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Delibera 12 March 2004

Delibera/Provvedimento 26/04

Proroga dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 15 marzo

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

G.U. Serie Generale n. 73 del 27.3.04

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 10 marzo 2004

 

 

Visti :

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 3, comma 1;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00) come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n.58/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03 (di seguito: deliberazione n. 44/03);

 

 

Considerato che:

 

  • l'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas con decorrenza dall'1 luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
  • l'articolo 5, comma 5, della deliberazione n. 237/00 prevede che per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota compensativa di cui sopra sia riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore a tre anni termici;
  • l'articolo 4 della deliberazione n. 58/01 dispone che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
  • con la deliberazione n. 306/01, l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno a decorrere dall'1 aprile 2002, rinnovando successivamente tale affidamento con la deliberazione n. 44/03 per un ulteriore periodo di un anno decorrente dall'1 aprile 2003;
  • l'articolo 19, comma 4, della deliberazione n. 237/00, stabilisce che il primo periodo di regolazione tariffaria della distribuzione si concluda alla data del 30 giugno 2004;

 

 

Ritenuto che sia opportuno che l'Autorità continui ad

avvalersi della Cassa per un adeguato periodo di tempo, al fine di consentire

il regolare svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione del fondo per

l'ultimo anno termico dell'attuale periodo di regolazione tariffaria

 

 

DELIBERA

 

 

Di prorogare, a decorrere dall'1 aprile 2004 e fino

all'entrata in vigore del nuovo periodo di regolazione e comunque non oltre il

31 marzo 2005, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 aprile 2003, n.

44/03, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della

gestione del fondo per la compensazione di cui all'articolo 5, comma 1, della

deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente

integrata e modificata;

 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua

pubblicazione;

 

 

 

Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico

raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore

elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati 76, 00186 Roma.

 


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