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Data pubblicazione: 28 October 2007

Delibera 23 October 2007

Delibera/Provvedimento 270/07

Richiesta di informazioni ad alcune imprese di vendita del gas naturale sull'applicazione dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni 28 dicembre 2000, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 ottobre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 2638 del codice civile;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004,n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 106/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • in forza dell'articolo 2638, comma 2, del codice civile sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
  • con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04; detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi anche al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico;
  • dalle informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo Economico, relative alle imprese autorizzate a svolgere l'attività di vendita del gas naturale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00, è emerso che nel 2006 sono state autorizzate otto imprese dalle quali non è pervenuta alcuna informazione.

Ritenuto che:

  • sia necessario richiedere alle predette società di trasmettere le informazioni non ancora pervenute;
  • le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, pertanto l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2638 cod. civ.

DELIBERA

  1. di richiedere alle imprese di vendita del gas naturale elencate nell'Allegato A, di inviare, secondo le modalità ivi indicate, le informazioni riportate nel questionario denominato "Questionario venditori", allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità, alla sottosezione "Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti correttivi di misura del gas naturale" della sezione "Gas" (www.autorita.energia.it/gas/index.htm);
  2. di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui al precedente punto 1 mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
  3. di prevedere che le informazioni richieste ai sensi del predetto punto 1 debbano essere trasmesse all'Autorità entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del "Questionario venditori", previo accreditamento da effettuare secondo le procedure indicate nel sito internet dell'Autorità, alla sottosezione "Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti correttivi di misura del gas naturale", della sezione "Gas" (www.autorita.energia.it/gas/index.htm);
  4. di pubblicare il presente provvedimento, senza i suoi allegati, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

    L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 23 ottobre 2007

    Visti:

  5. la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  6. l'articolo 2638 del codice civile;
  7. il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  8. la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  9. la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  10. la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  11. la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  12. la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004,n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  13. la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  14. il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  15. il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 106/06;
  16. la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  17. la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  18. la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07.
  19. Considerato che:

  20. l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  21. in forza dell'articolo 2638, comma 2, del codice civile sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
  22. con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04; detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi anche al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti;
  23. l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico;
  24. dalle informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo Economico, relative alle imprese autorizzate a svolgere l'attività di vendita del gas naturale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00, è emerso che nel 2006 sono state autorizzate otto imprese dalle quali non è pervenuta alcuna informazione.
  25. Ritenuto che:

  26. sia necessario richiedere alle predette società di trasmettere le informazioni non ancora pervenute;
  27. le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, pertanto l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2638 cod. civ.
  28. DELIBERA

  29. di richiedere alle imprese di vendita del gas naturale elencate nell'Allegato A, di inviare, secondo le modalità ivi indicate, le informazioni riportate nel questionario denominato "Questionario venditori", allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità, alla sottosezione "Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti correttivi di misura del gas naturale" della sezione "Gas" (www.autorita.energia.it/gas/index.htm);
  30. di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui al precedente punto 1 mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
  31. di prevedere che le informazioni richieste ai sensi del predetto punto 1 debbano essere trasmesse all'Autorità entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del "Questionario venditori", previo accreditamento da effettuare secondo le procedure indicate nel sito internet dell'Autorità, alla sottosezione "Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti correttivi di misura del gas naturale", della sezione "Gas" (www.autorita.energia.it/gas/index.htm);
  32. di pubblicare il presente provvedimento, senza i suoi allegati, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).