Data pubblicazione: 19 December 2007
Delibera 14 December 2007
Delibera/Provvedimento 321/07
Approvazione di proposte tariffarie e determinazione di tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 dicembre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
- le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07, 10 maggio 2007, n. 2243/07 e 22 giugno 2007, n. 3476/2007;
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2007 n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007 n. 224/07 (di seguito: deliberazione n. 224/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007 n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2007 n. 293/07 (di seguito: deliberazione n. 293/07).
Considerato che:
- con deliberazione n. 220/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti degli esercenti elencati nell'Allegato A alla medesima deliberazione, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008 in quanto, alla scadenza prevista dalla deliberazione n. 170/04 (di seguito: termine di scadenza), di 20 (venti) imprese di distribuzione non sono pervenuti i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 (di seguito: dati tariffari), mentre di 48 (quarantotto) imprese di distribuzione non sono pervenute le dichiarazioni di riconciliazione degli incrementi patrimoniali 2006 (di seguito: dichiarazione di riconciliazione);
- nel corso dei procedimenti avviati con deliberazione n. 220/07, con riferimento al mancato invio dei dati tariffari, la Direzione tariffe dell'Autorità ha acquisito i seguenti elementi istruttori:
- la società GP GAS SRL, con nota in data 9 ottobre 2007 (prot. Autorità n. 27453), dichiara di non aver rispettato il calendario degli adempimenti normativi ed amministrativi verso l'Autorità, a partire dal 2005, a causa di propri problemi organizzativi e, con nota in data 16 ottobre 2007 (prot. Autorità n. 28345), invia i dati tariffari senza peraltro allegare la dichiarazione di riconciliazione;
- la società ING.ORFEO MAZZITELLI GAS, con nota in data 18 ottobre 2007 (prot. Autorità n. 29098), allegando la dichiarazione di riconciliazione, comunica di non aver effettuato l'invio dei dati tariffari entro il termine di scadenza per problemi connessi all'invio telematico e che gli stessi sono stati trasmessi in data 5 luglio 2007;
- la società TISGA SRL, con nota in data 29 ottobre 2007 (prot. Autorità n. 29430), trasmette i dati tariffari e la dichiarazione di riconciliazione senza fornire motivazioni atte a giustificare il ritardo dell'invio;
- la società PITTA COSTRUZIONI SPA, con nota in data 12 luglio 2007 (prot. Autorità n. 28774), dichiara di non aver rispettato il termine di scadenza per il protrarsi dei tempi necessari all'implementazione del proprio sistema di fatturazione ed invia i dati tariffari senza peraltro allegare la dichiarazione di riconciliazione;
- la società FAVELLATO CLAUDIO SPA, con nota in data 28 settembre 2007 (prot. Autorità n. 26603), dichiara di non aver effettuato l'invio dei dati tariffari entro il termine di scadenza per problemi connessi all'invio telematico e che comunque gli stessi sono stati trasmessi in data 3 luglio 2007.Le dichiarazioni rese dalla medesima società, nel corso dell'audizione finale svoltasi davanti al Collegio dell'Autorità in data 12 dicembre 2007, non hanno aggiunto nuovi elementi alle argomentazioni esposte nella citata nota del 28 settembre 2007;
- le società METAEDIL SRL, CASINO MICHELE e CALGAS SCARL con note trasmesse rispettivamente in data 1 ottobre 2007 (prot. Autorità n. 28216), 13 novembre 2007 (prot. Autorità n. 30480) e 29 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25660) comunicano il valore del coefficiente epsilon da applicare per le località in avviamento per l'anno termico 2007-2008;
- le società AMEA SPA, METEMA GESTIONI SRL, METAGAS SRL, GEMI SRL, BRONI-STRADELLA, ASP SRL, SOGIP SRL, ITALFLUID SRL, il COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, il COMUNE DI CALVENZANO, il COMUNE DI RICCIA e il COMUNE DI FROSOLONE non hanno presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento;
- nel corso dei procedimenti avviati con deliberazione n. 220/07, con riferimento al mancato invio della dichiarazione di riconciliazione, la Direzione tariffe dell'Autorità ha acquisito i seguenti elementi istruttori:
- le società EGEA SPA, ASM GESTIONI IMPIANTI SRL, MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, CPL CONCORDIA SCRL, ASET SPA, LUMETEC SPA (che dall'1 agosto 2007 è stata sostituita nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale dalla società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA), SI.GAS SRL, BASENGAS SRL, ASEP SPA, COMEST SPA, NEBRODI GAS SERVICE SRL, CAM RETI SPA e IRIDE ACQUA E GAS SPA hanno inviato la dichiarazione di riconciliazione dopo il termine di scadenza;
- le società METANO PAVESE SRL, SELGAS SPA, COSEV SERVIZI SPA, IRIS SPA, COSVIM SOC. COOP. A R.L., ANGIZIA MULTISERVICES SRL, TEASEI SRL, AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL, AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. di Codogno, SEA SPA, ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA, AEM DISTRIBUZIONE GAS E CALORE SPA, GASTECNICA GALLIERA SRL, SAT SPA, PRIGEAS SRL, AMALFITANA GAS SRL, AGSM RETE GAS SRL, BRAGAS SRL, AUSA MULTISERVIZI SRL, NOTARESCO DISTRIBUZIONE GAS SRL, PASUBIO GROUP SRL, TO.SA COSTRUZIONI SRL, il COMUNE DI PIZZOLI e il COMUNE DI BARETE hanno inviato la dichiarazione di riconciliazione dopo la notifica della deliberazione n. 220/07;
- la società ASME SPA, con nota in data 19 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25145), comunica di aver inviato la dichiarazione di riconciliazione in data 18 giugno 2007, allegando il rapporto del sistema fax a conferma dell'invio della medesima dichiarazione entro il termine di scadenza;
- la società TRENTINO SERVIZI SPA, con nota in data 26 settembre 2007 (prot. Autorità n. 26567), comunica di aver inviato la dichiarazione di riconciliazione in data 28 giugno 2007 allegando copia della documentazione che attesta tale trasmissione;
- le società COLLINO & C. SPA, DIM GAS SRL, RANTON SRL, CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE, C.O.GAS PICCOLA COOPERATIVA A RL, ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL, RETE DISTRIBUZIONE GAS SRL, il COMUNE DI SCERNI e il COMUNE DI SPINETE non hanno presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento;
- il rispetto del termine di presentazione dei dati tariffari è condizione necessaria per un espletamento delle procedure di approvazione delle proposte tariffarie tempestivo e lineare;
- l'invio, dopo il termine di scadenza, della dichiarazione di riconciliazione rappresenta, in caso di invio valido dei dati tariffari, una difformità di minor gravità rispetto al mancato o ritardato invio dei dati tariffari stessi, anche in considerazione del diverso impatto sul processo di controllo delle proposte tariffarie medesime;
- nell'ottica di una graduale convergenza verso una gestione più rispettosa dei termini di scadenza, il procedimento avviato con deliberazione n. 220/07, limitatamente ai casi di invio dopo il termine di scadenza della dichiarazione di riconciliazione, può essere considerato alla stregua dei solleciti inviati dalla Direzione tariffe dell'Autorità in occasione dell'approvazione tariffaria riferita all'anno termico 2006-2007;
- con riferimento alle località in avviamento in regime di libertà tariffaria, l'invio dei dati tariffari, dopo il termine di scadenza, non ha impatti sul processo di controllo delle proposte tariffarie in quanto, per tali località, non è prevista la verifica del vincolo sui ricavi di distribuzione;
- con note in data 9 novembre 2007 (protocolli Autorità: EF/M07 dal n. 5297 al n. 5309 e dal n. 5312 al n. 5359, 13 novembre 2007 (protocolli Autorità: EF/M07 dal n. 5405 al n. 5408, n. 5410 e n. 5421) e 29 novembre 2007 (protocollo Autorità EF/M07/5633), la Direzione tariffe dell'Autorità ha comunicato, agli esercenti elencati nell'Allegato A della deliberazione n. 220/07, le seguenti risultanze istruttorie:
- il mancato invio o invio dopo il termine di scadenza dei dati tariffari o il mancato invio della dichiarazione di riconciliazione costituisce presupposto per l'adozione del procedimento per la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;
- per la determinazione delle tariffe delle località in avviamento in regime di libertà tariffaria, vengono accettati i valori del coefficiente epsilon comunicati e, in mancanza di questi, vengono applicati i valori minimi del coefficiente epsilon riscontrati nelle regioni nelle quali sono situate tali località;
- in caso di invio dopo il termine di scadenza della sola dichiarazione di riconciliazione, le tariffe vengono determinate considerando gli investimenti dichiarati dalle imprese.
Considerato che:
- le società IRIS SPA e PASUBIO GROUP SRL hanno richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/2007;
- con le decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità, con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;
- l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, comporta un'attività di riesame tuttora in corso;
- il predetto riesame richiede un'attività istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007-2008, già iniziato.
Considerato inoltre che:
- le società COSVIM SOC. COOP. A R.L. e METAGAS SRL non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, rispettivamente, per le località Ginestra (PZ) e Castelnuovo di Conza (SA);
- con deliberazione n. 224/07 l'Autorità ha indicato i criteri da utilizzare per la determinazione della tariffe per l'anno termico 2007/2008 per la località Senerchia (AV) della società METAEDIL SRL;
- per gli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero, rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA e ASCOPIAVE SPA, con deliberazione n. 261/07 era stata rimandata l'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008 in quanto nei suddetti ambiti sono presenti le località Ginestra (PZ) e Ripacandida (PZ), gestite dalla società COSVIM SOC. COOP. A R.L., e Santorso (VI), gestita dalla società PASUBIO GROUP SRL, società queste interessate dal procedimento avviato con deliberazione n. 220/07; e che tale procedimento si conclude con la presente deliberazione;
- per le località Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS), presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della società ENEL RETE GAS SPA, con deliberazione n. 261/07 era stata rimandata l'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008 in quanto le suddette località sono gestite dalla società CPL CONCORDIA SCRL, società questa interessata dal procedimento avviato con deliberazione n. 220/07; e che tale procedimento si conclude con la presente deliberazione;
- per l'ambito tariffario di Lumezzane della società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA, subentrata in data 1 agosto 2007 alla società LUMETEC SPA, con deliberazione n. 293/07 è stata rimandata l'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008 in quanto la predetta società LUMETEC SPA è interessata dal procedimento avviato con deliberazione n. 220/07; e che tale procedimento si conclude con la presente deliberazione.
Ritenuto che sia necessario:
- per le società elencate in Tabella 1, determinare le tariffe ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 170/04 e applicare nei comuni di Castelnuovo di Conza (SA) e di Romagnano al Monte (SA), della società METAGAS SRL, e nel comune di Senerchia (AV), della società METAEDIL SRL, per l'anno termico 2007-2008 e salvo successiva verifica, tariffe di distribuzione derivanti dall'applicazione di un valore del coefficiente epsilon pari a quello minimo riscontrato nella regione Campania, utilizzando per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
- per le società elencate in Tabella 2, determinare le tariffe considerando gli investimenti dichiarati;
- determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008 secondo quanto indicato nella Tabella 3;
- considerare determinate in via provvisoria, le tariffe 2007-2008 delle società IRIS SPA e PASUBIO GROUP SRL, con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/2007;
- approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie riferite agli ambiti di Rionero in Vulture, Camposampiero e Lumezzane, presentate rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA, ASCOPIAVE SPA e AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA;
- approvare, per l'anno termico 2007-2008, per le località in avviamento Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS), presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della società ENEL RETE GAS SPA le proposte tariffarie considerando il valore del coefficiente epsilon comunicato;
- applicare, per l'anno termico 2007-2008, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (PZ) della società COS VIM SOC. COOP. A R.L. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero in Vulture (PZ), della società ENEL RETE GAS SPA., al quale il comune medesimo risulta interconnesso
DELIBERA
- di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008 secondo quanto indicato nella Tabella 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di considerare determinate in via provvisoria, le tariffe 2007-2008 delle società IRIS SPA e PASUBIO GROUP SRL, con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/2007;
- di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie riferite agli ambiti di Rionero in Vulture, Camposampiero e Lumezzane, presentate rispettivamente delle società ENEL RETE GAS SPA, ASCOPIAVE SPA e AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA;
- di approvare, per l'anno termico 2007-2008, per le località in avviamento Villafranca Sicula (AG), Burgio (AG), Capaci (PA) e Terravecchia (CS), presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della società ENEL RETE GAS SPA le proposte tariffarie considerando il valore del coefficiente epsilon comunicato;
- di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2007;
- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati nell'Allegato A della deliberazione n. 220/07, ad esclusione della società LUMETEC SPA, e alla società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni elencati nell'Allegato B in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Allegati: