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Delibera 06 May 2004

Delibera/Provvedimento 69/04

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 7 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00);
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;

Considerato che:

  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determina le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; e che a tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente appositi strumenti di perequazione;

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione del gas per il nuovo periodo di regolazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge n. 481/95;
  • prevedere che le tariffe siano definite in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

DELIBERA

  1. Di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. Di seguire, ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto applicabili o rilevanti, le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
  3. Di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle seguenti esigenze generali:
    1. promuovere la libertà di accesso alla rete e la concorrenza sull'intero territorio nazionale;
    2. prevedere che le tariffe siano definite tenendo conto dei provvedimenti della stessa Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione del gas;
    3. assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo del sistema gas nazionale;
  4. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  5. Di rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas per il nuovo periodo di regolazione.
  6. Di attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore dell'Area gas dell'Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.
  7. La presente delibera, pubblicata nel sito internet dell'Autorità  (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.