Data pubblicazione: 15 May 2008
Delibera 17 March 2008
VIS 32/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Società Servizi Valdisotto S.p.A. in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 103/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 4/04 l'Autorità ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica";
- l'art. 4 della deliberazione di cui al punto precedente impone alle imprese distributrici di tenere un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei commi 4.2, 4.3 e 4.4 rispettivamente per le interruzioni lunghe, brevi e transitorie;
- l'art. 7 della deliberazione n. 4/04 impone alle imprese distributrici di registrare le cause delle interruzioni, attribuendo le interruzioni a "cause di forza maggiore", a "cause esterne" o ad "altre cause" secondo i criteri di cui al comma 7.1, lett. a), b) e c);
- l'art. 15 della deliberazione n. 4/04 deliberazione di cui al punto precedente:
- individua, quali "indicatori di continuità del servizio": a) il numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie; b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe (comma 15.1);
- definisce le formule e fissa i criteri per il calcolo di ciascuno dei due indicatori di continuità del servizio (commi 15.2, 15.3, 15.4, 15.5);
- impone all'impresa distributrice di calcolare per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni lunghe e la durata complessiva di interruzione, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso, per origine e per causa dell'interruzione (comma 15.6) e il numero delle interruzioni senza preavviso brevi, distintamente per origine e per causa dell'interruzione (comma 15.7); solo per ogni singolo cliente AT l'impresa distributrice calcola anche il numero di interruzioni senza preavviso transitorie, distintamente per origine dell'interruzione (art. 15.7);
- il successivo art. 16 della medesima deliberazione impone all'impresa distributrice di comunicare: a) all'Autorità i risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuità del servizio di cui all'alinea precedente relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti AT, per regione, in forma sintetica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori; b) a ciascun cliente MT l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi con e senza preavviso che lo hanno coinvolto, con indicazione della causa e dell'origine dell'interruzione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori;
- Servizi Valdisotto S.p.A. (di seguito, SV) ha fornito all'Autorità con lettera 28 marzo 2007 (prot. Autorità n. 7739) i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006;
- con la deliberazione n. 103/07 l'Autorità ha approvato per l'anno 2007 un programma di 11 ispezioni per l'anno 2007 nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, tra cui SV, in materia di dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006;
- in attuazione del programma sopra richiamato, in data 2 e 3 ottobre 2007 è stata effettuata, congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza, presso la sede legale di SV, un'ispezione volta ad acquisire elementi documentali e informativi sui dati di continuità del servizio relativamente all'anno 2006;
- nel corso dell'ispezione SV ha dichiarato che il calcolo del numero degli utenti interrotti e del tempo di interruzione è stato effettuato tenendo conto solo del tempo di apertura e chiusura degli interruttori dell'impresa distributrice a monte (AEM S.p.A.), ossia delle linee che alimentano i punti di consegna di SV, e che quindi nel calcolo non sono state prese in considerazione le aperture e le chiusure dei punti di consegna di SV, nonchè le manovre di sezionamento effettuate sulla rete di SV da parte del personale della stessa società. L'impresa distributrice ha inoltre dichiarato che la comunicazione degli indicatori di continuità inviata all'Autorità con lettera del 28 marzo 2007 è stata effettuata tenendo conto di n. 3 interruzioni senza preavviso lunghe anziché di 11 e con un'errata attribuzione delle cause delle interruzioni (nella specie, nella comunicazione risultato invertite le "altre cause" con le cause esterne e le cause esterne con le "altre cause");
- la società stessa, quindi, in sede di ispezione ha ammesso di aver posto in essere una violazione generalizzata della deliberazione n. 4/04, ed in particolare di:
- aver omesso la registrazione di alcune interruzioni (almeno 8) nell'apposito registro di cui all'art. 4 della deliberazione n. 4/04;
- di aver attribuito le interruzioni del servizio dovute a "causa esterna" ad "altre cause" e viceversa, in violazione dell'art. 7 della deliberazione n. 4/04;
- di aver calcolato gli indicatori di continuità del servizio in modo non coerente a quanto prescritto dall'art. 15, ed in particolare di aver tenuto conto di n. 3 interruzioni anziché di 11 e di aver erroneamente calcolato gli indicatori di continuità anche con riferimento alle tre interruzioni prese in considerazione;
- di aver pertanto comunicato all'Autorità dei valori degli indicatori di continuità del servizio per l'anno 2006 non coerenti con quanto richiesto dalla prima parte del comma 16.1 della deliberazione n. 4/04;
- SV, in sede di ispezione, ha dichiarato altresì di non aver tempestivamente comunicato, ai sensi della seconda parte del comma 16.1 della deliberazione n. 4/04, a ciascun cliente MT l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi con e senza preavviso che lo hanno coinvolto, con indicazione della causa e dell'origine dell'interruzione e cioè di aver comunicato l'elenco il 27 settembre 2007 invece che entro il precedente 30 giugno;
- con lettera 29 ottobre 2007 (prot. Autorità 29199) SV ha trasmesso all'Autorità le tabelle con gli indicatori di continuità ricalcolati, ma che tale circostanza è inidonea a giustificare la condotta dell'esercente e potrà al più essere presa in considerazione, sempre che venga supportata nel corso del presente procedimento da idonea documentazione, al fine della quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 481/95.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di SV, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Società Servizi Valdisotto S.p.A., per l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 7, 15 e 16, comma 16.1 della deliberazione n. 4/04 e per la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento a Società Servizi Valdisotto S.p.A. , con sede legale in Valdisotto (SO), via Roma, frazione Cepina, n. 170;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis