Data pubblicazione: 30 July 2010
Delibera 14 July 2010
VIS 64/10
Intimazione nei confronti della società Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazione inoltrate dallo Sportello per il consumatore d’energia nei tempi definiti dallo Sportello medesimo ai sensi del punto 4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 maggio 2008, GOP 28/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12 lettera m) e comma 22;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09 (di seguito: legge n. 99/09);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante Regolamento di disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08 relativa all'istituzione da parte dell'Autorità dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello per il consumatore di energia) ed all'adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazione presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
- la comunicazione dello Sportello del 9 luglio 2010 (Protocollo dell'Autorità n. 25301 del 12 luglio 2010, di seguito: comunicazione del 9 luglio 2010).
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra le altre funzioni, la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'Autorità con deliberazione GOP 28/08, nell'istituire lo Sportello per il consumatore di energia, ha previsto, al punto 4 del medesimo provvedimento, che gli esercenti siano tenuti a fornire riscontro alle richieste di informazioni inoltrate loro dallo Sportello per il consumatore d'energia nei tempi definiti dallo stesso; il termine indicato dallo Sportello per la risposta è, per ciascuna richiesta di informazioni, di 15 giorni lavorativi;
- con deliberazione GOP 35/09 l'Autorità ha stabilito di avvalersi dell'Acquirente Unico per l'attivazione e la gestione dello Sportello per il consumatore di energia, fissandone l'operatività dal 1° dicembre 2009;
- a seguito dei reclami ricevuti nei confronti della società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, l'Autorità, attraverso la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e lo Sportello per il consumatore di energia, ha inviato alla medesima società numerose richieste di informazioni, che risultano ad oggi in gran parte inevase o la cui risposta risulta essere pervenuta oltre i termini indicati;
- in particolare lo Sportello per il consumatore di energia ha segnalato con propria comunicazione del 9 luglio 2010 all'Autorità di aver inviato, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, n. 160 comunicazioni di richiesta di informazioni puntuali relative a reclami e di avere ottenuto risposta solo a 15 di tali comunicazioni.
Ritenuto che:
- al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite allo Sportello per il consumatore di energia, sia necessario intimare alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power l'adempimento degli obblighi di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
- con riguardo alle richieste di informazioni ancora inevase, sia necessario intimare alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power l'invio delle relative risposte allo Sportello per il consumatore di energia entro il 6 agosto 2010
DELIBERA
- di intimare alla società l'adempimento dell'obbligo di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
- di intimare alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power di inviare entro il 6 agosto 2010 allo Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico S.p.A. - via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma, le informazioni richieste relativamente a ciascun singolo caso per cui sia pervenuta una richiesta di informazioni da parte dello Sportello medesimo a cui non sia stata ancora fornita risposta;
- di intimare alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power di inviare entro il 12 agosto 2010 all'Autorità un comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto al punto precedente;
- di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1, 2 e 3 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio:
- di notificare all'esercente interessato il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acquirente Unico S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
14 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis