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FAQ - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti

1. Gestore ed Ente territorialmente competente

I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.

Ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti (di seguito: MTR).

Sì, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.

Sì, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente.

Sì, in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

Premesso che, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione 57/2020/R/RIF, spetta all'Ente territorialmente competente identificare i gestori del servizio come effettivamente responsabili della gestione escludendo i meri prestatori d'opera, nel caso di RTI a cui sia affidato il servizio integrato di gestione dei RU ciascun operatore partecipante al raggruppamento identificato come gestore è destinatario della regolazione dell'Autorità e, dunque, individualmente responsabile dell'adempimento agli obblighi previsti dalla medesima, ivi inclusi quelli di predisposizione e trasmissione del PEF. In ogni caso è consentito alla mandataria di assolvere agli obblighi di trasmissione per conto delle mandanti.

2. Perimetro del servizio integrato e driver per l'allocazione dei costi

L'MTR non individua i driver attraverso cui devono essere ripartiti i costi di gestione. Tali driver sono individuati sulla base di criteri di ragionevolezza ed in ogni caso si possono continuare a seguire le usuali modalità di attribuzione dei costi alle voci del PEF, posto che non confliggano con quanto indicato nel MTR.

Nelle more della definizione dei criteri di separazione contabile da parte di ARERA, l'attribuzione dei costi del gestore alle varie gestioni (Comuni) può essere effettuata in base a criteri aziendali, fatta salva l'approvazione da parte dell'Ente territorialmente competente, anche in continuità con quanto disposto precedentemente all'entrata in vigore del MTR; a tal fine è fondamentale che i suddetti criteri, in assenza di possibilità di imputazione diretta dei costi alle singole gestioni, siano sempre ricostruibili ed evidenzino l'utilizzo di driver ritenuti adeguatamente rappresentativi del costo sostenuto.

Sì, le attività indicate nel quesito possono rientrare nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, qualora già ricomprese nel medesimo servizio integrato negli anni precedenti.

L'attività di diserbo rientra nella "gestione del verde pubblico" e pertanto tra le "attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani" di cui all'art. 1, comma 1, del MTR.

3. Costi e ricavi riconosciuti

La voce ARa include, tra gli altri, i ricavi derivanti dai corrispettivi relativi a frazioni di rifiuti oggetto di gestione da parte di consorzi (o altri tipi di organizzazione) diversi da CONAI.

I ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili possono essere computati o meno nella componente ARa in continuità con la regolazione preesistente e fanno in ogni caso riferimento ai valori di consuntivo dell'anno a-2.

I costi e ricavi di natura straordinaria, incluse minusvalenze e plusvalenze, sono esclusi dalla valorizzazione dei costi efficienti.

4. Costi operativi

Ai sensi del MTR, i proventi relativi alla distribuzione del gettito della cosiddetta "ecotassa" sono contabilizzati, nel rispetto della normativa rilevante in vigore, (in detrazione) nella componente COAL,a, inclusa nei costi operativi comuni, dandone separata evidenza nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria.

Nelle more di eventuali interventi futuri di questa Autorità, l'applicazione dei criteri di cui al comma 7.9 del MTR deve essere effettuata dal gestore impiegando i migliori driver a disposizione, anche sulla base di dati trasmessi dall'operatore che gestisce gli impianti in questione; i suddetti driver devono essere illustrati nella relazione di cui al comma 6.2, lettera b) della deliberazione 443/2019/R/RIF e, successivamente riportati nella relazione di accompagnamento al PEF di cui al comma 18.3 e all'Appendice 2 del MTR, in modo da consentire la verifica della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Le componenti prospettiche COI si applicano solo con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 2020.

5. Costi d'uso del capitale

Ai fini della determinazione dei costi d'uso del capitale per l'anno 2020 (a), il perimetro delle immobilizzazioni comprende i cespiti in esercizio al 31/12/2018 (a-2), così come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Pertanto, nel caso in esame, la dismissione di un cespite nell'anno 2019 avrà effetto sulla determinazione delle tariffe 2021.

L'anno a cui attribuire i contributi in questione è quello in cui sono stati incassati.

Il riferimento a partire dal quale calcolare il fondo di ammortamento (di seguito: FA) nell'intero periodo di regolazione è il dato desumibile dal bilancio 2017, vale a dire quello riferito alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2017 (FA2017). Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità successive vengono determinati a partire da tale valore, incrementando FA delle quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari.
I valori delle immobilizzazioni nette sono calcolati secondo le disposizioni del MTR, considerando il valore del fondo di ammortamento come sopra calcolato e tenendo presente che:

  • per la determinazione dei costi dell'anno 2018 e dell'anno 2019, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'anno 2017;
  • per la determinazione dei costi degli anni 2020 e 2021, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti in bilancio dell'anno (a-2), vale a dire rispettivamente gli anni 2018 e 2019.

Sì, è possibile, a condizione che gli accantonamenti in questione siano effettuati ai sensi della normativa vigente.

6. Normativa vigente

I gestori possono continuare a fare riferimento alle citate linee guida ai fini della predisposizione del PEF qualora queste non confliggano con il MTR in quanto, a partire dal 2020, i costi da inserire nel PEF devono essere determinati in coerenza con quanto disposto da tale metodo.

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