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Data pubblicazione: 10 July 2008

Delibera 03 July 2008

ARG/gas 90/08

Disposizioni urgenti in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 luglio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e, in particolare, l'articolo 14;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08;
  • la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, PAS 1/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08;
  • il documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, intitolato "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)" (di seguito: primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio);
  • le osservazioni inviate dai soggetti interessati al primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 51/08 l'Autorità, tenuto conto delle osservazioni inviate al primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, ha modificato le disposizioni contenute nel Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, riservandosi di completare la revisione di tale disciplina a valle del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07;
  • un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessità di riferire la verifica del gruppo di misura alla normativa vigente in materia, mentre un'azienda di distribuzione ha segnalato che le verifiche in campo dei gruppi di misura sono effettuate con riferimento alla norma tecnica UNI 11003 del 2002, che prevede errori massimi nella misura diversi e maggiori rispetto a quelli fissati dalla normativa metrologica vigente;
  • le disposizioni introdotte dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 51/08 stabiliscono nuovi obblighi in capo ai distributori a tutela dei consumatori in funzione dell'esito della verifica del gruppo di misura, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale provvedimento;
  • pertanto, ai fini dell'applicazione delle direttive emanate dall'Autorità, è urgente eliminare ogni dubbio interpretativo chiarendo quale sia la normativa di riferimento al fine di fornire un quadro certo agli operatori ed evitare effetti negativi per i consumatori;
  • due associazioni di distributori di gas e singole imprese, anche a fronte dei primi mesi di applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/gas 51/08, hanno fatto pervenire agli uffici dell'Autorità delle richieste di chiarimento, evidenziando, tra l'altro, nel caso di sostituzione dei gruppi di misura non conseguente ad una richiesta di verifica da parte del cliente finale:
    1. l'opportunità di ben esplicitare la non applicazione dei nuovi obblighi informativi, definiti dall'Articolo 43, comma 43.11, nei casi di sostituzione del gruppo di misura conseguente a chiamata di pronto intervento;
    2. alcune difficoltà operative dovute alla mancanza di una tempistica certa di ricezione della conferma della richiesta.

Ritenuto che:

  • ai fini dell'attuazione delle direttive emanate dall'Autorità in tema di richiesta della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, ferma restando l'applicazione della normativa vigente per la verifiche di gruppi di misura del gas in esercizio, sia necessario chiarire quale sia la norma di riferimento per la valutazione degli esiti della verifica del gruppo di misura e che, con riferimento agli errori massimi di misura, essa non possa che essere la normativa metrologica vigente;
  • sia pertanto urgente, al fine di assicurare l'immediata tutela degli utenti secondo i parametri della metrologia legale, chiarire che l'articolo 43 del Testo integrato della qualità dei servizi gas deve essere interpretato in conformità al principio secondo il quale la normativa metrologica prevale sulla normativa tecnica, con specifico riguardo agli errori massimi di misura;
  • pertanto, qualora la verifica del gruppo di misura conduca all'accertamento di errori superiori a quelli massimi tollerati dalla normativa metrologica vigente, l'esito della verifica debba considerarsi negativo con l'applicazione dei conseguenti obblighi per il distributore di gas previsti dal vigente Testo integrato della qualità dei servizi gas;
  • sia opportuno accogliere l'istanza di chiarimento avanzata da alcuni soggetti in tema di pronto intervento nonché favorire l'efficienza dei processi tramite una ulteriore definizione di obblighi informativi in capo agli esercenti;
  • al fine di rendere esplicito detto chiarimento interpretativo sia opportuno modificare l'articolo 43 del suddetto Testo integrato

DELIBERA

  1. Il riferimento alla normativa tecnica vigente contenuto nell'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04, deve essere interpretato nel senso che alla valutazione degli esiti della verifica del gruppo di misura, con specifico riguardo agli errori massimi di misura, si applica quanto disposto in merito dalla normativa metrologica vigente;
  2. Al fine di rendere esplicito tale chiarimento interpretativo, nonché di accogliere l'istanza di chiarimento avanzata da alcuni soggetti in tema di pronto intervento e di obblighi informativi, l'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 168/04 è così modificato:
    1. ai commi 43.5, 43.7, 43.10, 43.11, lettera c), e 43.12 le parole "normativa tecnica vigente" sono sostituite dalle parole "normativa metrologica vigente";
    2. all'articolo 43, comma 43.11, dopo le parole "che non sia conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali" sono aggiunte le parole "oppure ad una chiamata di pronto intervento";
    3. all'articolo 43, comma 43.11, lettera b), dopo le parole "il diritto del cliente finale di richiedere la verifica del gruppo di misura" sono aggiunte le parole "nonché i termini entro i quali deve avvenire la conferma della richiesta";
  3. Le modifiche ed integrazioni all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 168/04 di cui al punto 2 riguardano anche il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07;
  4. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  5. Il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

3 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis