Delibera 14 October 2004
Delibera/Provvedimento 180/04
Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas e approvazione di modifiche del codice di rete della società Snam Rete Gas Spa ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia e elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 19 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 ottobre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002 n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il capitolo 7, paragrafo 1, ed il capitolo 9 del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03;
- il punto 1, lettera a), e il punto 5 della delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: delibera n. 91/03);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04).
Considerato che:
- l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
- con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha ritenuto opportuno che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi da parte dell'Autorità, i quali rispettivamente prevedano:
- l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02;
- la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
- la riforma dell'attuale regime di bilanciamento e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento;
- l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incroci fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;
- ai fini di cui sopra, l'Autorità, con la medesima deliberazione n. 22/04, ha attribuito la qualifica di mercato regolamentato della capacità e del gas, limitatamente all'intervento richiamato alla precedente lettera a), alla disciplina del mercato secondario predisposta dalla Snam Rete Gas denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale"; e che a tal fine, l'Autorità, da un lato, ha pubblicato la predetta disciplina nel proprio sito internet e, dall'altro lato, ha prescritto alla Snam Rete Gas di presentare proposte di modifica di tale disciplina, e conseguentemente del proprio codice di rete, finalizzate a consentire nell'anno termico 2004-2005:
- ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui al capitolo 9 del codice di rete, la comunicazione alla Snam Rete Gas del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di gas naturale, e delle relative quantità, con anticipo di almeno (30) trenta giorni;
- la cessione e lo scambio di capacità, per periodi minimi di un giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di gnl;
- la comunicazione alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli scambi di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento di cui alla precedente lettera a).
Considerato che:
- la Snam Rete Gas, con lettera in data 8 aprile 2004 (prot. Autorità n. 10070, del 16 aprile 2004), ha presentato le proposte sopra richieste, in relazione alle quali gli uffici dell'Autorità, con nota in data 24 giugno 2004 (prot. CDM/M04/2402), hanno segnalato alcuni profili di criticità; e che con nota in data 30 agosto 2004 (prot. Autorità n. 18785, dell'1 settembre 2004) la Snam Rete Gas ha presentato nuove proposte che recepivano le predette osservazioni;
- in particolare, le proposte formulate dalla Snam Rete Gas prevedono, da un lato, una modifica del capitolo 5, paragrafi 1.2 e 1.3, del capitolo7, paragrafo 1, del capitolo 8, paragrafo 6 e del capitolo 9 paragrafi 3.1.2 e 3.4, del codice di rete che consenta quanto indicato alle precedenti lettere b) e c), e, dall'altro lato, l'impegno della stessa Snam Rete Gas di segnalare la modifica richiesta alla precedente lettera a) nel proprio sito internet "(Area Business - Servizi On-Line) da cui si accede al Sistema e comunicata via posta elettronica agli Utenti sottoscrittori del Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale".
Ritenuto che:
- sia necessario ed urgente, in considerazione del fatto che l'1 ottobre 2004 è iniziato l'anno termico 2004-2005, approvare le proposte presentate dalla Snam Rete Gas in esecuzione degli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 22/04;
- sia conseguentemente necessario approvare le proposte di modifica del codice di rete della stessa società;
- sia inoltre opportuno, al fine di assicurare pubblicità e certezza agli operatori in merito al sopra richiamato impegno assunto dalla Snam Rete Gas, modificare in tal senso la disciplina del "Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale"
DELIBERA
- di approvare le proposte formulate dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), ai sensi del punto 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 febbraio 2004, n. 22/04, in quanto funzionali alle finalità ivi indicate;
- di modificare la disciplina del mercato secondario "Sistema per scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale", inserendo nel capitolo 4 del documento denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV", prima del paragrafo 4.1, il seguente paragrafo;
"Nel Sistema può essere inserita una transazione di gas con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni. Tale facoltà verrà segnalata nel sito Internet di Snam Rete Gas da cui si accede al Sistema e comunicata via posta elettronica agli Utenti sottoscrittori del "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale"; - di approvare conseguentemente le modifiche del codice di rete della Snam Rete Gas;
- di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il documento "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV" nonché il codice di rete come sopra modificati, affinché le modifiche sopra disposte abbiano effetto dalla data di pubblicazione;
- di notificare alla Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.