Data pubblicazione: 06 June 2007
Delibera 04 June 2007
Delibera/Provvedimento 125/07
Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative all'attività di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 giugno 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 127/06 (di seguito: deliberazione n. 127/06);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 194/06 (di seguito: deliberazione n. 194/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 240/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2007, n. 07/07 (di seguito: deliberazione n. 07/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007 n. 118/07 (di seguito: deliberazione n. 118/07).
Considerato che:
- con deliberazioni n. 258/06, n. 295/06, n. 07/07 e n. 53/07 erano state rimandate le approvazioni delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 delle società che avevano comunicato all'Autorità l'intenzione di voler rinunciare alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento; e che:
- le dichiarazioni previste dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e/o dall'articolo 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04 (di seguito: dichiarazioni di rinuncia alla libertà tariffaria) presentate dalle società Gas S.p.A., Metansicula S.p.A., Acel S.p.A., Intesa S.p.A., Soc.Consortile di Metanizzazione A.r.l., Avisio Energia S.p.A., Simeo S.r.l., Agragas S.p.A., Normanna Gas S.p.A., Valle Camonica Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Az.Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A., Aeg Reti Distribuzione S.r.l., Cosev Servizi S.p.A., Giudicarie Gas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Italgas S.p.A., Intesagpl S.r.l., Salerno Energia Distribuzione S.r.l., Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas S.p.A., Coingas S.p.A., Acea Pinerolese S.p.A. (ora Dgn S.r.l.) e Trentino Servizi S.p.A.sono risultate conformi ai criteri enunciati dalle medesime deliberazioni n.170/04 e n.173/04;
- le dichiarazioni di rinuncia alla libertà tariffaria non sono state presentate dalle società Valgas S.p.A., Sinergia S.p.A., Aspem S.p.A., Gea S.p.A., Cige S.p.A. e Asm Brescia S.p.A.;
- la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria è stata presentata dalla società Socogas S.p.A. oltre i termini di scadenza; la medesima società, con nota dell'11 maggio 2007 (prot. Autorità 11921), ha imputato tale ritardo ad un proprio errore commesso all'atto dell'invio telematico;
- per la società VerducciDistribuzione S.r.l.,con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04 (di seguito: istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività); e che tale istanza è risultata conforme al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
- per le società Napoletana Gas S.p.A., Pitta Costruzioni S.p.A. e Thüga MediterraneaS.r.l. con deliberazioni n. 295/06 e n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto in alcune località acquisite da precedenti gestori o appartenenti ad ambiti tariffari in cui le medesime società risultano titolari, il concessionario ha presentato o istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività o dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria; e che le istanze e le dichiarazioni di cui sopra sono risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n.170/04;
- per la società Siciliana Gas S.p.A., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione della dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria; e che tale dichiarazione è risultata conforme ai criteri enunciati dalla deliberazione n.170/04 per la sola località Comiso, in quanto le altre località in avviamento dispongono di un valore di vincolo sui ricavi di distribuzione già determinato ai sensi della deliberazione n.171/05 ed approvato con deliberazione n. 194/06;
- per la società EgeaS.p.A., con deliberazione n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto nell'ambito tariffario Alba (ID: 175), dove la medesima società risulta titolare, è presente la località Verduno (ID: 6538) per la quale, agli atti degli uffici dell'Autorità, il concessionario risultava essere la società Enel Rete Gas S.p.A., che aveva presentato dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento; e che a seguito dei chiarimenti trasmessi dalla medesima società Enel Rete Gas S.p.A. è emerso che in tale località il titolare della concessione è la società Egea S.p.A.;
- per la società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., titolare tra l'altro dell'ambito tariffario Milano (ID: 1815), risulta che:
- con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007;
- per alcune località del suddetto ambito tariffario i titolari della concessione hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività e dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria, risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04;
- per la società Salso Servizi S.p.A., con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, successivamente rettificate con deliberazione n. 53/07, in quanto nell'ambito tariffario Salsomaggiore Terme (ID: 2586), dove la medesima società risulta titolare, sono presenti le località Fidenza (ID: 3979) e Salsomaggiore Terme (ID: 6594) per le quali, agli atti degli uffici dell'Autorità, il concessionario risultava essere la società Gas Plus Reti S.r.l., che aveva presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività; e che a seguito dei chiarimenti esposti dalla società Salso Servizi S.p.A. è invece emerso che in tali località il titolare della concessione è la medesima società Salso Servizi S.p.A.;
- la società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 19 gennaio 2007 (prot. Autorità 001569), di aver riscontrato l'errata indicazione del valore degli investimenti dichiarati ai fini della determinazione delle suddette proposte tariffarie; e che, a seguito della lettera del 23 marzo 2007 (prot EF/M07/1266/cc) con la quale gli uffici dell'Autorità hanno richiesto l'invio dei dati corretti, con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorità 008232) la medesima società ha trasmesso quanto richiesto;
- con lettera del 23 marzo 2007 (prot EF/M07/1265/cc) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto chiarimenti su alcune incongruenze riscontrate nella fatturazione delle tariffe applicate dalla società Energas S.p.A., per la quale con deliberazioni n. 127/06 e n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007; e che con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorità 008798), la suddetta società, nel concordare con i riscontri riportati nella citata lettera del 23 marzo 2007, ha comunicato di voler correggere tempestivamente le proprie tariffe;
- la società Cogervap S.r.l., per la quale con deliberazioni n. 57/06 e n. 53/07 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 4 giugno 2007 (prot. Autorità 013537), di aver utilizzato per l'ambito tariffario di Molina Aterno (ID: 2368), ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004/2005, un numero di clienti errato, che ha comportato una determinazione del valore del vincolo sui ricavi medesimo superiore rispetto a quello di competenza;
- per la società Sidigas S.p.A., con deliberazione n. 07/07 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente all'ambito tariffario di Calitri (ID: 1417), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si è concluso con deliberazione n. 118/07;
- per la società Gas Service Abruzzo S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto (ID: 2968) e Cappadocia (ID: 2969), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si è concluso con deliberazione n. 118/07;
- a seguito di verifiche effettuate sul valore del costo della materia prima di gas manifatturati, composti in prevalenza da metano, e di gas incondensabili da raffineria, si sono riscontrati errori per:
- la società Gp Gas, limitatamente all'ambito Scaldasole (ID: 351), per la quale con deliberazione n. 53/07 erano state determinate le tariffe di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- il comune di Sannazzaro De' Burgondi, per il quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), per la quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per l'anno termico 2005/2006;
- con deliberazione n. 53/07, l'Autorità ha avviato un procedimento volto alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007, nei confronti della società Cosvim Soc. Coop. A r.l., limitatamente alla località Ginestra; e che nel corso del procedimento la medesima società non ha presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento, e pertanto non ha fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04.
Considerato che:
- dall'esame della documentazione fornita dalle imprese di cui ai precedenti alinea si sono riscontrate, in alcuni casi, le seguenti anomalie:
- nella esposizione dei costi storici stratificati, il valore dei contributi dichiarati è superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali;
- il valore degli incrementi patrimoniali non viene esposto in quanto tali incrementi sono presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione;
- il valore delle poste rettificative è pari a zero;
- il valore della quota ammortamento è negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altri casi, il valore del capitale investito è negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti.
Considerato inoltre che:
- in data 10 maggio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 rispettivamente di 52 (cinquantadue) e di 49 (quarantanove) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
- con nota del 10 maggio 2007, prot. EF/M07/2158/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
- a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
- 33 (trentatre) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e 31 (trentuno) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;
- 19 (diciannove) imprese e 18 (diciotto) imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse.
Ritenuto che sia necessario:
- approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte tariffarie dalle imprese per le quali si sono riscontrate anomalie nella documentazione fornita, apportando ai dati tariffari le seguenti rettifiche:
- nel caso in cui, nella esposizione dei costi storici stratificati, risulti che il valore dei contributi dichiarati è superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali, il totale dei contributi, con riferimento al cespite in esame, viene ripartito proporzionalmente agli incrementi patrimoniali stessi, riportando l'eventuale eccedenza di contributi in detrazione del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino al completo esaurimento;
- nel caso di mancata esposizione del valore degli incrementi patrimoniali in quanto presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento, il valore del vincolo sui ricavi stesso coincide con il solo valore dei costi operativi, calcolato convenzionalmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.7, dell'Allegato A alla deliberazione n.171/05;
- nel caso in cui il valore delle poste rettificative è pari a zero, queste vengono rideterminate per tutte le località dell'impresa riproporzionando il valore complessivo di tali poste al valore degli incrementi patrimoniali netti;
- nel caso in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, vengono posti pari a zero tali valori e viene portato in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo.
Ritenuto che sia necessario:
- approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 44 (quarantaquattro) esercenti elencati in Tabella 1;
- approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 42 (quarantadue) esercenti elencati in Tabella 2;
- considerare che gli elementi addotti dalla società Socogas S.p.A. attengono esclusivamente alla sfera organizzativa dell'esercente medesimo e pertanto non sono idonei a poter ritenere valida la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria;
- approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario MILANO, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06;
- revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla società Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie già approvate con deliberazione n. 258/06;
- approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle società Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.;
- approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate rispettivamente con deliberazioni n 53/07 e n. 258/06, della società Cogervap S.r.l e delle società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.;
- approvare le proposte tariffarie della società Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- approvare le proposte tariffarie della società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- approvare per la società Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore all'1 ottobre 2005 e all'1 ottobre 2006;
- approvare per la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio, la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore all'1 ottobre 2005;
- applicare, per l'anno termico 2006/2007, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (PZ) della società Cosvim Soc. Coop. A r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (PZ) della società Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso
DELIBERA
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- di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 44 (quarantaquattro) esercenti elencati in Tabella 1;
- di approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 42 (quarantadue) esercenti elencati in Tabella 2;
- di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Milano, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06;
- di revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla società Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie già approvate con deliberazione n. 258/06;
- di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle società Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.;
- di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate rispettivamente con deliberazioni n 53/07 e n. 258/06, della società Cogervap S.r.l e delle società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.;
- di approvare le proposte tariffarie della società Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- di approvare le proposte tariffarie della società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
- di approvare per la società Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore all'1 ottobre 2005 e all'1 ottobre 2006;
- di approvare per la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore all'1 ottobre 2005;
- di determinare, salvo successiva verifica, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 per il comune di Ginestra (PZ) della società Cosvim Soc. Coop. A r.l., utilizzando le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (PZ) della società Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;
- di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2004, per l'anno termico 2004/2005, dall'1 ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dall'1 ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
- di comunicare il presente provvedimento alla società Cosvim Soc. Coop. A.r.l mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Ginestra in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.