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Data pubblicazione: 29 December 2006

Delibera 19 December 2006

Delibera/Provvedimento 300/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Asme Spa

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare, il combinato disposto all'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 32, comma 2, della suddetta deliberazione, impone agli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002.
  2. Dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, è emerso che la società Asme Spa ha provveduto ad ispezionare solo parte delle reti afferenti ai propri impianti.
  3. Più in dettaglio, Asme, per il triennio 2002-2004, relativamente all'impianto di distribuzione di "Erba", non ha sottoposto ad ispezione l'intera rete in alta e media pressione, limitandosi ad una porzione pari a circa l'82% della lunghezza totale della rete.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di Asme un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria, Asme non ha prodotto alcun documento né memoria, senza pertanto fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati sulla base della documentazione richiamata nella deliberazione n. 156/05.
  6. Solo con nota in data 20 giugno 2006 (prot. Autorità n. 14841) successiva alla comunicazione delle risultanze istruttorie avvenuta con nota in data 9 giugno 2006 (prot. AM/M06/2970), Asme ha esposto le proprie argomentazioni difensive.
  7. In data 14 novembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Asme

  1. Asme ha sostenuto che nella fattispecie non sarebbe configurabile alcun illecito amministrativo mancando i relativi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi.
  2. La società ha sostenuto di aver sostanzialmente rispettato le regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, "avendo svolto un'opera di continuo monitoraggio della rete che ha consentito di riscontare, nell'anno 2005, una sola dispersione, classificata di breve entità senza necessità di immediato intervento" e, in ogni caso, avendo completato per la seconda volta l'ispezione della rete entro il 31 dicembre 2005. Peraltro, in un caso analogo, l'Autorità aveva consentito ad alcuni esercenti, tra cui Asme, di effettuare le ispezioni "in ritardo". In particolare, con deliberazione 19 luglio 2005, n. 152/05 ("diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 2, della deliberazione dell'Autorità n. 236/00") l'Autorità aveva consentito di "recuperare" nell'anno 2005 le ispezioni non effettuate nell'anno 2004 (in base a tale norma, "gli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, sono tenuti a sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 30% della lunghezza totale della rete in alta e media pressione al 31 dicembre dell'anno precedente").
  3. Per quanto concerne il profilo soggettivo, Asme ha sostenuto di essere incorsa incolpevolmente in errore circa i tempi imposti per il controllo dell'intera rete a causa di una situazione di incertezza connessa a) a indicazioni fuorvianti provenienti dall'Autorità b) a difficoltà interpretative del "complesso ed equivoco" quadro normativo.
  4. In via subordinata, Asme ha chiesto che le suddette argomentazioni siano quantomeno valutate ai fini della quantificazione della sanzione.

B. Valutazioni delle argomentazioni di Asme

  1. Le argomentazioni relative al sostanziale rispetto delle regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas non consentono di escludere la responsabilità dell'impresa per le seguenti ragioni:
    • le circostanze addotte dall'esercente ("l'avere effettuato un continuo monitoraggio della rete, ad esito del quale si è riscontrata, nel 2005, una sola dispersione di bassa pericolosità") rilevano unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto per il perfezionamento dell'illecito in questione non è necessario il verificarsi di un effetto pregiudizievole essendo sufficiente la mera inosservanza della norma posta a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
    • l'applicazione, nel caso di specie, della deliberazione n. 152/05, al fine di legittimare il ritardo del completamento dell'ispezione triennale della rete, appare contraria ai principi di nominatività e di tipicità che caratterizzano l'azione della pubblica amministrazione, i quali esigono che ogni potere, cui è correlata la tutela di un determinato interesse pubblico, venga esercitato entro i limiti e per gli scopi per i quali detto potere è stato attribuito.
  2. Per quanto concerne il profilo soggettivo, l'esimente della buona fede ("errore scusabile") può essere invocata solo quando l'errore sulla liceità della propria condotta derivi da "elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione". Tali elementi possono consistere sia in situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia in comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima amministrazione. L'errore scusabile, inoltre, deve risultare "inevitabile", occorrendo che l'ignoranza dei presupposti l'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza.
  3. Asme non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. In altri termini, l'errato convincimento sulla legittimità del proprio operato deriva da negligenza dell'esercente, il quale avrebbe dovuto rendersi conto, con l'uso della normale diligenza, in presenza di un quadro normativo chiaro e completo, che il mancato completamento dell'ispezione nei termini previsti costituiva un illecito, peraltro idoneo a mettere in pericolo la vita e l'incolumità di persone e cose.
  4. Riguardo alle presunte "indicazioni fuorvianti dell'Autorità", si rileva che, con effetto dall'1 gennaio 2005, la deliberazione n. 236/00 (in particolare, l'articolo 9, comma 5) è stata abrogata dalla deliberazione n. 168/04; pertanto, il termine da cui decorre l'obbligo previsto dall'articolo 11 della deliberazione n. 168/04 è il 1 gennaio 2005. Il fatto che, nel corpo della deliberazione n. 152/05, si faccia riferimento ad un eventuale effetto retroattivo del citato articolo 11 è, pertanto, dovuto ad un mero errore materiale di digitazione. Tale errore, tuttavia, non è idoneo ad ingenerare alcuna "convinzione della liceità della propria condotta" in quanto la deliberazione n. 152/05 è stata adottata (il 19 luglio 2005) oltre sei mesi dopo la scadenza del termine entro cui l'ispezione triennale della rete doveva essere effettuata (il 31 dicembre 2004). L'errore sulla liceità del fatto è, infatti, scusabile solo se gli elementi idonei ad generare l'incolpevole convinzione della liceità della condotta siano anteriori al momento in cui tale condotta è stata posta in essere.
  5. Riguardo alla presunta "ambiguità del quadro normativo", si rileva che l'errore scusabile trova applicazione quando l'incertezza normativa e le conseguenti difficoltà interpretative derivano da "elementi oggettivi" ma anche sul punto Asme non ha addotto elementi idonei a dimostrare che l'errore sia stato causato da una oggettiva ambiguità del quadro normativo e che le predette difficoltà interpretative non fossero superabili con la dovuta diligenza.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta Asme ha violato regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Le ispezioni, infatti, sono attività volte a verificare la presenza di eventuali dispersioni di gas dagli impianti al fine di limitarne il numero e l'entità. Conseguentemente, la violazione in questione risulta grave.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dai dati che Asme ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00, si riscontra che effettivamente tale esercente, relativamente all'impianto di distribuzione di Erba, ha completato l'ispezione della rete, sia pure in ritardo, entro il 31 dicembre 2005 (si tratta della seconda ispezione della rete dall'entrata in vigore della deliberazione n. 236/00). Inoltre, l'esercente ha effettuato il continuo monitoraggio della rete, ciò che ha consentito di riscontare, nell'anno 2005, una sola dispersione, classificata di breve entità senza necessità di immediato intervento.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Asme non si è mai resa responsabile, in precedenza, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Asme ha un fatturato rilevante pari a 1.043.000 euro.

Ritenuto che:

  • sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Asme per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro

DELIBERA

  1. di irrogare ad Asme Spa una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00;
  2. di ordinare a Asme Spa il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Asme Spa di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Asme Spa, con sede legale in Via Trieste, 17/4 - 22036 Erba (CO).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: