Data pubblicazione: 29 October 2007
Delibera 23 October 2007
Delibera/Provvedimento 271/07
Richiesta di informazioni ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale sull'applicazione dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni 28 dicembre 2000, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 ottobre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 2638 del codice civile;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 106/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- in forza dell'articolo 2638, comma 2, del codice civile sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
- con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04; detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi anche al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti;
- l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico;
- nonostante i reiterati solleciti effettuati dagli Uffici dell'Autorità, alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, ad oggi, non hanno fatto pervenire nessuna delle informazioni richieste (Allegati A e B);
- altre imprese hanno fornito parte delle informazioni richieste, in particolare:
- alcune imprese di distribuzione, pur avendo dichiarato di gestire punti di riconsegna attivi per i quali erano tenute ad applicare il coefficiente K, non hanno fornito le informazioni relative al coefficiente K effettivamente applicato (Allegato C);
- alcune imprese di distribuzione e di vendita non hanno inviato almeno una delle informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K (Allegati D e E);
- alcune imprese di vendita non hanno risposto alla domanda se l'impresa indicasse in bolletta il valore del coefficiente M effettivamente applicato (Allegato F);
- altre imprese, infine, hanno risposto utilizzando supporti informatici che non hanno consentito l'estrazione delle informazioni in essi contenute (Allegato G).
Ritenuto che:
- sia necessario richiedere alle predette società di trasmettere le informazioni non ancora pervenute;
- le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, pertanto l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2638 cod. civ.
DELIBERA
- di richiedere alle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale elencate rispettivamente negli Allegati A e B, di inviare, secondo le modalità ivi indicate, le informazioni riportate nei questionari, rispettivamente denominati "Questionario distributori" e "Questionario venditori", allegati alla presente deliberazione (Allegati 1 e 2) e pubblicati sul sito internet dell'Autorità, alla sottosezione "Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti correttivi di misura del gas naturale" della sezione "Gas" (www.autorita.energia.it/gas/index.htm);
- di richiedere alle seguenti imprese di distribuzione e di vendita di inviare, secondo le modalità indicate nei rispettivi questionari richiamati al precedente punto 1, le seguenti informazioni:
- alle imprese di distribuzione elencate nell'Allegato C, le informazioni riportate nel prospetto 3 del "Questionario distributori", relative ai punti di riconsegna in cui esse avrebbero dovuto applicare il coefficiente K;
- alle imprese di distribuzione e di vendita elencate rispettivamente negli Allegati D ed E, le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K, mediante la compilazione, completa in ogni sua parte, rispettivamente del prospetto 3 del "Questionario distributori" e del prospetto 2 del "Questionario venditori";
- alle imprese di vendita elencate nell'Allegato F, se esse hanno indicato in bolletta il valore del coefficiente M effettivamente applicato;
- di richiedere alle imprese di distribuzione e di vendita elencate nell'Allegato G, di trasmettere le informazioni riportate nei rispettivi questionari richiamati al precedente punto 1, secondo le modalità ivi indicate;
- di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui ai precedenti punti mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
- di prevedere che le informazioni richieste ai sensi dei predetti punti debbano essere trasmesse all'Autorità secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei rispettivi questionari entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento, senza i suoi allegati, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).