Data pubblicazione: 20 July 2009
Delibera 15 July 2009
ARG/elt 97/09
Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2006 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 luglio 2009
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06 (di seguito: deliberazione n. 82/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle seguenti imprese elettriche minori S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. e S.MED.E. Pantelleria S.p.A., e in particolare le comunicazioni 6 febbraio 2009, prot. 233 (prot. Autorità 6149 del 9 febbraio 2009) e 29 maggio 2009, prot. n. 1095 (prot. Autorità 30617/A del 1 giugno 2009);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico 30 aprile 2009, prot. n. 827 (prot. Autorità 24472 del 8 maggio 2009), e 29 maggio 2009, prot. n. 1095 (prot. Autorità 30617/A del 1 giugno 2009) relative alla correzione di un errore materiale che determina la rettifica delle aliquote definitive per il 2003 approvate con deliberazione ARG/elt 15/09;
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il settore elettrico 13 luglio 2009, prot. n. 1499 (prot. Autorità 40150 del 15 luglio 2009) che rettifica le aliquote definitive a valle del supplemento di istruttoria richiesto relativamente alle attività di illuminazione pubblica per gli anni 2005 e 2006.
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con la comunicazione del 6 febbraio sopra citata la Cassa ha trasmesso all'Autorità i risultati dell'attività istruttoria per la determinazione delle integrazioni per gli anni dal 1999 al 2006, spettanti alle seguenti imprese elettriche minori:
- S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. (isola di Lampedusa);
- S.EL.I.S. Linosa S.p.A. (isola di Linosa);
- S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. (isola di Marettimo);
- S.MED.E. Pantelleria S.p.A. (isola di Pantelleria);
- l'attività istruttoria dell'Autorità ha evidenziato la necessità di alcune correzioni ed approfondimenti, a seguito dei quali la Cassa ha comunicato, con lettera del 29 maggio scorso, le aliquote definitive corrette per le imprese S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. e S.MED.E. Pantelleria S.p.A., mentre ha segnalato la necessità di un supplemento di istruttoria per la società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., come precisato nelle motivazioni della Deliberazione ARG/elt 73/09;
- il supplemento di istruttoria ha consentito alla Cassa di verificare costi e ricavi, per gli anni 2005 e 2006, relativi all'attività di manutenzione del servizio di illuminazione pubblica nell'isola di Lampedusa, attività non rientrante nell'ambito di applicazione delle integrazioni tariffarie; e che la Cassa ha dunque provveduto a comunicare all'Autorità le aliquote di integrazione corrette con lettera del 13 luglio 2009, prot. n. 1499 (prot. Autorità 40150 del 15 luglio 2009).
Considerato che:
- con deliberazione n. 82/06 l'Autorità ha, tra l'altro, rideterminato le aliquote definitive relative agli anni dal 1991 al 1998 per l'impresa sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 7, l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 1999 sono state calcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione n. 82/06 per il 1998;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (&) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06 hanno riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
- gli effetti della deliberazione n. 85/06 con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, come previsto dal punto 8 del medesimo provvedimento.
Considerato che:
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato; e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE.
Considerato che:
- la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2006 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
- analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2006, calcolato sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento per l'anno 2006;
- il trattamento delle eventuali restituzioni è stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 15/09 e ripreso dalle deliberazioni successive.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per l'impresa elettrica minore S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2006 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
- sospendere le eventuali restituzioni da parte dell'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, a condizione che detto procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2009;
- nel caso in cui il procedimento di cui al precedente alinea non si concluda entro il 31 dicembre 2009, prevedere che le eventuali restituzioni abbiano luogo in modo graduale a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per ogni kWh venduto dall'impresa S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- di disporre che, per l'anno 2007 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2007 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2006 approvata con il presente provvedimento;
- di disporre che la restituzione, da parte dell'impresa di cui al comma 1, delle somme complessive eventualmente dovute per effetto del presente provvedimento sia sospesa fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui alle deliberazioni n. 254/05 e n. 208/06, come integrata dalla deliberazione ARG/elt 82/08, a condizione che detto procedimento sia completato entro il 31 dicembre 2009;
- di disporre che, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 3 non si concluda entro il 31 dicembre 2009, la restituzione dell'eventuale debito residuo da parte dell'impresa S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. verso la Cassa abbia luogo in modo graduale, a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta, in coerenza con quanto già stabilito dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 15/09;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
15 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: