Data pubblicazione: 28 March 2007
Delibera 26 March 2007
Delibera/Provvedimento 70/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 luglio 2005, n. 151/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 marzo 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 228/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, n. 187/04 (di seguito: deliberazione n. 187/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 83/05 (di seguito: deliberazione n. 83/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2005, n. 151/05 (di seguito: deliberazione n. 151/05);
- gli accertamenti che costituiscono oggetto del "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 187/04", allegato alla deliberazione n. 83/05, nonché la documentazione ivi richiamata;
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.
Considerato che:
- con deliberazione n. 151/05, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito. Gestore della rete) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per la violazione dell'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 228/01, nonché dell'articolo 5, comma 5.1, e dell'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
- in particolare, dalle informazioni acquisite durante l'istruttoria conoscitiva in ordine alle modalità di erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica al cliente finale Acciaierie ISP di Cremona negli anni 2002-2004, avviata con deliberazione n. 187/04 e chiusa con deliberazione n. 83/05, è emerso che il Gestore della rete, in data 19 novembre 2002, ha concluso con la società Finarvedi S.p.A. un contratto di erogazione del servizio di trasporto in relazione al punto di prelievo della rete di trasmissione nazionale a 380 kV corrispondente al predetto cliente finale, convenendo corrispettivi difformi da quelli che avrebbero dovuto applicarsi sulla base della disciplina tariffaria vigente;
- nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 151/05, la memoria difensiva del Gestore della rete in data 7 novembre 2005 (prot. Autorità n. 26420);
- con nota in data 14 dicembre 2006 (prot. FS/M06/5773), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato, rispettivamente, alle società GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (già Gestore della rete) e a Terna S.p.A. (subentrata nella posizione del Gestore della rete, nell'ambito del presente procedimento, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004) le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che hanno confermato gli addebiti contestati;
- in data 17 gennaio 2007, il GSE ha comunicato di avere effettuato (in data 16 gennaio 2007) il pagamento della sanzione in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81, ciò in applicazione dell'obbligo indennitario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/05 (14 maggio 2005);
- nella fattispecie l'illecito contestato è stato commesso in data 19 novembre 2002 e, pertanto, il pagamento in misura ridotta effettuato dal GSE comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio
DELIBERA
- di dichiarare l'estinzione del procedimento avviato con la deliberazione n. 151/05, nei confronti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ora GSE), essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al GSE, con sede legale in Viale M. Pilsudski, 92 - 00197 Roma e a Terna, con sede legale in Via Arno, 64, 00198 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.