Follow us on:






Data pubblicazione: 19 January 2007

Delibera 18 January 2007

Delibera/Provvedimento 10/07

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 febbraio 2004 ( di seguito: decreto ministeriale 12 febbraio 2004);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 248/06 (di seguito: deliberazione n. 248/06);
  • il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 15 novembre 2006, in materia di Procedura ad evidenza pubblica (di seguito: procedura) per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza (di seguito: documento per la consultazione 15 novembre 2006).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 ha stabilito che, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;
  • l'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della medesima legge, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, sia esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
  • con la deliberazione n. 212/06 l'Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, recante misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonché alle imprese individuate ai sensi del medesimo comma;
  • con il decreto ministeriale 29 settembre 2006 il Ministro dello Sviluppo Economico, tra l'altro:
    • ha emanato indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica, nonché alle imprese individuate quali fornitori di ultima istanza;
    • ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04;
  • la deliberazione n. 248/06 ha avviato un procedimento per la determinazione di una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04;
  • con il documento per la consultazione 15 novembre 2006 l'Autorità ha espresso il proprio orientamento in merito alle modalità di effettuazione della procedura e in particolare:
    1. ha esemplificato i possibili casi di clienti che sono temporaneamente privi di venditore e necessitano di conseguenza dell'intervento del fornitore di ultima istanza;
    2. al fine di identificare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo secondo gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, ha identificato 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale secondo un criterio di contiguità;
    3. ha previsto, in sede di prima applicazione:
      • un'unica procedura comprendente, oltre i casi di clienti che si vengono a trovare anche temporaneamente senza fornitore, anche i volumi oggetto delle forniture da parte del fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
      • una diversa quantificazione delle garanzie di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 rispetto a quelle da adottarsi a regime, tenuto conto della disponibilità dei dati relativi ai volumi attualmente approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza;
    4. ha proposto l'obbligo per i fornitori di ultima istanza di separare contabilmente l'attività di fornitura di ultima istanza dalle altre attività svolte.

Considerato che nelle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di consultazione alcuni operatori hanno sostenuto, tra l'altro:

  1. la necessità di meglio identificare le tipologie di intervento del fornitore di ultima istanza, pur condividendo sostanzialmente quelle individuate dall'Autorità, ma esprimendo perplessità in merito all'inclusione dei clienti morosi e richiedendo ulteriori specificazioni, senza però dare indicazioni in merito ad ulteriori fattispecie;
  2. l'opportunità di definire due diverse procedure, prevedendo in particolare una procedura distinta per la fornitura dei volumi attualmente approvvigionati tramite il fornitore grossista di ultima istanza, facendo emergere però opinioni contrastanti per quanto riguarda il periodo dell'anno più opportuno per l'avvio delle medesime procedure;
  3. anche in merito alle garanzie bancarie, diverse posizioni sulla loro quantificazione, segnalando anche l'opportunità di prevedere che esse non siano applicate nel caso di società con rating creditizio pari a Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation);
  4. l'eccessiva onerosità a carico degli esercenti derivante da obblighi di separazione contabile relativi alle forniture di ultima istanza.

Ritenuto che sia necessario e urgente determinare una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza nei casi e secondo le modalità e le definizioni previste dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 e dal decreto ministeriale 29 settembre 2006; e che in tali definizioni rientrano i casi di clienti privi di fornitore che sono stati in passato morosi, ma che allo stato risultano in regola con i pagamenti e offrono sufficienti garanzie commerciali.

Ritenuto opportuno al fine di limitare gli oneri in capo ai fornitori di ultima istanza:

  1. prevedere un'unica quantificazione delle garanzie di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
  2. non definire nuovi obblighi di separazione contabile per le attività di fornitura di ultima istanza

DELIBERA

  1. di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 riportata nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
  2. di trasmettere, per informazione, il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.