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Data pubblicazione: 17 September 2008

Delibera 16 September 2008

ARG/elt 123/08

Procedura per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 settembre 2008

Visti:

  • la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
  • la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di seguito: deliberazione n. 327/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07 (di seguito: deliberazione n. 290/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08 (di seguito: deliberazione VIS 8/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
  • il documento per la consultazione dell'Autorità 28 febbraio 2008, DCO 5/08;
  • il documento per la consultazione dell'Autorità 21 maggio 2008, DCO 13/08 (di seguito: DCO 13/08).

Considerato che:

  • l'articolo 23, comma 5, della direttiva 2003/54/CE prevede che qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione che produce effetti vincolanti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/05, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, impone al gestore della rete di trasmissione nazionale di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità;
  • l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 impone alle imprese distributrici di energia elettrica l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
  • l'articolo 2, comma 165, della legge n. 244/07 ha integrato l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
  • l'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, così come integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell'ambito delle precitate direttive, l'Autorità sottoponga a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
  • l'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo n. 387/03, così come integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell'ambito delle precitate direttive, siano previste procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
  • con la deliberazione n. 281/05, l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • con la deliberazione n. 89/07, l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale inferiore o uguale ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • con la deliberazione ARG/elt 99/08 l'Autorità ha riunito in un unico testo integrato le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: Testo integrato delle connessioni attive o TICA), accorpando e aggiornando le disposizioni attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 per la connessione delle utenze attive;
  • a partire dal 1° gennaio 2009 il Testo integrato delle connessioni attive sostituirà le deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07;
  • la deliberazione n. 281/05, la deliberazione n. 89/07 e la deliberazione ARG/elt 99/08 prevedono che il gestore della rete a cui l'impianto di produzione sarà connesso individui unilateralmente la soluzione per la connessione dell'impianto medesimo;
  • la previsione di cui al precedente alinea discende della necessità che il gestore della rete verifichi l'impatto che l'impianto di produzione da connettere avrà sulla rete da esso gestita, ai fini delle verifiche necessarie per il rispetto della sicurezza e della qualità del servizio di trasporto;
  • l'Autorità ha prescritto che la soluzione per la connessione alla rete dell'impianto di produzione sia "la soluzione tecnica minima", definita come la soluzione per la connessione necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta di connessione, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete;
  • è compito del gestore di rete individuare la soluzione tecnica minima perseguendo obiettivi di economicità, razionalità e necessarietà dell'opera di connessione, nel rispetto delle esigenze di esercizio della propria rete;
  • l'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una soluzione tecnica per la connessione sovradimensionata rispetto alle esigenze minime e che comporti, per il richiedente, oneri e adempimenti eccessivi altrimenti evitabili, viola i suddetti principi di economicità, razionalità e necessarietà dell'opera di connessione e potrebbe prefigurare una particolare fattispecie di negazione dell'accesso alla rete;
  • dall'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 290/07 e conclusa con deliberazione VIS 8/08, sono emerse, tra l'altro, criticità in relazione al rispetto dei criteri di economicità, razionalità e necessarietà nell'individuazione e nella predisposizione della soluzione tecnica minima per la connessione da parte dei gestori di rete;
  • con la deliberazione ARG/elt 2/08 è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 2007, n. 222 e alla legge n. 244/07, per quanto di competenza dell'Autorità;
  • le procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, sono direttamente legate alle tempistiche definite dal Testo integrato delle connessioni attive e, pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinarle all'interno del suddetto provvedimento, approvato con la deliberazione ARG/elt 99/08;
  • per contro, le procedure per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo n. 387/03, sono applicabili indifferentemente sia con riferimento alle attuali condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione, sia con riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione previste dal TICA, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Per i suddetti motivi il regolamento per la risoluzione delle controversie è approvato con un provvedimento separato rispetto a quello che regola le procedure sostitutive;
  • affinché il presente sistema di risoluzione delle controversie esplichi la massima efficacia è necessario incentivare gli operatori a perseguire la risoluzione della controversia prima di ricorrere all'Autorità; e che, pertanto, sia necessario disincentivare il ricorso eccessivo a tale strumento, senza che le parti abbiano prima ricercato autonomamente le possibili soluzioni della controversia;
  • l'obiettivo di cui al precedente alinea possa essere perseguito, tra l'altro, prevedendo che l'Autorità abbia la facoltà di porre a carico di una o di entrambe le parti il rimborso delle spese sostenute per la procedura, nonché di un indennizzo per l'eventuale ritardo nella connessione dell'impianto.

Considerato, inoltre, che:

  • con il DCO 13/08 l'Autorità ha sottoposto agli operatori uno schema di regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete;
  • tutti gli operatori che hanno presentato osservazioni al DCO 13/08 hanno condiviso l'esigenza di disporre di una procedura di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di generazione di energia elettrica;
  • è stato rilevato il persistere di incertezze derivanti soprattutto dalla elevata arbitrarietà dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione; e che tale problematica assume un peso maggiore laddove i gestori di rete interessati appartengono a gruppi societari presenti anche nelle attività contendibili della filiera;
  • i principali elementi specifici emersi in esito al processo di consultazione hanno evidenziato quanto segue:
    1. per quanto concerne l'ambito di applicazione, la maggioranza degli operatori ha ritenuto condivisibile che il regolamento sia utilizzato per risolvere le controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, incluse le reti in bassa tensione. Peraltro, tale ambito di applicazione corrisponde a quello del Testo integrato delle connessioni attive;
    2. un operatore ha espresso l'opinione che il regolamento si limiti a dirimere le sole controversie insorte prima della realizzazione della connessione. A tale riguardo, dal momento che il servizio di connessione alla rete comprende anche la fase di esercizio successiva alla realizzazione, si ritiene opportuno includere tale fase dall'ambito di applicazione del provvedimento;
    3. in merito ai criteri per l'ammissione di un'istanza alla procedura di risoluzione delle controversie, alcuni operatori hanno suggerito che, nei casi di controversie sorte in occasione di richieste di connessione, l'istanza sia comprensiva della documentazione atta a dimostrare la mancata convergenza tra le parti. L'osservazione è stata accolta integrando i requisiti formali necessari per l'avvio della procedura;
    4. la maggioranza degli operatori ha ritenuto condivisibili le modalità per lo svolgimento della procedura di risoluzione delle controversie proposte dall'Autorità. Un operatore ritiene che l'apertura della procedura debba avere effetto sospensivo dell'istanza di connessione, per evitare che - qualora l'istanza risulti infondata - il gestore di rete sia tenuto a pagare gli indennizzi, previsti dalla normativa, sul ritardo nella connessione dovuto dalla procedura di risoluzione della controversia. A tal proposito si osserva che la mancata convergenza nella definizione di una soluzione per la connessione di un impianto può emergere solo dopo la presentazione del preventivo da parte del gestore di rete e prima dell'accettazione del medesimo da parte del produttore: poiché né le attuali regole né quelle che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009 prevedono l'applicazione di indennizzi automatici nella predetta fase, non si è ritenuto necessario prevedere l'effetto sospensivo;
    5. per quanto attiene il pagamento delle spese della procedura, numerosi operatori hanno evidenziato l'opportunità di definire criteri e parametri di riferimento per la valutazione e la quantificazione delle somme a titolo di rimborso spese; inoltre, alcuni operatori hanno richiesto di escludere dal corrispettivo la quota a rimborso dei danni, prevedendo in merito un esplicito rimando al diritto del produttore di richiedere il risarcimento del maggior danno attraverso le procedure esistenti. Tali suggerimenti sono stati recepiti nel regolamento;
    6. sempre con riferimento alle spese della procedura, un operatore ha espresso il parere che la quota a copertura del ritardo nella connessione debba essere esclusa, evidenziando che le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di connessione prevedono già un indennizzo automatico per il ritardo. L'osservazione non è stata recepita, dal momento che, come già detto alla precedente lettera d), nel lasso temporale tra la presentazione del preventivo e l'accettazione dello stesso, non sono previsti indennizzi automatici per eventuali ritardi;
    7. un operatore ha rilevato criticità in ordine al potere dell'Autorità di emanare misure cautelari inaudita altera parte e in ordine alla mancanza della possibilità di contestare il provvedimento cautelare davanti all'Autorità stessa. In accoglimento di tali osservazioni, il regolamento prevede che le misure cautelari siano emanate sentite le parti, nonché la facoltà di chiedere all'Autorità la revoca o la modifica delle predette misure;
    8. molti operatori hanno sottolineato l'esigenza di un coordinamento funzionale e operativo tra il regolamento per la risoluzione delle controversie e il Testo integrato delle connessioni attive. L'osservazione è stata accolta prevedendo che la procedura di risoluzione delle controversie si applichi per tutti i tipi di connessione disciplinati dal Testo integrato delle connessioni attive, ivi incluse le connessioni in bassa tensione.

Considerato, infine, che:

  • l'articolo 12, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 327/06 attribuisce alla Direzione Mercati dell'Autorità l'incarico di curare le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture;
  • la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Mercati dell'Autorità l'incarico di definire le condizioni di accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
  • la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità il compito di analizzare ed inquadrare i profili giuridici degli atti predisposti dalle Direzioni interessate, nonché delle relative sequenze procedimentali.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere una procedura, attivabile su istanza di parte, finalizzata all'accertamento, da parte dell'Autorità, che le soluzioni per la connessione elaborate da un gestore di rete in occasione di una richiesta di connessione di un impianto di produzione soddisfino i previsti requisiti di economicità, razionalità e necessarietà dell'opera, ovvero all'individuazione di soluzioni per la connessione alternative che soddisfino i suddetti requisiti;
  • prevedere che, in conformità al decreto legislativo n. 387/03, la procedura di cui al precedente alinea si applichi per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione alla connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
  • prevedere che, per esigenze di uniformità con il Testo integrato delle connessioni attive, la suddetta procedura sia applicata per risolvere le controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, ivi incluse le reti in bassa tensione;
  • per i motivi espressi in premessa, mantenere la presente procedura separata dalle procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03;
  • prevedere che la procedura di cui ai precedenti alinea sia definita con apposito regolamento, adottato dall'Autorità con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale

DELIBERA

  1. di adottare il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete riportato in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore della data della sua prima pubblicazione.

16 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis