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Data pubblicazione: 05 April 2005

Delibera 31 March 2005

Delibera/Provvedimento 62/05

Avvio di procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05 e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 6 maggio 2004, n. 69/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 ottobre 2004, n. 190/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 190/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 febbraio 2005, n. 20/05;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05).

Considerato che:

  • con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
    1. non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
    2. prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
  • il principio riportato alla lettera (a) esplica i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, mentre quello di cui alla lettera (b) riguarda i procedimenti relativi agli anni termici successivi;
  • il principio richiamato alla lettera (a), inoltre, pur avendo ad oggetto la disciplina del regime ordinario di determinazione del vincolo sui ricavi, incide anche sulla disciplina del regime individuale da adottarsi in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 190/04; e che il termine per la conclusione di tale procedimento e scaduto il 7 marzo 2005;
  • la disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi relativo all'attivita di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, di cui all'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione n. 173/04, e stata definita in analogia a quella prevista per l'attivita di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e all'articolo 8, della deliberazione n. 170/04.

Considerato che:

  • nel documento per la consultazione 29 luglio 2004 l'Autorita, nel prospettare i contenuti della dis ciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha previsto di ridurre la variabilita tariffaria anche tramite l'introduzione, per gli anni termici successivi al primo, di tariffe omogenee su base regionale, definite sulla base dei seguenti criteri:
    1. introduzione di un vincolo regionale sui ricavi di distribuzione ottenuto aggregando i vincoli delle singole localita appartenenti alla regione;
    2. determinazione delle tariffe regionali tramite l'applicazione, ad una tariffa nazionale di riferimento, di un coefficiente regionale appositamente calcolato;
    3. introduzione di un sistema di perequazione volto ad assicurare alle imprese di distribuzione il recupero del proprio vincolo sui ricavi, qualora cio non fosse garantito dalle tariffe regionali calcolate ai sensi della precedente lettera (ii);
  • ai fini della consultazione su tale profilo, l'Autorita ha assegnato, quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni e commenti, il 30 ottobre 2004; e che, conseguentemente, l'articolo 3, comma 3.2, e l'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 170/04, hanno rinviato a successivo provvedimento dell'Autorita la disciplina dell'articolazione delle tariffe di distribuzione, e della relativa modalita di calcolo, per gli anni termici successivi all'anno 2004-2005;
  • nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute, pur convergendo sull'esigenza di semplificazione e di promozione della concorrenza che l'Autorita intende perseguire prevedendo tariffe omogenee per aggregati territoriali piu ampi di quelli attuali, hanno segnalato che l'articolazione tariffaria su base regionale dovrebbe essere effettuata con riferimento alle aree di uscita della rete di trasporto nazionale, e che tale articolazione determinerebbe:
    1. la perdita di coerenza tra la tariffa e gli effettivi costi di distribuzione, ingenerando di conseguenza sussidi incrociati tra clienti finali e privando le tariffe dei segnali economici che stimolano l'efficienza delle imprese;
    2. incertezze e complessita nel sistema tariffario, in considerazione del fatto che le tariffe regionali subirebbero delle variazioni ad ogni eventuale modifica dei singoli vincoli di localita, nonche relativamente alla gestione del sistema di perequazione;

Considerato che nei prossimi anni, tenuto conto del contesto del mercato internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, difficilmente il sistema nazionale potra disporre di un'offerta in grado di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia riportate alla lettera (a) del primo considerato, avviare un procedimento per la definizione di una modifica della deliberazione n. 170/04, e conseguentemente della deliberazione n. 173/04, che consenta alle imprese di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione tenendo conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; e che l'ottemperanza al predetto principio non costituisca acquiescenza rispetto all'altro profilo di illegittimita enunciato nella precedente lettera (b), per il quale verra presentato ricorso in appello;
  • sia opportuno, sino all'esito del procedimento di cui al precedente alinea, garantire certezza a clienti ed esercenti nonche evitare disparita di trattamento tra clienti ed esercenti il servizio di distribuzione; e che sia necessario a tal fine prevedere che, nel predetto periodo di tempo, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2 , della deliberazione n. 170/04, dando luogo ad una sola e definitiva procedura di conguaglio;
  • sia opportuno differire il termine per la conclusione del procedimento per la definizione della disciplina del regime individuale, avviato con deliberazione n. 190/04, sino alla conclusione del procedimento di cui ai precedenti alinea;
  • il predetto avvio di procedimento, nonche il principio affermato dal Tar Lombardia alla lettera (b) del primo considerato, renda incongruo il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, con la presentazione delle proposte per l'anno termico 2005-2006; e che sia conseguentemente necessario differire detto termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento;
  • sia opportuno, anche alla luce dell'indeterminatezza del quadro normativo di riferimento cosi come si e venuto a configurare in seguito alla sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia nonche dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, mantenere per l'intero periodo di regolazione in corso la disciplina dell'articolazione tariffaria attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2004-2005; e che sia conseguentemente opportuno, nell'ambito del suddetto procedimento, apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 170/04, in particolar modo con riferimento alle disposizioni tariffarie relative al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
  2. di attribuire al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorita, la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive;
  3. di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria;
  4. di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 31 maggio 2005;
  5. di prevedere che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;
  6. di differire il termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita 29 ottobre 2004, n. 190/04, alla data di cui al punto 4;
  7. di approvare le seguenti modifiche della deliberazione n. 170/04:
    1. all'articolo 3, comma 3.1, le parole: "Per l'anno termico 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2005", sono sostituite con le parole: "Per il secondo periodo di regolazione";
    2. all'articolo 3, il comma 3.2 e abrogato;
    3. all'articolo 4, comma 4.3, le parole: "Per l'anno termico 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2005", sono sostituite con le parole: "Per il secondo periodo di regolazione";
    4. all'articolo 4, il comma 4.5 e abrogato;
  8. di prevedere che, per l'anno termico 2005-2006, il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, sia differito a data da stabilirsi in esito al presente procedimento;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  10. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 7.