Data pubblicazione: 20 October 2006
Delibera 16 October 2006
Delibera/Provvedimento 222/06
Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della società Gritti Gas Rete Srl con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 ottobre 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156/05 (di seguito: deliberazione n. 156/05).
Considerato che:
- con deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Gritti Gas Rete Srl (di seguito: Gritti Gas Rete) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver completato, relativamente all'impianto di distribuzione di Veronella, l'ispezione dell'intera rete in alta e media pressione entro il triennio 2002-2004, come previsto dall'articolo 9, comma 9.5 della deliberazione n. 236/00;
- nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Autorità hanno acquisito:
- nota di Gritti Gas Rete in data 13 settembre 2005 (prot. Autorità n. 020631) recante i dati relativi alla lunghezza della rete al 31 dicembre 2001 nonché alle ispezioni effettuate nel triennio 2002-2004;
- nota della medesima società in data 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 006768) recante chiarimenti richiesti dagli Uffici dell'Autorità con lettera in data 13 marzo 2006 (prot. AM/M06/1302);
- con tali note la società ha sostenuto di aver sottoposto ad ispezione l'intera rete nei termini previsti, pur avendo commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati necessari per il relativo controllo;
- quanto sopra affermato ha trovato conferma nei dati e negli elementi prodotti, i quali evidenziano, pertanto, l'insussistenza dei fatti oggetto dell'addebito contestato.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Gritti Gas Rete
DELIBERA
- di non irrogare a Gritti Gas Rete una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 156/05;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gritti Gas Rete, con sede amministrativa in Via Carducci, 2, 26900, Lodi.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.