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Delibera 17 May 2001

Delibera/Provvedimento 110/01

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99

G.U. serie generale n. 128 del 5 giugno 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 maggio 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), prevede che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti tariffarie A e UC specificate nella tabella 1 della medesima deliberazione;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00), l'Autorità ha previsto che, a decorrere dall'1 luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%;
  • con l'articolo 1 della deliberazione 4 ottobre 2000, n. 180/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 180/00), l'Autorità ha soppresso, a decorrere dall'1 novembre 2000, le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 4.2 e 4.3 della deliberazione n. 108/00;
  • con l'articolo 2 della deliberazione n. 180/00 l'Autorità ha disposto la modificazione dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99 mediante inserimento di un comma 3.1 bis nel quale si prevede che, per le tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da e) a i) della medesima deliberazione n. 204/99, le componenti tariffarie A espresse in lire/kWh non si applichino, a decorrere dal1'1 novembre 2000, al consumo mensile di energia elettrica eccedente gli 8 GWh;
  • la modificazione di cui al precedente alinea comprende anche l'inserimento di un comma di un comma 3.1 ter che prevede, alla lettera d), che la riduzione di cui al precedente alinea si applichi all'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto 19 dicembre 1995 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Decreto 19 dicembre 1995), a decorrere dall'1 gennaio 2006;

Visti:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 24 luglio 1992, n. 13 (di seguito: provvedimento CIP n. 13/92);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il Decreto 19 dicembre 1995;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97;
  • la deliberazione n. 204/99;
  • la deliberazione n. 108/00;
  • la deliberazione n. 180/00;

Considerato che:

  • il provvedimento CIP n. 13/92, prevede, per la fornitura di energia elettrica per la produzione di alluminio primario, aliquote di sovrapprezzo agevolate rispetto alla generalità della clientela;
  • il paragrafo 2 del decreto 19 dicembre 1995 prevede che alle forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (di seguito: produzione di alluminio primario) si applichi sino al 31 dicembre 2005 il trattamento dei sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13/92, e sue successive modificazioni; e che, con decorrenza dalla scadenza di detto termine, il richiamato trattamento venga allineato a quello previsto per la generalità della clientela;
  • l'articolo 15 della deliberazione n. 204/99 prevede un regime tariffario speciale per le forniture a cui alla data del 31 dicembre 1999 si applicavano aliquote della parte A della tariffa al netto delle componenti inglobate o aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela;
  • l'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione n. 204/99, in attuazione delle disposizioni richiamate nel secondo alinea del presente considerato, prevede che l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario di cui al Decreto 19 dicembre 1995, con riferimento alle componenti A e UC, sia assoggettata al regime di cui alla tabella 9 della medesima deliberazione;
  • la tabella 9 della deliberazione n. 204/99 esenta l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario dal pagamento della componente tariffaria A4 in quanto energia ammessa al regime tariffario speciale di cui all'articolo 15 della medesima deliberazione;
  • il paragrafo 3 del Decreto 19 dicembre 1995 prevede che alle tariffe ed ai sovrapprezzi da applicarsi alle forniture destinate alla produzione di alluminio primario siano applicate le stesse variazioni in aumento, con la medesima decorrenza, previste dalle normative generali successivamente entrate in vigore per le forniture a regime normale;
  • il paragrafo 3 del Decreto 19 dicembre 1995 prevede, inoltre, che qualora anteriormente al 31 dicembre 2005 l'onere derivante dai sovrapprezzi imposti ai titolari di forniture di energia elettrica in alta tensione per la produzione di alluminio primario si attesti sui livelli previsti per gli utenti appartenenti alle medesima tipologia le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi siano applicate anche a dette forniture di energia elettrica;
  • la deliberazione n. 70/97 ha inglobato il sovrapprezzo termico ordinario nella parte B della tariffa e gli altri sovrapprezzi nella parte A della tariffa e a decorrere dal mese di luglio 2000 si è realizzata la condizione di cui al precedente alinea relativamente alle componenti A2, A3 ed A5, essendosi consolidate, relativamente a tali componenti, condizioni di equiparabilità del trattamento tariffario dell'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario al trattamento tariffario applicato agli utenti appartenenti alla medesima tipologia;

Considerato altresì che:

  • la società Alcoa Italia S.p.A., (di seguito: Alcoa) unica impresa domestica produttrice di alluminio primario, non ha interposto gravame avverso le deliberazioni dell'Autorità n. 108/00 e n. 180/00 nella parte in cui prevedevano, per detto settore industriale, una postergazione del riconoscimento della riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A prevista dai citati provvedimenti;
  • in seguito ad un incontro avvenuto presso gli uffici dell'Autorità in data 15 dicembre 2000 con i rappresentanti di Alcoa, sono emersi ulteriori elementi valutativi che hanno reso necessari approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorità circa il trattamento tariffario dell'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario;

Ritenuto che sia necessario riconoscere all'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario un trattamento analogo a quello di cui hanno beneficiato gli originari aventi diritto alla riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh disposta dall'Autorità con le delibere n. 108/00 e 180/00;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
1.1

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

  1. per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  2. per decreto 15 dicembre 1995 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
  3. per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999 n. 204/99, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 180/00;
Articolo 2
Modificazione della deliberazione n. 204/99

All'articolo 3, comma 3.1 ter, lettera d) della deliberazione n. 204/99 è soppressa l'espressione "a decorrere dall'1 gennaio 2006"

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali
3.1

Con la prima fatturazione successiva al 31 maggio 2001 sono rimborsati ai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1 ter, lettera d) della deliberazione n. 204/99, al trattamento previsto dall'articolo 3, comma 3.1 bis della medesima deliberazione:

  1. un importo pari alla differenza tra quanto addebitato relativamente ai consumi di energia elettrica per la produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente articolo per il periodo luglio 2000 - ottobre 2000 e quanto sarebbe stato addebitato ai medesimi consumi in caso di applicazione di una riduzione del 40% delle aliquote delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa espresse in lire/kWh per consumi mensili eccedenti gli 8 GWh;
  2. un importo calcolato come differenza tra quanto addebitato relativamente ai consumi di energia elettrica per la produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente articolo per il periodo novembre 2000 - maggio 2001 e quanto sarebbe stato addebitato per la medesima energia in caso di applicazione di una riduzione del 100% delle aliquote delle componenti tariffarie nella parte A della tariffa espresse in lire/kWh per consumi mensili eccedenti gli 8 GWh.
3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet (www.autorita.energia) dell'Autorità ed entra in vigore a decorrere dall'1 giugno 2001.
Altri documenti:

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