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Delibera 26 April 2001

Delibera/Provvedimento 91/01

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

G.U. serie generale n. 109 del 12 maggio 2001

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2001;

Premesso che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 245/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: delibera n. 245/00), l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 28/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001 (di seguito: delibera n. 28/01), l'indice Jrelativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.151 del 30 giugno 2000 e n.160/00,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, n. 199/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000 e n. 245/00 e n. 28/01 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001 e 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001;

Visti in particolare:

  • l'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 29,5 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.
1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.
Articolo 2
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas
2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 224,4 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).
2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2001.

 

Altri documenti: