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Data pubblicazione: 13 July 2007

Delibera 22 June 2007

Delibera/Provvedimento 143/07

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46;
  • i decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito legge n. 312/04);
  • la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • la legge 23 febbraio 2006 n. 51 (di seguito: legge n. 51/06);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
  • la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;
  • il documento recante "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che :

  • il comma 38, dell'articolo 2, della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  • il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
  • il comma 40, dell'articolo 2, della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24, dell'articolo 18, della legge n. 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
  • la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento.

Ritenuto che:

  • sia opportuno definire, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile che indichi:
    • a titolo meramente ricognitivo, la tipologia delle attività il cui esercizio costituisce presupposto dell'obbligo contributivo posto in capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
    • le tipologie dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;
    • le istruzioni relative alla effettuazione del versamento del contributo e le conseguenze previste dalla legge in caso di omesso, tardivo o indebito pagamento;
  • le modalità di contribuzione, come individuate nel documento richiamato in premessa, soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa

DELIBERA

  1. di approvare il documento recante "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  3. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Allegati: