Data pubblicazione: 27 May 2010
Delibera 25 May 2010
ARG/gas 79/10
Disposizioni per l’estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 maggio 2010
Visti:·
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2007, n. 62/07 (di seguito: deliberazione n. 62/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2009, GOP 41/09 (di seguito: deliberazione GOP 41/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/gas 189/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 189/09);
- il documento per la consultazione 25 febbraio 2010, DCO 1/10 intitolato "Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" (di seguito: documento per la consultazione DCO 1/10);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione DCO 1/10;
- la relazione in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas presentata dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità nell'incontro del 30 novembre 2009 con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e trasmessa alla direzione stessa in data 1 dicembre 2009 (protocollo Autorità 0071463, di seguito: relazione del Cig).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
- l'Autorità con la deliberazione n. 277/05, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005, ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas ed ha nel contempo integrato gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione;
- l'Autorità, a seguito di consultazione di tutti i soggetti interessati, con la deliberazione n. 62/07 ha disposto il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas per gli anni termici compresi nel periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2010 ed ha integrato e migliorato la regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- come previsto dalla deliberazione n. 152/03 il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas stipulato dal Cig scadrà il 30 settembre 2010 e che pertanto prima di tale data si rende necessario procedere alla conferma delle disposizioni dell'Autorità in tema di assicurazione ed alla eventuale integrazione delle stesse con elementi migliorativi da individuarsi sulla base dell'esperienza maturata nei primi due periodi di applicazione ed a seguito di apposita consultazione con tutti i soggetti interessati;
- la relazione del Cig conferma la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenzia l'importante contributo economico garantito ai danneggiati dall'intervento regolatorio dell'Autorità (tra il 2004 ed il 2009 gli importi già liquidati a favore dei clienti finali aventi diritto hanno raggiunto i 10,6 milioni di euro);
- il Cig nella sua relazione ha proposto all'Autorità alcune ipotesi di miglioramento della disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas con particolare riferimento ai massimali, alla somministrazione di aiuti di primo intervento, all'accesso ad anticipazioni sul risarcimento, alla tempestività dei rimborsi, alle clausole di salvaguardia ed al ruolo del sottoscrittore del contratto di assicurazione;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 189/09, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 con i quali consentire il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- l'Autorità ha diffuso, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 189/09, il documento per la consultazione DCO 1/10 per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte;
- in particolare l'Autorità ha proposto nel documento per la consultazione DCO 1/10 di:
- confermare il Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio, con l'eventuale affidamento del ruolo di punto di contatto informativo allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: lo Sportello) attivato da Acquirente Unico Spa ai sensi delle deliberazioni GOP 28/08 e GOP 35/09;
- confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni e passare dal riferimento temporale dell'anno termico a quello dell'anno solare;
- aumentare a 10-12 milioni di euro il massimale per la responsabilità civile verso terzi prevedendo che il contraente, nella gara per l'aggiudicazione della polizza, lasci al mercato la definizione dell'equilibrio ottimale premio-massimali, strutturando il bando sulla base di un valore minimo del massimale e di un valore massimo del premio;
- affidare al contraente il mandato di individuare, tramite gara ad evidenza pubblica, una società specializzata, anche diversa dalla compagnia con la quale si sottoscrive la polizza principale, dotata delle adeguate competenze e strutture (centro operativo e rete di fornitori di servizi), a cui affidare l'implementazione di un programma di tipo assistenziale specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario;
- garantire l'erogazione di un anticipo sull'importo presumibilmente liquidabile che consenta di far fronte almeno alle necessità più urgenti, limitatamente ai soggetti per i quali siano escludibili a priori responsabilità nell'incidente, previa specifica previsione in fase di gara;
- introdurre penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi agli aventi diritto ad essa imputabili;
- ridefinire opportunamente il tempo di preavviso di recesso da parte della compagnia incrementandolo ad almeno 180 giorni, tenuto conto dei tempi per l'effettuazione di una eventuale gara per l'individuazione di una nuova compagnia di assicurazione;
- rafforzare l'azione di monitoraggio sull'andamento della gestione della polizza, tenuto conto sia della presenza si sinistri ad oggi ancora aperti, relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010, sia della necessità di migliorare la tempestività dei rimborsi per gli aventi diritto;
- prevedere che l'eventuale incremento del premio possa essere in parte coperto mediante l'utilizzo degli avanzi disponibili sul Conto per l'assicurazione istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e derivanti dalle efficienze ottenute dal Cig nell'aggiudicazione delle gare, limitando in tal modo per il prossimo triennio il costo massimo complessivo per cliente finale civile a 50-60 centesimi di euro all'anno;
- 13 soggetti hanno inviato osservazioni al documento per la consultazione DCO 1/10; in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione GOP 46/09 le osservazioni pervenute e non coperte da richiesta di riservatezza sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità;
- i principali elementi emersi dalla consultazione possono essere riassunti come di seguito:
- si è registrato un consenso quasi unanime sulla conferma del Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio; alcuni soggetti hanno espresso il timore che l'eventuale affidamento del ruolo di punto di contatto informativo allo Sportello possa ingenerare confusione nel cliente finale per il moltiplicarsi degli interlocutori;
- i soggetti consultati condividono anche che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni e che si passi dal riferimento temporale dell'anno termico a quello dell'anno solare;
- gli esercenti ed i loro rappresentanti hanno espresso un orientamento di massima positivo verso i miglioramenti proposti dall'Autorità ma hanno richiesto che gli eventuali maggiori oneri eventualmente da essi derivanti non gravassero sulle imprese ma trovassero adeguata copertura;
- perplessità e pareri discordanti si sono registrati sulle proposte di implementare tramite una società specializzata un programma di tipo assistenziale specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario e di rendere obbligatoria l'erogazione di un anticipo sull'importo presumibilmente liquidabile, già ora prevista su richiesta del danneggiato;
- generale consenso si è invece registrato sulla introduzione di penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabile, sulla ridefinizione del tempo di preavviso di recesso e sul rafforzamento dell'azione di monitoraggio sull'andamento della gestione della polizza;
- i soggetti consultati concordano anche sulla possibilità di coprire almeno parzialmente l'eventuale incremento del premio; alcuni soggetti hanno indicato come ragionevole un costo massimo complessivo per cliente finale civile pari a 1 euro all'anno, corrispondente ad un maggior costo di 0,6 euro all'anno;
- gli esercenti ed i loro rappresentanti hanno richiesto di ridefinire in maniera più chiara l'ambito di applicazione delle condizioni assicurative specificando in particolare in maggior dettaglio la definizione di cliente finale civile.
Ritenuto che sia opportuno:
- confermare per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013 le proposte formulate nel documento per la consultazione DCO 1/10 rivedendone tuttavia alcuni aspetti in esito all'esame delle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione, come di seguito specificato:
- confermare il Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio, affidando tuttavia allo Sportello il ruolo di punto di contatto informativo generale sull'assicurazione, lasciando peraltro al Cig il compito di attivare un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione, al fine di evitare che si ingeneri confusione nel cliente finale per il moltiplicarsi degli interlocutori;
- mantenere in capo al contraente il ruolo di punto di contatto informativo esclusivamente per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione;
- prevedere, in caso di sinistro che provochi la distruzione o l'inagibilità della residenza abituale, la messa a disposizione, previa richiesta del danneggiato ed entro due giorni dalla richiesta, di un alloggio sostitutivo, adeguato alla composizione del nucleo familiare interessato e situato nel comune di residenza del nucleo stesso, per un periodo massimo di 15 giorni, con oneri a carico della compagnia di assicurazione;
- affidare al Cig il compito di adoperarsi in fase di aggiudicazione per introdurre nel contratto di assicurazione, ove possibile, ulteriori miglioramenti tra cui l'incremento dei massimali per incendio ed infortunio e l'erogazione ai sinistrati di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo;
- riconfermare, in quanto ritenuti adeguati, l'ambito di applicazione delle condizioni assicurative e l'attuale definizione di cliente finale civile anche al fine di mantenere continuità con il precedente periodo di attuazione;
- specificare nel provvedimento che, come già chiarito nella relazione tecnica alla deliberazione n. 62/07, ai fini del calcolo delle componenti addizionali alle tariffe di distribuzione e di trasporto relative all'assicurazione deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna del gas avente le caratteristiche individuate nella definizione di cliente finale civile;
- prevedere un preavviso non inferiore a 120 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia di assicurazione, in quanto ritenuto adeguato a consentire lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione della compagnia di assicurazione;
- rafforzare il ruolo del contraente con particolare riguardo alle attività di vigilanza dello stesso sull'attuazione del contratto da parte delle compagnie di assicurazione e di rendicontazione nei confronti dell'Autorità, provvedendo conseguentemente all'adeguamento degli importi annui riconosciuti al Cig per tenere conto dei nuovi compiti affidati;
- limitare a 0,30 euro il maggior costo annuale per cliente finale civile del gas conseguente ai miglioramenti introdotti dall'Autorità per il prossimo triennio e prevedere, come richiesto dagli esercenti e dai loro rappresentanti, che i venditori possano addebitare ai clienti finale tale importo;
- tenuto conto della maggiore complessità delle attività di rendicontazione all'Autorità richieste al contraente, affidare il mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio affinché provveda a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità
DELIBERA
- di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013, Allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di abrogare la deliberazione n. 152/03 con decorrenza dall'1 ottobre 2010;
- di prevedere che il progetto operativo dello Sportello del consumatore approvato con deliberazione GOP 41/09 venga integrato a decorrere dall'1 ottobre 2010 con l'attività di informazione relativa alle disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
25 maggio 2010
Il Presidente Alessandro Ortis
Tag: assicurazione
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