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Data pubblicazione: 14 December 2007

Delibera 14 December 2007

Delibera/Provvedimento 323/07

Integrazioni alle disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
  • il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
  • il decreto del Ministro 14 dicembre 2007 (di seguito: decreto 14 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 (di seguito: deliberazione n. 144/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07).

Considerato che:

  • con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha adottato misure per il contenimento dei consumi di gas naturale prevedendo, tra l'altro, che clienti finali aventi i requisiti ivi previsti possano assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi tramite le rispettive imprese di vendita che a tal fine assumono la responsabilità del risultato complessivo del contenimento dei consumi di tali clienti e beneficiano di incentivi determinati dall'Autorità;
  • con il decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha esteso, per il periodo dal 14 gennaio al 6 aprile 2008, la possibilità di assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi, che diano a tal fine mandato irrevocabile ad un soggetto che assume la responsabilità del risultato complessivo del contenimento dei consumi dei mandatari e beneficia di incentivi determinati dall'Autorità;
  • con il medesimo decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha previsto che l'Autorità determini:
    • le penali per inadempienza i premi per ottemperanza e gli incentivi per il soggetto mandatario;
    • le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007;
  • per quanto non in contrasto con il decreto 14 dicembre 2007, il medesimo decreto rinvia alle disposizioni di cui nel decreto 11 settembre 2007.

Ritenuto che:

  • sia necessario dare attuazione a quanto previsto dal decreto 14 dicembre 2007 prevedendo che al soggetto mandatario siano applicate condizioni economiche analoghe a quelle definite con la deliberazione n. 277/07 per le imprese di vendita che assumono la responsabilità del contenimento dei consumi dei propri clienti aderenti in forma congiunta

DELIBERA

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto 14 dicembre 2007:

  1. i premi e gli incentivi riconosciuti ai soggetti mandatari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 14 dicembre 2007 e le penali applicate agli stessi soggetti in caso di inadempienza;
  2. le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007, da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.
Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:

  1. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  2. decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
  3. decreto 14 dicembre 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2007;
  4. deliberazione n. 277/07 è la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07;
  5. soggetto mandatario è il soggetto individuato all'articolo 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.
Articolo 3
Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

3.1 Il soggetto mandatario sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'allegato A alla deliberazione n. 277/07, integrate e precisate come segue:

  1. il responsabile del contenimento è il soggetto mandatario;
  2. l'impegno d di cui all'articolo 1 delle opzioni A e B è riferito al periodo 14 gennaio - 6 aprile 2008;
  3. il termine vBk di cui all'articolo 3 delle medesime opzioni è sostituito dal termine vMk che, relativamente a ciascuna settimana k-esima di richiesta di contenimento dei consumi, è pari al valore medio assunto dal termine vBk nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana k-esima, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;
  4. il termine P1k di cui all'articolo 4 delle medesime opzioni è sostituito dal termine PMk che, relativamente a ciascuna settimana k-esima di richiesta di contenimento dei consumi, è pari al valore medio assunto dal termine P1k nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana k-esima, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;

3.2 Il soggetto mandatario comunica l'esito della propria scelta all'impresa maggiore di trasporto, unitamente alla trasmissione della lista di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.

Articolo 4
Compensi per il soggetto mandatario

4.1 Al soggetto mandatario è riconosciuto un compenso pari a 0,4 euro per ogni Smc/g di disponibilità per il periodo 14 gennaio - 6 aprile 2008 per il quale il medesimo soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 14 dicembre 2007.

Articolo 5
Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e dei compensi

5.1 Ai fini della erogazione dei premi e dei compensi spettanti al soggetto mandatario, nonché ai fini del versamento delle penali da parte del medesimo soggetto si applicano le disposizioni a tal fine definite all'articolo 6 della deliberazione n. 277/07 relativamente alle imprese di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.

Articolo 6
Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi

6.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007 hanno già aggiornato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario ai sensi del decreto 14 dicembre 2007.

6.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 3 gennaio 2008.

Articolo 7
Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.


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