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Delibera 05 June 2002

Delibera/Provvedimento 104/02

Modificazione e integrazione del Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Pubblicata su questo sito il 5 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2002,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha ampliato nel corso degli anni il programma di attività e acquisito nuove risorse di personale;
  • il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvato con delibera 20 febbraio 2001, n. 26/01 (di seguito: delibera n. 26/01) prevede all'articolo 13 che venga effettuato un controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile;
  • tra i controlli di cui al precedente alinea hanno rilievo gli strumenti e le procedure per la verifica interna di regolarità dell'assetto amministrativo e contabile, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 18 agosto 1999, (di seguito: decreto legislativo n. 286/99);

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 8 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo n. 286/99;
  • la delibera dell'Autorità 4 dicembre 1996, n. 03/96 recante Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti;
  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 59/97 recante modifica del Regolamento di contabilità dell'Autorità con allegato Schema dei conti;
  • la delibera dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 151/97 recante modificazioni e integrazioni del Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti;
  • la delibera n. 26/01;
  • la delibera dell'Autorità 30 aprile 2002, n. 85/02 recante nomina del Direttore generale dell'Autorità;

Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato nel Bollettino ufficiale della medesima Autorità il 29 febbraio 2000;

Visto il documento "Proposta di delibera per la modificazione e l'integrazione del Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (PROT.AU/02/150);

Considerato che:

  • l'adozione dell'euro come valuta nazionale comporta una conversione di importi contenuti nel Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità; e che anche ai fini dell'efficienza dell'azione amministrativa è opportuna una loro revisione;
  • tenendo conto dell'avvenuta nomina del Direttore generale e dell'esperienza dei primi anni di funzionamento dell'Autorità, appare opportuno in alcuni casi meglio definire la separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite all'Autorità e funzioni di gestione attribuite ai dirigenti, come previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 481/95;
  • nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese le funzioni di controllo amministrativo e contabile sono di norma affidate ad un collegio di revisione con il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile verificando la legittimità e la regolarità degli atti al fine di assicurare il corretto ed efficace impiego delle risorse per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Ritenute pertanto le esigenze di modificare e integrare il Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità, di correggere errori materiali, e di introdurre apposita numerazione negli articoli che agevoli l'identificazione dei singoli commi;

Su proposta del prof. Sergio Garribba,

DELIBERA

Di sostituire gli articoli 15, 16, 43, 44 e 67 del Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvato con delibera della medesima Autorità 4 dicembre 1996 n. 03/96 e sue successive modificazioni e integrazioni con i seguenti articoli:

