Data pubblicazione: 03 June 2008
Delibera 14 May 2008
VIS 44/08
Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di coefficiente di correzione dei volumi K
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 maggio 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- i chiarimenti dell'Autorità 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007,n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07.
Considerato che:
- con effetto dall'1 luglio 2001, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
- con l'introduzione del coefficiente M, l'Autorità ha fatto salva la prassi diffusa tra gli operatori, relativamente ai punti di riconsegna in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore di classe non inferiore a G40, di utilizzare un coefficiente di correzione della misura da concordare con gli utenti (c.d. coefficiente K); con il chiarimento 13 aprile 2004 l'Autorità, oltre a ribadire tale prassi, ha evidenziato che "gli operatori della distribuzione dovranno astenersi dall'applicare il coefficiente M alle quote variabili delle tariffe praticate ai clienti forniti in bassa pressione, dotati di gruppi di misuratori volumetrici non inferiori alla classe G40";
- con riferimento al servizio di distribuzione del gas, il precedente assetto è stato recepito dal comma 4.2 della deliberazione n. 170/04, nonché dal paragrafo 11.3.1 del Codice di rete tipo per la distribuzione in forza del quale, limitatamente ai predetti punti di riconsegna, "i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente K, determinato dall'impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00)";
- con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato una istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente K;
- l'istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione n. 227/07, era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione di interventi di competenza dell'Autorità ed a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
- dall'esame degli elementi acquisiti è emerso che le imprese di distribuzione, elencate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, hanno dichiarato, sotto la loro responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una o più località, il coefficiente M di adeguamento tariffario, in luogo del coefficiente K di correzione dei volumi;
- dagli elementi acquisiti non risulta che tale condotta sia cessata, né che le predette imprese vi abbiano posto rimedio provvedendo ai relativi conguagli in favore dell'utenza, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del predetto coefficiente K di correzione dei volumi riconsegnati di gas naturale;
- l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti delle imprese di distribuzione di cui agli Allegati A e A1 al presente provvedimento, di istruttorie formali per:
- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della predetta legge, che ordini alle medesime imprese di applicare il coefficiente K e di procedere ai conseguenti conguagli ai clienti finali ove necessari
DELIBERA
- di avviare istruttorie formali nei confronti delle imprese di distribuzione del gas naturale, riportate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, per:
- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione delle disposizioni in merito al coefficiente K di correzione dei volumi riconsegnati di gas naturale di cui al paragrafo 11.3.1. del Codice di rete tipo di distribuzione ed al comma 4.2 della deliberazione n. 170/04;
- l'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle predette imprese di applicare il coefficiente K e di procedere, ove necessario, ai conguagli per la restituzione agli utenti delle somme da essi indebitamente pagate;
- di intimare alle predette società di provvedere nelle more dei procedimenti ad applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente K di correzione dei volumi riconsegnati di gas naturale nei valori di cui al paragrafo 11.3.1 del codice di rete tipo di distribuzione, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento e prevedendo che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della adozione del provvedimento di cui alla lettera (b) del precedente punto 1), nonché ai fini della quantificazione delle sanzioni;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, col supporto della Direzione Mercati, della Direzione Tariffe e della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
- di prevedere che le istruttorie si concludano entro il 30 novembre 2008;
- di prevedere che i provvedimenti finali siano adottati entro il 31 gennaio 2009;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui ai precedenti punti mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
14 maggio 2008
il Presidente: Alessandro Ortis