Data pubblicazione: 19 July 2005
Delibera 18 July 2005
Delibera/Provvedimento 150/05
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel Distribuzione Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18-07-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorita 27 ottobre 2004, n. 187/04 (di seguito: deliberazione n. 187/04);
- la deliberazione dell'Autorita 2 maggio 2005, n. 83/05 (di seguito: deliberazione n. 83/05);
- gli accertamenti che costituiscono oggetto del "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 187/04", allegato alla deliberazione n. 83/05, nonche la documentazione ivi richiamata.
Considerato che:
- per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 ed il 31 gennaio 2003, l'Autorita, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 228/01, ha previsto che "ciascun esercente il servizio di cui al comma 2.1, lettera a), ad eccezione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, propone ai sensi del comma 4.1 almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), ubicate nel proprio ambito di competenza";
- per il periodo decorrente dall'1 febbraio 2004, l'Autorita con l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 ha distinto il servizio di trasporto nei servizi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo, in particolare:
- per il servizio di distribuzione, ai sensi articolo 7, comma 7.1, che ciascuna impresa distributrice debba proporre un'opzione tariffaria base per il servizio di distribuzione per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettere da b) ad f), della medesima deliberazione ubicate nel proprio ambito di competenza;
- per il servizio di trasmissione, invece, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1, che ciascuna impresa distributrice debba applicare alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettere da b) ad f), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione secondo quanto stabilito al medesimo comma 5.1;
- dalle informazioni acquisite durante l'istruttoria conoscitiva in ordine alle modalita di erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica alle Acciaierie ISP di Cremona negli anni 2002-2004, avviata con deliberazione n. 187/04 e chiusa con deliberazione n. 83/05, e emerso che:
- in data 19 novembre 2002, la societa Gestore della rete nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in violazione delle disposizioni sopra richiamate, averebbe concluso con la societa Finarvedi Spa un contratto di erogazione del servizio di trasporto in relazione al punto di prelievo della rete di trasmissione nazionale a 380 kV corrispondente al cliente finale Acciaierie ISP di Cremona;
- alla conclusione del predetto contratto, il Gestore della rete sarebbe pervenuto dopo aver richiesto, nel mese di aprile 2002, alla societa Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione), di r egolare direttamente il servizio di trasporto presso tale punto; in seguito a tale richiesta la societa Enel Distribuzione, che nei mesi di gennaio e febbraio 2002 aveva provveduto all'erogazione del servizio ed alla conseguente fatturazione dei corrispettivi dovuti sulla base della disciplina tariffaria vigente, ha provveduto a stornare al Gestore della rete le fatture sino ad allora emesse;
- la societa Enel Distribuzione, in quanto soggetto nel cui ambito di competenza insiste il punto di prelievo interessato dal rapporto, era l'esercente tenuto ad erogare il servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione di energia elettrica) nei confronti dell'utente e, pertanto, avrebbe dovuto contrattualizzare il relativo rapporto e fatturare i corrispettivi, avendovi provveduto solo sino a febbraio 2002.
Ritenuto che:
il comportamento posto in essere dalla societa Enel Distribuzione sopra descritto costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti della medesima societa, ai fini dell'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti della societa Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione) per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95), per inosservanza dell'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01, nonche dell'articolo 5, comma 5.1, e dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- di designare, quali responsabili del procedimento, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale e il Direttore della Direzione Energia Elettrica;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 144/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa Enel Distribuzione, con sede legale in via Ombrone, 2 - 00198 Roma;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).