti finali e degli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, definendo tra l'altro:
    1. la metodologia di misurazione e controllo del Potere Calorifico Superiore e degli altri parametri di qualità del gas naturale;
    2. le modalità di gestione dei casi di gas naturale fuori specifica nonchè gli obblighi di servizio per i casi di disfunzioni dei sistema di misura dei parametri di qualità e di mancanza di valori della misura stessa;
    3. il rafforzamento degli obblighi di informazione a carico delle imprese di trasporto;
  • successivamente, con la deliberazione 28 marzo 2007, n. 75/07 che ha modificato ed integrato la deliberazione n. 185/05, l'Autorità ha anche approvato la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" (di seguito: Metodologia AOP), valida per tutte le imprese di trasporto con decorrenza a partire dall'1 ottobre 2007, predisposta dalla Direzione Consumatori e  Qualità del Servizio dell'Autorità sulla base di quanto fatto pervenire dagli operatori;
  • la deliberazione GOP 1/09, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2009-2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", prevede iniziative finalizzate a sostenere e promuovere l'efficienza e l'economicità dei servizi infrastrutturali, compresa l'attività di misura;
  • con la deliberazione ARG/gas 184/09 l'Autorità ha aggiornato il quadro delle responsabilità in tema di misura del gas naturale ed ha avviato una serie di procedimenti tra i quali quello relativo alla formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura nel trasporto del gas naturale, con riguardo sia alla misura dei quantitativi che alla composizione chimica del gas;
  • l'Autorità ha attivato una convenzione con il Dipartimento per le Tecnologie dell'Università degli Studi Parthenope di Napoli e che l'incarico concerne studi, analisi e verifiche inerenti agli impianti di misura con riferimento alla determinazione del potere calorifico e dei parametri caratteristici della qualità del gas naturale.

Ritenuto che:

  • alla luce di un primo significativo periodo di attuazione della deliberazione n. 185/05, nonché in ragione della necessità di regolare il plausibile periodo di transitorio connesso all'implementazione del piano di adeguamento degli impianti di misura, sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione delle Disposizioni in tema di qualità del gas e della Metodologia AOP;
  • sia necessario definire una disciplina dei controlli degli impianti di misura dei parametri di qualità del gas

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05;
  2. di prevedere, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1;
  3. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  4. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1;
  5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

11 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis