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Data pubblicazione: 29 December 2006

Delibera 27 December 2006

Delibera/Provvedimento 319/06

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo per l'anno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2006

Visti:

  • il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
  • il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
  • il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99 (di seguito: regolamento n. 794/04);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: decreto legge n. 35/05) ed in particolare l'articolo 11;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2005, n. 94/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06 (di seguito: deliberazione n. 128/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06 (di seguito: deliberazione n. 190/06);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 3 agosto 2006, prot. n. 0013709, ricevuta dall'Autorità in data 4 agosto 2006, prot. Autorità n. 019350 inerente la decisione della Commissione europea n. C(2006) 3225 def, del 19 luglio 2006 (di seguito: Decisione C(2006) 3225def);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 22 dicembre 2006, prot. n. 0021240, ricevuta dall'Autorità in data 27 dicembre 2006, prot. Autorità n. 031482 inerente i regimi tariffari speciali per l'anno 2007.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 25/03;
  • il successivo comma 13 prevede inoltre che le condizioni tariffarie richiamate ai precedenti punti si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2005 e vengano aggiornate dall'Autorità, che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
  • l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione n. 217/05;
  • la variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nel periodo dicembre 2005-novembre 2006, rispetto ai dodici mesi precedenti è risultata superiore al 4%;
  • la Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05;
  • il Ministro dello Sviluppo Economico, con la comunicazione del 3 agosto 2006, ha osservato che, "Per fare in modo che questo processo possa svolgersi efficacemente e senza tensioni sociali e che ci sia il tempo perché si delinei una soluzione condivisa a livello europeo, ogni decisione di sospensione immediata della misura in atto e delle compensazioni tariffarie correlate, si rende al momento inopportuna, in considerazione delle reazioni che potrebbero aversi da parte delle imprese e degli effetti anche di ordine pubblico";
  • con deliberazione n. 190/06 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) circa il riconoscimento della componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea;
  • la garanzia di cui al precedente punto doveva essere tale da coprire le somme erogate a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 190/06, fino al 31 dicembre 2006;
  • la procedura avviata con la citata Decisione C(2006) 3225def non è ancora giunta a conclusione;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato come, a livello di Commissione, esista l'impegno "affinchè gli Uffici della Commissione giungano alla definizione & in tempi ragionevoli" del problema inerente le misure che "consentano il riallineamento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel mercato interno" per le industrie a forte intensità energetica;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì ribadito la convinzione circa la legittimità dello Stato italiano a non considerare aiuto di stato le tariffe speciali oggetto della citata procedura di indagine formale;
  • per altro, il tema della armonizzazione delle tariffe energetiche per le imprese ad alta intensità energetica riveste carattere di rilevanza europea, come testimoniato anche dai lavori dell'High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment.

Ritenuto opportuno:

  • confermare per l'anno 2007 quanto disposto al punto 1 della deliberazione n. 190/06, prevedendo che la Cassa riconosca la componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea;
  • prevedere che le garanzie rilasciate, anche con atti successivi, ai sensi della deliberazione n. 190/06 siano tali da coprire le somme che verranno erogate dopo il 31 dicembre 2006 e fino al 30 giugno 2007, ritenendo tale termine ragionevole affinché gli Uffici della Commissione possano giungere alla definizione del caso ovvero esprimere il proprio orientamento circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica

DELIBERA

  1. di confermare per l'anno 2007 quanto disposto al punto 1., 2. e 4. della deliberazione n. 190/06;
  2. di determinare la componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato, nell'anno 2007, applicando un aumento del 4% delle tariffe agevolate applicate nell'anno 2006;
  3. di differire il termine di cui al punto 3 della deliberazione 190/06 al 30 giugno 2007;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore l'1 gennaio 2007.