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Data pubblicazione: 06 August 2009

Delibera 05 August 2009

ARG/gas 109/09

Approvazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09.

Considerato che:

  • con il comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha rimandato a un successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009, la determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas di cui agli articoli 23, 24 e 85 della RTDG;
  • con il comma 10.2 della deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009, la determinazione degli importi di perequazione d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG.

Considerato che:

  • il ricavo rinveniente dalla tariffa obbligatoria approvata dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 79/09 in alcuni casi si scosta sensibilmente dal livello dei ricavi riconosciuti spettanti a ciascuna impresa distributrice sulla base della tariffa di riferimento;
  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Considerato che:

  • gli Uffici dell'Autorità hanno svolto ulteriori analisi sui dati trasmessi e che tali analisi per alcune imprese distributrici possono considerarsi completate, mentre per altre sono tuttora in corso;
  • sulla base delle ulteriori analisi effettuate è in particolare emerso che le richieste di determinazione della tariffa di riferimento trasmesse da 62 imprese distributrici non presentano criticità che possano ostacolare l'approvazione delle medesime tariffe di riferimento, essendo il contenuto delle note trasmesse conforme alle indicazioni della RTDG, non sussistendo incongruenze rispetto a dati precedentemente trasmessi e non essendosi registrati scostamenti significativi nel livello del costo di capitale riconosciuto rispetto al precedente periodo regolatorio.

Considerato che:

  • le imprese distributrici elencate nella Tabella A non hanno trasmesso le dichiarazioni di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG e che per tali imprese distributrici, essendo disponibili tutti i dati necessari, si è proceduto alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, ai sensi delle disposizioni del comma 7.5 della RTDG.

Considerato che:

  • sono tuttora in corso verifiche con le amministrazioni interessate al pagamento di contributi in conto capitale e che gli esiti di tali verifiche non sono ancora disponibili.

Considerato che:

  • si sono riscontrati errori materiali nella Tabella 3 allegata alla deliberazione ARG/gas 79/09, con riferimento alle società riportate nella Tabella B.

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere alla determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 22.2 della RTDG e di cui all'articolo 85 della RTDG, per le 62 imprese distributrici, per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è concluso positivamente e per le 12 imprese distributrici elencate nella Tabella A, che non hanno trasmesso le dichiarazioni di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG, procedendo in questo caso alla determinazione d'ufficio della medesima tariffa di riferimento, ai sensi delle disposizioni del comma 7.5 della RTDG;
  • procedere, per le imprese di cui al precedente punto che distribuiscano gas naturale, alla determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG.

Ritenuto che sia opportuno:

  • disporre che eventuali aggiustamenti dei livelli delle tariffe di riferimento, conseguenti al completamento delle attività di accertamento, siano effettuati in occasione della determinazione degli importi di perequazione a saldo;
  • procedere alla determinazione di un ammontare provvisorio di perequazione bimestrale d'acconto, con riferimento a quanto disposto dal comma 50.1 della RTDG anche per le 198 imprese distributrici, le cui richieste sono al vaglio degli Uffici dell'Autorità, prevedendo che eventuali conguagli derivanti dagli accertamenti in corso siano regolati in occasione della prima scadenza, di cui ai commi 51.1 e 51.2 della RTDG, successiva alla fissazione della tariffa di riferimento;
  • prevedere che l'ammontare provvisorio di perequazione di cui al precedente punto sia fissato pari all'80% dell'importo che deriverebbe dall'applicazione delle disposizioni del comma 50.1 della RTDG sulla base dei dati disponibili.

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere alla correzione di errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 79/09 e in particolare nella Tabella 3 allegata alla medesima deliberazione e posticipare ulteriormente alla data del 31 agosto 2009 il termine, di cui al comma 7.2 della deliberazione n. 79/09, per la presentazione di proposte di modifica alla struttura delle opzioni tariffarie, per le sole imprese distributrici di cui alla Tabella B

DELIBERA

Articolo 1
Determinazione della tariffa di riferimento

1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 1a) e1b) allegata al presente provvedimento.

Articolo 2
Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto

2.1 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1a), sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2009, di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 2.

2.2 Per le restanti imprese distributrici non riportate nella Tabella 1a), sono approvati importi provvisori di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 3.

2.3 I conguagli relativi agli importi di cui al precedente comma 2.2 della presente deliberazione saranno regolati in occasione della prima scadenza utile di cui ai commi 51.1 e 51.2 della RTDG, successiva all'approvazione della tariffa di riferimento e dei relativi importi di perequazione bimestrale d'acconto, di cui al comma 50.1 della RTDG.

Articolo 3
Rettifica di errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 79/09

3.1 Al comma 6.3 della deliberazione ARG/gas 79/09, le parole "M è la maggiorazione unitaria" sono sostituite dalle parole "M è pari alla metà della maggiorazione unitaria".

3.2 La Tabella 3 allegata alla deliberazione ARG/gas 79/09 è sostituita dalla Tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è trasmesso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

 

5 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


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