Data pubblicazione: 20 April 2006
Delibera 19 April 2006
Delibera/Provvedimento 82/06
Determinazione delle aliquote definitive per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: S.MED.E. Pantelleria, S.EL.I.S. Lampedusa, S.EL.I.S. Linosa, S.EL.I.S. Marettimo, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 6202/2005 e SEA Società Elettrica di Favignana, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 6203/2005
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19-04-2006
Visti:
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'articolo 1, comma 43;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita;
- la deliberazione dell'Autorita 21 maggio 1998, n. 48/98;
- la deliberazione dell'Autorita 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);
- la delibe razione dell'Autorita 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorita 12 giugno 2003, n. 63/03, recante ?Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel?, (di seguito: deliberazione n. 63/03).
- la deliberazione dell'Autorita 6 agosto 2004, n. 145/04;
- la deliberazione dell'Autorita 23 dicembre 2005 n. 288/05.
Viste:
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588/2000, 589/2000 e 590/2000;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, 29 aprile 2004, n. 2415/2004 (di seguito: sentenza n. 2415/2004) in merito al ricorso n. 2927/2003 proposto dalla societa SEA Societa Elettrica di Favignana S.p.A. (di seguito: SEA di Favignana);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, 29 aprile 2004, n. 2416/2004 (di seguito: sentenza n. 2416/2004) in merito al ricorso n. 2473/2003 proposto dalle societa S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. (di seguito: SELIS Marettimo), S.EL.I.S. Linosa S.p.A. (di seguito: SELIS Linosa), S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. (di seguito: SELIS Lampedusa) e S.MED.E. Pantelleria S.p.A. (di seguito: SMEDE Pantelleria);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 14 giugno 2005, n. 6202/2005, in merito al ricorso in appello n. 7796/2004 proposto dall'Autorita contro SELIS Marettimo, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa e SMEDE Pantelleria, avverso la sentenza n. 2416/2004;
- la d ecisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 14 giugno 2005, n. 6203/2005, in merito al ricorso in appello n. 7797/2004 proposto dall'Autorita contro SEA di Favignana, avverso la sentenza n. 2415/2004;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, 14 dicembre 2005, n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006 (di seguito rispettivamente: sentenze n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041;
- la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432;
- la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497;
- le comunicazioni della Cassa in data 20 marzo 2006, prot. 000742 (di seguito: comunicazione 20 marzo 2006) e 10 aprile 2006, prot. 000935 (di seguito: comunicazione 10 aprile 2006) con le quali la Cassa ha trasmesso all'Autorita le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA di Favignana per gli anni dal 1987 al 1998;
- le comunicazioni dell'Autorita a Cassa in data 26 aprile 2002, prot. PB/M02/1675/md; 17 luglio 2002, prot. PB/M02/2643/md e 23 febbraio 2006, prot. EF/M06/1083/ao.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 63/03, l'Autorita ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 spettanti alle imprese elettriche minori SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa, SELIS Marettimo e SEA di Favignana;
- con la decisione n. 6202/2005, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/03 nella parte relativa ai criteri di determinazione delle aliquote di integrazione definitive, disponendo che, per il periodo 1991-1998, nel calcolo delle aliquote definit ive fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci e che nell'individuazione del patrimonio netto per il periodo 1992-1998 fosse considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997;
- con la decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/03 nella parte relativa ai criteri di determinazione delle aliquote di integrazione definitive per la societa SEA di Favignana disponendo che, per il periodo 1991-1998, nel calcolo dell'aliquota definitiva fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci e che nell'individuazione del patrimonio netto per il periodo 1992-1998 fosse considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997;
- con la medesima decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha inoltre disposto il riconoscimento dell'utile d'impresa alla societa SEA di Favignana, secondo i criteri previsti con deliberazione n. 132/00, anche per gli anni compresi tra il 1987 ed il 1991;
- con le sentenze n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha confermato l'applicazione letterale delle disposizioni della deliberazione n. 132/00 disponendo che, ai fini della ricostruzione del patrimonio netto, occorrera considerare il solo utile relativo all'anno precedente a quello di riferimento, e non anche la sommatoria degli utili negli altri anni pregressi>;
- con le comunicazioni 20 marzo 2006 e 10 aprile 2006 la Cassa ha riformulato, in base alle citate decisioni del Consiglio di Stato n. 6202/2005 e 6203/2005, le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA di Favignana per gli anni dal 1987 al 1998.
Ritenu to opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo;
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, SEA di Favignana;
- che le aliquote definitive relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 1999
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonche ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative:
- agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per le imprese SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa SEA di Favignana, come indicato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre che, per l'anno 1999 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Tabelle
Impresa | Anni | |||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
SMEDE Pantelleria | 18,89 | 19,62 | 16,44 | 9,82 | 12,95 | 14,19 | 13,88 | 14,81 |
SELIS Lampedusa | 20,12 | 23,42 | 18,71 | 14,99 | 15,91 | 18,01 | 18,44 | 17,10 |
SELIS Linosa | 42,49 | 34,96 | 32,45 | 32,35 | 34,66 | 39,40 | 44,92 | 41,75 |
SELIS Marettimo | 54,48 | 51,09 | 46,08 | 42,08 | 42,32 | 47,36 | 47,45 | 43,20 |
Impresa | Anni | |||||||||||
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
SEA di Favignana | 28,45 | 30,49 | 37,02 | 38,57 | 43,66 | 43,77 | 41,43 | 40,88 | 42,52 | 42,70 | 41,39 | 40,67 |