Articolo 15
Impegni di competenza del Direttore generale
  1. Il Direttore generale assume impegni di spesa per tutte le spese fisse e continuative, di cui all'articolo 16, senza limite di importo, e per le altre spese fino al limite di euro 500.000 (cinquecentomila). Il predetto limite è ridotto a euro 200.000 (duecentomila) in caso di impegno conseguente a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al di sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
  2. Il Direttore generale comunica all'Autorità l'ammontare e la specificazione delle spese da lui disposte. Per le spese fisse e continuative, di cui all'articolo 16, il Direttore generale trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo bimestrale.
  3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, nell'esercizio delle incombenze previste dal presente articolo, dal dirigente dallo stesso designato.
    Il Direttore generale può delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al responsabile del Servizio amministrazione e personale ed al responsabile dell'Ufficio di Roma. La delega, per le spese diverse da quelle fisse e continuative, è contenuta nel limite di importo fissato dal Direttore generale medesimo. Detto limite comunque non è superiore a euro 200.000 (duecentomila) e, per gli acquisti effettuati senza la pubblicazione di un bando, a euro 50.000 (cinquantamila).
Articolo 16
Spese fisse e continuative
  1. Sono spese fisse:
    1. le indennità, e i connessi oneri, spettanti al Presidente e ai Membri dell'Autorità;
    2. gli stipendi, gli assegni, le indennità e gli oneri relativi al personale.
  2. Sono spese continuative quelle concernenti:
    1. provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
    2. spese per manutenzione di locali e relativi impianti;
    3. forniture di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e condizionamento;
    4. acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
    5. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, "personal computer", stampanti, lettori di "badge" e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
    6. acquisto, noleggio, riparazione e assicurazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto;
    7. spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;
    8. trasporti, spedizioni, facchinaggio e immagazzinaggio;
    9. abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili, acquisto di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
    10. organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa e spedizione di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
    11. locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami;
    12. iniziative culturali specialistiche;
    13. spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
    14. spese per accertamenti medico-fiscali;
    15. spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;
    16. divulgazione dei bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;
    17. spese per traduzioni, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze;
    18. spese per stampa, tipografia, litografia;
    19. assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio e servizio di vigilanza uffici;
    20. canoni di locazione di immobili a breve termine;
    21. spese per il funzionamento di commissioni, gruppi di lavoro e altri organi consultivi dell'Autorità;
    22. spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico-sanitario;
    23. spese per il servizio di fornitura pasti e sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto.
Articolo 43
Stipulazione del contratto
  1. Il Direttore generale provvede a tutti gli atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi (ivi incluse la determinazione a contrarre e la stipulazione del contratto) per le spese fisse e continuative di cui al precedente articolo 16 senza limiti di importo e per le altre spese di cui all'articolo 15, nel limite rispettivamente di euro 500.000 (cinquecentomila), ove la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta o procedura ristretta, e di euro 200.000 (duecentomila) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al di sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
  2. Il direttore del Servizio amministrazione e personale, su delega del Direttore generale, provvede a tutti gli atti necessari (ivi inclusa la stipulazione) senza limiti di importo per le spese fisse e continuative e nel limite rispettivamente di euro 200.000 (duecentomila) per gli acquisti tramite procedura aperta o ristretta e di euro 50.000 (cinquantamila) per gli acquisti tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
  3. La determinazione a contrarre indica:
    1. gli scopi che si intendono perseguire;
    2. l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;
    3. la scelta del procedimento contrattuale e le ragioni che giustificano tale scelta;
    4. le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.

Il Direttore generale procede alla stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Autorità.

Il Direttore del Servizio amministrazione e personale, o altro dirigente all'uopo designato, procede alla stipulazione dei contratti in rappresentanza del Direttore generale entro i limiti di importo fissati al comma 2.

Articolo 44
Approvazione dei contratti
  1. Gli atti di aggiudicazione ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori per l'Autorità e non sono eseguibili finché non siano stati approvati dal soggetto competente a deliberare il contratto a norma dell'articolo 43.
Articolo 67
Collegio dei revisori dei conti
  1. E' costituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente e da due Membri. Il Presidente e i Membri del medesimo Collegio, nominati con delibera dell'Autorità tra i magistrati della Corte dei conti e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni dalla data di assunzione dell'incarico e non possono essere rinnovati.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il compenso del Presidente e dei Membri del Collegio.
Articolo 67 bis
Funzioni del Collegio dei revisori dei conti
  1. Al fine di assicurare il corretto ed efficace impiego delle risorse per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Collegio dei revisori dei conti:
    1. verifica la legittimità e la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità;
    2. controlla, almeno una volta ogni tre mesi, gli atti relativi alla gestione finanziaria e alla gestione patrimoniale dell'Autorità e i contratti;
    3. effettua, anche a campione, accertamenti sugli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità.
  2. Con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto annuale dell'Autorità, il Collegio dei revisori dei conti:
    1. esprime un parere per l'Autorità sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal Direttore generale;
    2. predispone una relazione sul rendiconto annuale compilato dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria ponendo in evidenza criteri e modalità adottati per l'impiego delle risorse.

La relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto annuale viene predisposta anche ai fini di cui all'articolo 2, commi 38 e 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

  1. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca le riunioni, di cui viene tenuto verbale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del Collegio."

 

Di modificare gli importi di cui agli articoli 14, 42ter e 60 del Regolamento di contabilità da lire 100.000.000 (cento milioni) ad euro 60.000 (sessantamila).

Di approvare il Regolamento dei conti con allegato Schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, includendo le modificazioni e integrazioni di cui sopra, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della pubblicazione.

 


Allegati: